Come già accennato in un precedente intervento, per fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 37 del Dl 179/2012, attuate dal Dm 10 aprile 2013, illustrate da una circolare del Mise del 30 settembre 2013 e regolate dal provvedimento direttoriale del 6 maggio scorso, si attendeva la formalizzazione di un ultimo adempimento: ovvero l’istituizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei codici tributi necessari per la compensazione delle imposte.
Con la Risoluzione n. 59/E del 9 giugno 2014 l’Agenzia delle entrate ha istituito tali codici tributo, necessari per consentire l’utilizzo del beneficio a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione Campania e della Regione Calabria, ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si sottolinea che l’utilizzo del credito deve avvenire tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, i codici tributo per la Regione Campania sono i seguenti:
CODICE TRIBUTO |
Zona franca Urbana art. 37 – d.l. n. 179/2012 |
Z101 |
AVERSA |
Z102 |
BENEVENTO |
Z103 |
CASORIA |
Z104 |
MONDRAGONE |
Z105 |
NAPOLI |
Z106 |
PORTICI (centro storico) |
Z107 |
PORTICI (zona costirera) |
Z108 |
S. GIUSEPPE VESUVIANO |
Z109 |
TORRE ANNUNZIATA |
I codici tributo per la Regione Calabria sono i seguenti:
CODICE TRIBUTO |
Zona franca Urbana art. 37 – d.l. n. 179/2012 |
Z110 |
CORIGLIANO CALABRO |
Z111 |
COSENZA |
Z112 |
CROTONE |
Z113 |
LAMEZIA TERME |
Z114 |
REGGIO CALABRIA |
Z115 |
ROSSANO |
Z116 |
VIBO VALENTIA |
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Si ricorda che è possibile utilizzare il credito d’imposta per compensare tutte le imposte sui redditi, le imposte sulle attività produttive, l’ imposta municipale propria ed i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
È, dunque, possibile fin da subito compensare le imposte con il credito d’imposta riconosciuto.
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