Zone Franche Urbane: al via le compensazioni. Ecco i codici

Giunge alla conclusione il lungo iter che ha portato al riconoscimento di un credito di imposta per le imprese comprese all’interno delle cosiddette Zone franche Urbane.

Come già accennato in un precedente intervento, per fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 37 del Dl 179/2012, attuate dal Dm 10 aprile 2013, illustrate da una circolare del Mise del 30 settembre 2013 e regolate dal provvedimento direttoriale del 6 maggio scorso, si attendeva la formalizzazione di un ultimo adempimento: ovvero l’istituizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei codici tributi necessari per la compensazione delle imposte.

Con la Risoluzione n. 59/E del 9 giugno 2014 l’Agenzia delle entrate ha istituito  tali codici tributo, necessari per consentire l’utilizzo del beneficio a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione Campania e della Regione Calabria, ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si sottolinea che l’utilizzo del credito deve avvenire tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, i codici tributo per la Regione Campania sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO

Zona franca Urbana

art.  37 – d.l. n. 179/2012

Z101

AVERSA

Z102

BENEVENTO

Z103

CASORIA

Z104

MONDRAGONE

Z105

NAPOLI

Z106

PORTICI (centro storico)

Z107

PORTICI (zona costirera)

Z108

S. GIUSEPPE VESUVIANO

Z109

TORRE ANNUNZIATA

 

I codici tributo per la Regione Calabria sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO

Zona franca Urbana

art.  37 – d.l. n. 179/2012

Z110

CORIGLIANO CALABRO

Z111

COSENZA

Z112

CROTONE

Z113

LAMEZIA TERME

Z114

REGGIO CALABRIA

Z115

ROSSANO

Z116

VIBO VALENTIA

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Si ricorda che è possibile utilizzare il credito d’imposta per compensare tutte le imposte sui redditi, le imposte sulle attività produttive, l’ imposta municipale propria ed i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

È, dunque, possibile fin da subito compensare le imposte con il credito d’imposta riconosciuto.

 

Giancarlo Falco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento