YouTube e obblighi di filtraggio

Ius On line 30/04/12
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Corte Distrettuale di Amburgo (Germania), 20 aprile 2012 – GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) c. YouTube LLC

FATTO

L’attore è la società di intermediazione e raccolta dei diritti d’autore tedesca, la GEMA, la quale agisce in giudizio contro YouTube per ottenere la rimozione dalla propria piattaforma di dodici opere coperte dal diritto d’autore e licenziate dalla GEMA stessa.

Aderendo alle condizioni generali di utilizzo di YouTube, gli utenti si impegnano a non diffondere contenuti coperti da diritti di esclusiva di terzi. Le medesime condizioni prevedono, inoltre, che YouTube possa rimuovere i contenuti considerati illeciti a seguito di una segnalazione del titolare dei diritti, notificando però la richiesta di rimozione all’utente, in modo da consentirgli l’esercizio di un diritto di difesa.

YouTube ha inoltre sviluppato un sistema che consente il riconoscimento dei fotogrammi dei video pubblicati, ma non ha ancora predisposto un sistema di identificazione delle melodie, in caso di opere musicali.

La ricorrente aveva segnalato alcune opere protette alla convenuta, indicando anche gli URL ai quali era possibile identificare i contenuti di cui si richiedeva la rimozione.

Tutti i video erano rimossi, tranne sette che, segnalati il 7 giugno 2010, il 27 luglio risultavano ancora accessibili su YouTube.

DECISIONE

I giudici tedeschi hanno accolto le richieste della GEMA. Tuttavia, a differenza di quanto frettolosamente riportato da alcuni organi di informazione, non ha ordinato a YouTube di dover prevenire la commissione di futuri illeciti per mezzo della propria piattaforma, ma unicamente di rimuovere i contenuti, una volta ricevuta la segnalazione dei titolari dei diritti.

Pertanto, YouTube non sarebbe tenuta ad installare particolari filtri, sebbene nella decisione si evidenzi l’opportunità di sistemi di filtraggio che non operino esclusivamente sulla base del riconoscimento delle immagini, ma anche del riconoscimento dei suoni. Un filtraggio richiesto è quello basato sulle parole, per identificare – anche per mezzo delle parole chiave, che in genere contengono il titolo della canzone pubblicata – i contenuti contraffatti dagli utenti.

L’obbligo di monitoraggio, tuttavia, riguarda unicamente i contenuti segnalati (e la loro eventuale riproposizione sulla piattaforma) e non, in astratto, tutti i contenuti di titolarità della società ricorrente.

Allo stesso modo, occorre precisare che la convenuta non è stata condannata per una responsabilità diretta, ma ricorrendo ad una figura speciale del diritto tedesco (Störerhaftung, letteralmente: responsabilità da disturbo), sconosciuta al diritto italiano ed avvicinabile, al più, alla responsabilità per agevolazione nella commissione dell’illecito ovvero alla contributory liability dell’esperienza americana.

Il caso non è concluso, poiché YouTube ha già annunciato che farà ricorso alla GBH, la Corte Suprema federale.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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