In realtà suggerisce solo una delle possibili letture dell’Ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo presentato da Yahoo contro la PFA Films, ordinanza già commentata qui e qui e che Leggi Oggi è ora in grado di pubblicare in versione integrale per aprire il dibattito.
La tesi interpretativa è questa: il Tribunale di Roma, nella nuova Ordinanza, stabilisce che è onere di chi agisce chiedendo la rimozione di un contenuto audiovisivo e/o l’inibitoria alla sua ulteriore diffusione al pubblico, individuarne ed indicarne, in atti, l’URL attraverso la quale il contenuto medesimo è accessibile.
Nella recente vicenda che ha visto contrapposti Google, quale proprietario di Youtube e RTI, in relazione all’ordine di rimozione e inibitoria alla futura diffusione di analoghi contenuti relativi al Grande Fratello, tuttavia, lo stesso Tribunale di Roma, in accoglimento delle richieste di RTI aveva sancito un principio diametralmente opposto.
Google era stato condannato, infatti, “alla immediata rimozione dai propri server” ed alla “conseguente immediata disabilitazione all’accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al programma ‘Grande Fratello’, decima edizione” e gli era stato inibito “il proseguimento della violazione dei diritti connessi di utilizzazione e di sfruttamento economico del programma in questione”.
Nessuna esigenza, dunque, di puntuale identificazione dell’URL dei contenuti oggetto degli ordini di rimozione e inibitoria alla diffusione.
Oggi, però, i giudici mostrano di aver compreso l’errore – e forse le aberranti conseguenze in termini di traslazione degli oneri e dei costi di sorveglianza dal titolare dei diritti all’internet service provider – e mettono nero su bianco il principio opposto: non spetta all’intermediario della comunicazione ricercare i contenuti diffusi al pubblico in violazione dei diritti d’autore ma al titolare dei diritti.
Si tratta, d’altra parte, dello stesso principio, fortunatamente, recepito dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni nello schema di regolamento attualmente posto in consultazione pubblica.
La modulistica per la richiesta di rimozione di un contenuto predisposta dall’AGCOM, infatti, prevede espressamente che il titolare dei diritti debba, puntualmente, indicare l’URL del contenuto oggetto dell’istanza.
Tutto considerato – ed ecco spiegato il titolo – pare che Yahoo abbia liberato Google dallo spauracchio di generiche richieste di rimozione della vecchia Mediaset e, così facendo, abbia contribuito a ridefinire ruolo e responsabilità degli intermediari della comunicazione.
Il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Roma, dell’11 luglio 2011
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