Il 30 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 marzo 2023 numero 24 sull’ “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”: il cosiddetto whistleblowing.
Il provvedimento introduce in Italia, con effetto dal 15 luglio 2023, disposizioni a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne (sia nel settore pubblico sia in quello privato), divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della denuncia stessa e della relativa documentazione.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Whistleblowing 2023: come funzionano le segnalazioni
Obiettivo del decreto numero 24, come anticipato, è garantire la protezione delle persone che, nelle amministrazioni pubbliche o negli enti privati, segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione / ente, di cui siano venute a conoscenza all’interno del contesto lavorativo.
La segnalazione deve riguardare, in particolare:
- le violazioni;
- le informazioni sulle violazioni
Sulla testata specializzata Diritto.it leggi anche:
– “Whistleblowing: le nuove linee guida ANAC”
– PODCAST -“Il Whistleblowing: fenomeno e disciplina”
LE VIOLAZIONI
Sono i comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica / ente privato e che consistono in:
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. numero 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione di provvedimenti comunitari, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme Ue in materia di concorrenza, aiuti di Stato ed imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti comunitari nei settori indicati nei tre punti precedenti;
LE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI
Si tratta delle informazioni “compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni” (articolo 2, comma 1, lettera b).
Whistleblowing 2023: casi di segnalazione interna
I soggetti del settore pubblico e quelli del privato, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attivano propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di quella comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o ufficio interno autonomo dedicato, dotato di personale specificamente formato per la gestione delle informazioni. In alternativa è possibile ricorrere ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale adeguatamente formato.
Da notare che le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale o ancora, su richiesta della persona segnalante, con un incontro fissato entro un “termine ragionevole” (articolo 4, comma 3).
Sia i soggetti pubblici (comuni diversi dai capoluoghi di provincia) che quelli privati (quanti hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o a termine, non superiore a 249) possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
Whistleblowing 2023: la segnalazione esterna
La segnalazione esterna all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale interno ovvero, anche se questo è obbligatorio, lo stesso non è attivo o, se attivato, non è conforme a quanto previsto dal citato articolo 4;
- la persona segnalante ha già utilizzato il canale interno, ma senza alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di estorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Al pari di quelle interne, le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite un’apposita piattaforma informatica ovvero in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o ancora, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Whistleblowing 2023: segnalazione di ritorsioni
Il dipendente segnalante ottiene una tutela contro qualsiasi ritorsione, definita come un “comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (articolo 2, comma 1, lettera m).
L’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all’ANAC dal segnalante medesimo. L’autorità, a sua volta:
- informa (per il settore pubblico) il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza;
- informa (per il settore privato) l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per i provvedimenti di propria competenza.
Whistleblowing 2023: elenco ritorsioni possibili
L’elenco delle fattispecie che costituiscono ritorsione è riportato al successivo articolo 17, comma 4:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto a termine a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Ipotesi di Whistleblowing non discipliate
Le disposizioni previste dal Decreto legislativo 10 marzo 2023 numero 24 non si applicano:
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali, ovvero da atti nazionali che costituiscono attuazione di provvedimenti europei;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti riguardanti aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
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(Foto di copertina: istock/Imilian