Welfare aziendale e Fringe benefit 2024: le istruzioni su mutui/affitti, bollette e prestiti

Redazione 07/03/24

Online le prime istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2024, in materia di welfare aziendale.

La circolare 5/E dell’Agenzia delle entrate, pubblicata oggi 7 marzo, spiega le modifiche apportate dal decreto Anticipi, alla modalità di determinazione del fringe benefit, in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Dai tassi applicati per i prestiti aziendali all’applicazione dell’esenzione fiscale per i fringe benefit, per lavoratori con o senza figli.

In breve i chiarimenti delle Entrate specificati in circolare.

Indice

Novità 2024 sul welfare aziendale

La legge di bilancio 2024 ha detto la sua sulla questione del welfare aziendale per i dipendenti, in particolare, in tema di non imponibilità ai fini della tassazione: In sostanza viene stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, entro questi limiti:

  • 1.0o0 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa;
  • innalzato a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Leggi > Come funzionano i Fringe Benefit ai dipendenti 2024

Welfare aziendale 2024: come utilizzare i fringe benefit

Le somme erogate a titolo di welfare aziendale, dai datori di lavoro ai dipendenti, possono essere utilizzate anche per il pagamento di:

  • bollette (acqua, luce e gas);
  • affitto prima casa
  • interessi sul mutuo della prima casa

Cosa si intende per prima casa
Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per prima casa si intende l’abitazione principale, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15 (interessi passivi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del Tuir.

Interessi mutuo prima casa
Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore

Spese affitto prima casa
Per quanto riguarda le spese per l’affitto, queste devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Welfare aziendale 2024: prestiti ai dipendenti

L’Agenzia entrate ha chiarito anche alcuni aspetti sui compensi erogati in natura derivanti dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi).

L’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, nella formulazione previgente , prevedeva che, in caso di concessione di prestiti al lavoratore, ai fini della determinazione del compenso in natura, occorresse effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (che nel tempo è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento TUR) vigente al termine di ciascun anno, e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

La circolare delle Entrate chiarisce a tal proposito che: Al fine di fronteggiare le fluttuazioni che fra l’anno 2022 e l’anno 2023 hanno interessato il TUR – ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 per cento della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti -l’attuale versione della norma ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare, come segue, in base alla tipologia di prestito:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito;
  • Per i prestiti a tasso fisso viene il tasso ufficiale da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito.

La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

Scarica qui la Circolare 5/E del 7 marzo, per i dettagli operativi sui fringe benefit 2024.

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