Voucher 2016: Co.Co.Co. e lavoro accessorio, come vanno pagati? Novità

Redazione 21/09/16
Nel mondo del lavoro continuano a essere largamente utilizzati, al posto delle assunzioni vere e proprie, i cosiddetti Co.co.co, collaborazioni coordinate e continuative, così come i contratti di lavoro accessorio o occasionale.

Che cosa si intende esattamente per lavoro parasubordinato e occasionale? Come e quanto queste forme di lavoro vengono retribuite? In quali casi devono essere sostituite per legge da contratti di lavoro dipendente?

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Di seguito si riporta un breve vademecum su cose prevede la legge.

Lavoro accessorio o occasionale: quando sussiste?

Il lavoro occasionale sussiste in quei casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Non è necessario, quindi, che il lavoratore sia assunto dal committente, né che debba lavorare per lui in via esclusiva.

Inoltre, il compenso netto annuo per singolo committente non può superare i 2mila euro; al di sopra di questa soglia, infatti, lo Stato assume che la forma di lavoro prestata non sia occasionale bensì continuativa.

Il contratto di lavoro accessorio, nato come forma di contratto volta a rintracciare e regolarizzare le prestazioni occasionali fornite al di fuori del lavoro principale, con gli anni è diventato in molti casi uno strumento per evadere le norme fiscali e previdenziali e inquadrare come prestazioni saltuarie forme di lavoro di ben altro tipo.

Lavoro accessorio: come va pagato?

Il lavoro accessorio deve essere pagato con gli appositi voucher. Ogni voucher ha un valore di 10 euro e solitamente corrisponde a un’ora di lavoro fornito. Tuttavia, si tratta di una cifra lorda: solo 7,50 di questi 10 euro, infatti, vanno al lavoratore.

Dei restanti 2,50 euro, 1,80 euro vanno all’INPS (1,30 euro alla Gestione Separata e 50 centesimi all’ente in quanto gestore dei voucher) e 70 centesimi all’INAIL. Il reddito, però, è esente da tassazione.

Co.co.co.: quando vanno utilizzati?

A seguito delle novità del Jobs Act, dal 2016 le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), con la soppressione delle collaborazioni a progetto (co.co.pro.), sono l’unica forma di contratto di lavoro parasubordinato.

Affinché una prestazione di lavoro possa essere inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, è necessario che sia reiterata nel tempo, autonoma (quindi organizzata dal lavoratore), però coordinata con le necessità dell’impresa.

Ne deriva che tutte quelle forme di lavoro che prevedono l’organizzazione di luoghi e orari da parte dell’impresa sono da considerare rapporti di lavoro dipendente e non possono essere inquadrate come co.co.co.

Co.co.co.: come vanno pagati?

I Co.co.co., effettivamente tali e non rapporti di lavoro subordinato “mascherati”, non prevedono una retribuzione fissa oraria. I lavoratori co.co.co. devono comunque ricevere un pagamento che rispetti il trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti nel settore corrispondente.

In maniera analoga alle forme di lavoro subordinato l’impresa è tenuta a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS (31,72% di cui un terzo a carico del lavoratore) e i contributi INAIL (che variano a seconda dell’attività svolta).

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