Voluntary disclosure: le ultime FAQ delle Entrate. Ok Ivie e Ivafe

Redazione 17/07/15
Voluntary disclosure, ecco la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate. A circa due mesi dalal conclusione della finestra epr il rientro dei capitali, l’ente fiscale ha rilasciato un nuovo documento con le nuove FAQ su sollecitazione degli utenti.

In pratica, si tratta di risposte su argomenti e incertezze manifestate proprio dai contribuenti, dunque su richiesta esplicita cui l’ente guidato da Rossella Orlandi ha deciso di dedicare una circolare con gli ultimi chiarimenti in vista dell’ultima fase del periodo concesso per riportare in Italia capitali detenuti oltre confine.

A presentare dubbi e richieste di chiarimento all’Agenzia delle Entrate, contribuenti, professionisti e stampa specializzata, che hanno messo in luce gli interrogativi emersi in questi primi mesi di sperimentazione della voluntary disclosure, il nuovo regime agevolato che consente di far emergere capitali non dichiarati senza il pericolo di incorrere in sanzioni penali, anche per reati gravi come il riciclaggio.

Si tratta del secondo documento che le Entrate dedicano alla voluntary disclosure, dopo la circolare 10 emanata nello scorso mese di marzo. Questa volta, il focus è puntato su alcuni temi lasciati in sospeso, tra tutti le delucidazioni in merito ad attività detenute all’estero in presenza di soggetti delegati.

Così, la circolare 27, datata 16 luglio 2015, mette in chiaro in maniera definitiva che i delegati che non risultino titolari effettivi delle attività elencate nei rapporti presentati al fisco, sono invitati ad aderire alla voluntary disclosure, purché ad essi non venga attribuito alcun reddito collegato alle attività in emersione.

Oltretutto, la circolare delle Entrate specifica come i soggetti che avessero una qualche disponibilità nell’attività indicata, dovranno riportare nella Sezione II del documento da presentare al fisco per accedere al regime agevolato, ammontare e valore della quota detenuta in relazione all’attività denunciata. Le successive Sezioni III e IV, invece, saranno appannaggio esclusivo dei titolari dell’attività riportata in superficie.

Gli amministratori di società di capitali con poteri di firma sui conti correnti di società domiciliate in un Paese straniero, saranno dispensati dalla compilazione del Quadro RW del modello Unico, anche se non risultino beneficiari di redditi connessi.

Procuratori. Qualora questi abbiano violato obblighi sui dichiarativi, sarà avviata la procedura per i cosiddetti effetti premiali. Così, il procuratore con delega dovrà presentare istanza di accesso al regime per poter usufruire degli effetti della voluntary disclosure.

Ivie e Ivafe. Retromarcia sulla non applicabilità del regime agevolato anche a queste imposte sulla proprietà di immobili detenuti all’estero. Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli effetti della voluntary disclosure si applicano anche a Ivie e Ivafe , per quanto riguarda versamento, accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi.

Cassette di sicurezza. Ok anche alle attività detenute nelle cassette di sicurezza all’estero; se il Paese ospitante si trova in un Paese già in black list per il periodo di imposta interessato dal capitale non rivelato, si dovranno indicare con esattezza gli anni interessati dalla mancata emersione.

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