Alla luce dell’accordo tra i due Paesi, come cambia la procedura della voluntary disclosure per i cittadini che hanno conti correnti all’estero?
Voluntary disclosure: verso la riapertura?
Anzitutto è necessario fare un breve excursus esplicativo sulle definizioni.
Waiver
Il waiver è l’autorizzazione data dal contribuente italiano alle banche svizzere di poter fornire i dati finanziari personali alla propria amministrazione di residenza.
Voluntary disclosure
La voluntary disclosure, o collaborazione volontaria, entrata in vigore con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, è uno strumento per la lotta all’evasione fiscale “che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio”.
Per approfondire si consiglia lo speciale su VOLUNTARY DISCLOSURE: guida alle novità
Quindi, il contribuente ha modo di regolare i propri conti con lo Stato italiano autodenunciandosi, così dovrà pagare tutta la somma dovuta, dietro tuttavia sanzioni di gran lunga minori e soprattutto non potrà essere accusato del reato di autoriciclaggio.
Convenzione contro le doppie imposizioni firmato tra Italia e Svizzera: cosa è cambiato?
Il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmato tra Italia e Svizzera ha fatto sì che la Svizzera potesse uscire dalla black list dei paradisi fiscali grazie ad un accordo sullo scambio automatico di informazioni.
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Il Protocollo, con l’entrata in vigore permette dunque alle autorità fiscali italiane di collaborare con quelle svizzere per individuare potenziali evasori ‘nostrani’ che detengono patrimoni in territorio elvetico. Così come specificato, l’accordo si basa sulla totale reciprocità dello scambio di informazioni.
Voluntary disclosure: è ancora possibile?
La voluntary disclosure è stata specificamente congetturata per dare un’ultima possibilità ai cittadini italiani di mettersi in regola con il fisco prima dell’entrata in vigore del Protocollo tra Italia e Svizzera.
Nelle “Istruzioni sull’applicazione del waiver” fornite dall’Agenzia delle Entrate, si apprende che l’autorizzazione alla voluntary disclosure “si estingue automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d’informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell’OCSE”.
In sostanza, waiver e voluntary disclosure hanno perso efficacia il 23 febbraio 2015, dunque il contribuente italiano non potrà più farne uso, ma solo per le operazioni intervenute dopo tale data.
Che cosa rischia il cittadino?
La Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio prevedendo che si applichi “la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5mila a euro 25mila” a chiunque “impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
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