L’accordo Italia – Stati Uniti
Ciò deriva da un impegno che il nostro Governo si è assunto con c.d. “Accordo FATCA – Foreign Compliance account Tax Act”, stipulato con gli USA il 10 gennaio 2014 e formalmente recepito con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, per lo scambio reciproco dei dati relativi ai rapporti finanziari detenuti nei due Paesi dai rispettivi contribuenti, con l’evidente fine di evitare evasioni d’imposta che la diversa localizzazione avrebbe facilmente comportato. Si veda, al riguardo, anche il fondamentale Decreto attuativo del 6 agosto 2015
Da qui nasce la difficoltà degli operatori nazionali di individuare compiutamente i c.d. “indicia” di cittadinanza fiscale statunitense (basta fare l’esempio, niente affatto di “scuola”, del residente anagrafico in Italia, che si è sempre attenuto ai doveri derivanti dalla nostra normativa, non solo ai fini fiscali, ma che in virtù del principio dello ius loci, è inevitabilmente considerato cittadino statunitense per il solo fatto che lì è nato, magari trasferendosi subito dopo in Italia).
Come funziona la richiesta di autocertificazione?
Ecco quindi la necessità, per i nostri intermediari finanziari, di sottoporre a tutti i nuovi clienti che si presentano ai loro sportelli una richiesta di “autocertificazione” di assenza dei numerosi requisiti che, altrimenti, farebbero scattare il dovere di segnalare al fisco statunitense, entro specifici termini e secondo limiti di valore, le disponibilità finanziarie detenute in Italia.
La cosa si fa ancor più complessa qualora si tratti delle c.d. “entità”, diverse dalle persone fisiche, data la numerosa pletora delle diverse fattispecie previste, spesso individuate con complessi acronimi di chiara derivazione statunitense (se non addirittura aventi natura sconosciuta alla nostra legislazione societaria, tanto da far spesso pensare ad una acritico recepimento nel nostro Ordinamento di figure contemplate solamente nel diritto societario straniero).
Va allo stesso tempo riconosciuto che proprio in virtù dell’innegabile influenza politica ed economica degli Stati Uniti è stato possibile indurre vari Paesi, fino ad oggi estremamente restii a fornire tale collaborazione, a condividere i dati finanziari intrattenuti presso di loro dai cittadini stranieri, al fine di perseguire più efficacemente, a livello internazionale, i diffusi fenomeni di evasione fiscale.
Peraltro, il nostro Paese con, l’effettiva implementazione dei dati contenuti nel c.d. “Anagrafe dei rapporti finanziari”, all’interno della più generale “Anagrafe tributaria”, di cui al DPR n. 605/1973 si è già posto all’avanguardia per l’uso di questo strumento accertativo che – una volta che sarà compiutamente e correttamente utilizzato – indubbiamente offrirà una arma, si può dire decisiva, per il contrasto della cronica evasione fiscale che penalizza il nostro Paese.
È però evidente che tale strumento deve essere necessariamente esteso sul piano internazionale, non solo nei confronti di quegli Stati che fondano sulla tutela del c.d. “segreto bancario” gran parte della propria “appetibilità” economica, ma anche per limitare al più presto il numero di quei c.d. “paradisi fiscali” ove, addirittura, la scrupolosa tutela dell’anonimato dei titolari delle attività localizzate in quei paesi rappresenta l’unica ragion d’essere della loro stessa esistenza.
Sta di fatto che, sempre recentemente, proprio sul modello di quanto sollecitato dagli USA, sia in sede OCSE che a livello della nostra Comunità europea, sono stati notevolmente implementati i vincoli di reciproca collaborazione fra i Paesi aderenti per lo scambio delle informazioni di carattere finanziario.
Common Report Standard: di cosa si tratta?
Ecco quindi che si parla di Common Report Standard – CRS (noti anche come Automatic Excange of Information – AEOI), ossia gli accordi intervenuti in sede OCSE, a cui hanno aderito diversi Paesi, che sono stati sostanzialmente recepiti, nell’ambito della Comunità europea, con la Direttiva n. 2014/16/UE.
Conseguentemente, la c.d. due diligence, per la corretta individuazione della residenza fiscale dei clienti degli intermediari finanziari, si è estesa ai cittadini appartenenti ai più diversi Paesi. In proposito, è stato emanato il relativo Ddecreto attuativo del 28 dicembre 2015.
Pertanto, da una parte, si è trattato di estendere ed implementare quanto già richiesto ai fini FATCA ma, dall’altra, non sempre gli elementi rilevanti secondo questa ulteriore disciplina risultano esattamente coincidenti, per non parlare poi della possibilità di sussistenza di una doppia (o addirittura tripla) residenza fiscale in capo allo stesso soggetto.
È quindi facile immaginare lo sforzo che hanno dovuto affrontare gli intermediari finanziari per adeguarsi compiutamente a tali discipline, nell’impellenza degli stringenti termini imposti per i conseguenti adempimenti, attesa l’estrema complessità della materia, qui semplicemente accennata.
I dubbi applicativi
Per di più, nella perdurante assenza di interpretazioni ufficiali diramate dall’Agenzia delle Entrate, a cui è demandato il compito di raccogliere i dati finanziari inviati per via telematica dagli intermediari interessati, per poi inoltrarli al fisco statunitense (per i FATCA) o agli altri Paesi aderenti (per i CRS), sussistono numerosi dubbi applicativi, ora che la due diligence deve essere estesa anche ai rapporti preesistenti.
Non si legga questa constatazione come un rimprovero nei confronti della nostra Amministrazione finanziaria, atteso che le prime “vittime” di questa rivoluzione sono stati proprio i bravi funzionari preposti dell’Agenzia delle Entrate o del Dipartimento delle Finanze che si sono trovati a calare, nel nostro Ordinamento, una normativa che risulta, effettivamente, così complessa se non, addirittura, in molti punti estranea al nostro diritto.
Peraltro, proprio in questi giorni si legge che il nostro Governo, con l’evidente intento di reperire risorse per far fronte agli impegni di bilancio assunti nei confronti della Comunità europea, sta studiando la riapertura dei termini della c.d. “Voluntary disclosure”, mentre le cronache sono piene delle notizie relative allo scandalo delle c.d. “Panama papers”.
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Va quindi riconosciuto che solo affidandosi ad una corretta e solerte applicazione degli strumenti accertativi qui brevemente descritti, si potrà confidare in un positivo conseguimento di questi intenti.
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