Il documento contiene le prime indicazioni operative per il rientro dei capitali dall’estero secondo la normativa recente, in seguito anche agli accordi stipulati dal governo con i governi di vari Paesi europei che avevano protetto, finora, ill segreto bancario degli istituti sul proprio territorio.
QUI UNA PANORAMICA SUGLI ACCORDI CON SVIZZERA E GLI ALTRI PAESI
Ora, dunque, predisposta la normativa, si inizia a fare sul serio. Tocca ai contribuenti, che potranno riportare in Italia i capitali confinati oltre confine, con la garanzia di non incappare in alcun procedimento di tipo penale, così come stabilito dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186.
“: Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria.” La circolare delle Entrate contiene le principali istruzioni per completare il passaggio in superficie dei propri risparmi occultati al fisco nei caveau delle banche straniere.
La guida delle Entrate alla voluntary
Ci sarà tempo fino al 30 settembre prossimo per inoltrare richiesta alle istituzioni fiscali di riportare in Italia unc apitale detenuto all’estero. Una volta inviata la domanda di riemersione, si attiverà la procedura di recupero.
Il contribuente dovrà allegare alla domanda una relazione di accompagnamento che includa l’ammontare di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero, la determinazione dei redditi che servono per costituirli, la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi, più addizionali, Iva e via dicendo.
Le istruzioni su come compilare la relazione di accompagnamento sono contenute nella circolare all’allegato 4. Ci sono trenta giorni di tempo dalla data della presentazione della domanda, per l’inoltro definitivo della relazione, anche se in fase di contraddittorio potrà sempre essere integrata ulteriore documentazione. L’invio dovrà avvenire tramite casella di posta elettronica certificata.
Le sanzioni. L’Agenzia, una volta ricevuta la documentazione inerente la volontà di collaborazione, invita il contribuente al contraddittorio, per cui il soggetto può accogliere immediatamente le somme richieste dal fisco, oppure presentarsi all’incontro per cercare di cambiare le pretese evidenziate.
Resta comunque valido il principio secondo cui a chi aderirà alla voluntary disclosure verranno comminate sanzioni per le violazioni dalle imposte sui redditi, le addizionali, l’Iva, le imposte sostitutive, l’Irap e le ritenute pari al minimo edittale, meno un quarto. In ogni caso, sono previsti sconti per le cosiddette “dimenticanze incolpevoli”: in questo caso, saranno applicati accertamenti parziali.
Le sanzioni saranno applicate singolarmente per ciascun periodo d’imposta e per ciascun tributo.
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