CGUE, volo ritardato con una o più coincidenze: diritto alla compensazione pecuniaria

Con la recente sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE nella causa C-11/11 si ampliano i margini di tutela dei diritti riconosciuti ai passeggeri dal noto regolamento (CE) n. 261/2004.

Il caso esaminato dai giudici europei ha riguardato l’interpretazione degli articoli 6 e 7 del regolamento nell’ambito di una controversia tra Air France e la sig.ra Folkerts, in merito alla compensazione del danno subìto a causa del ritardo con il quale ha raggiunto la destinazione finale.

Secondo la programmazione originariamente prevista, l’aeromobile della sig.ra Folkerts doveva decollare da Brema (Germania) il 16 maggio 2006 alle ore 6.30 e giungere ad Asunción (Paraguay), sua destinazione finale, lo stesso giorno alle ore 23.30.

Tuttavia, il volo da Brema con destinazione Parigi (Francia), effettuato da Air France, subiva un ritardo alla partenza e l’aeromobile decollava soltanto poco prima delle ore 9. La sig.ra Folkerts, munita al momento della partenza da Brema delle sue carte d’imbarco per l’intero viaggio, raggiungeva Parigi solo successivamente al decollo dell’aeromobile della compagnia Air France che doveva garantire la coincidenza per San Paolo. Air France trasferiva la prenotazione della sig.ra Folkerts su un volo successivo per San Paolo (Brasile) ma a causa del suo arrivo tardivo a San Paolo, la sig.ra Folkerts perdeva la coincidenza originariamente prevista per Asunción, giungendovi soltanto il 17 maggio 2006 alle ore 10.30, ovvero con un ritardo di undici ore rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto.

Nel giudizio di primo grado e successivamente in appello, Air France veniva condannata a corrispondere alla sig.ra Folkerts un risarcimento danni, comprensivo della somma di EUR 600 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004.

La compagnia aerea proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof il quale, investito del caso, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Ue le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se al passeggero di un volo spetti una compensazione pecuniaria in base all’articolo 7 del regolamento [n.261/2004], qualora il suo volo sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell’articolo 6, paragrafo 1, d[i tale] regolamento, ma l’arrivo alla sua ultima destinazione avvenga almeno tre ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se, ai fini della questione se sussista un ritardo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [n.261/2004], in caso di volo composto da più tratte, si debba fare riferimento alle singole tratte o alla distanza rispetto all’ultima destinazione».

L’articolo 6, rubricato «Ritardo», prevede:

«1.Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a)di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b)di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c)di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i)l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e

ii)quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii)quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2.In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».

L’articolo 7, rubricato «Diritto a compensazione pecuniaria», dispone:

«1.Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a)250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b)400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c)600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2.Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a)di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b)di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o

c)di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.(…)».

Per la Corte il regolamento n.261/2004 considera due diverse ipotesi di ritardo di un volo.

Da un lato, in taluni contesti, come quello del ritardo di un volo di cui all’articolo 6, il regolamento si riferisce al mero ritardo di un volo rispetto all’orario di partenza previsto.

Dall’altro lato, il regolamento si concentra sull’ipotesi del ritardo di un volo riscontrato all’arrivo alla destinazione finale.

A ciò si aggiunga che l’articolo 19 della Convenzione di Montreal, la quale forma parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, si riferisce alla nozione di «ritardo nel trasporto aereo di passeggeri», senza precisare in quale fase del trasporto debba essere riscontrato il ritardo.

Dal momento che tale disagio si concretizza, per i voli ritardati, all’arrivo alla destinazione finale, la Corte ha dichiarato che la valutazione di un ritardo dev’essere effettuata, ai fini della compensazione pecuniaria, rispetto all’orario di arrivo previsto a tale destinazione.

Quindi, nel caso di un volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione pecuniaria è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto all’orario d’arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.

L’articolo 6, il quale si riferisce al ritardo di un volo rispetto all’orario di partenza previsto, mira esclusivamente ad individuare i presupposti che danno diritto alle misure di assistenza, previste, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del regolamento.

Ne risulta che la compensazione pecuniaria che spetta al passeggero, ai sensi dell’articolo 7, allorché il suo volo raggiunga la destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, non è subordinata al rispetto dei presupposti di cui all’articolo 6 di tale regolamento.

Tale soluzione costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata, dal momento che si perverrebbe a considerare diversamente i passeggeri di voli con ritardo all’arrivo alla loro destinazione finale di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, a seconda del fatto che il ritardo del loro volo rispetto all’orario di partenza previsto abbia o meno superato i limiti stabiliti dall’articolo 6 e ciò benché il loro disagio risultante da una perdita di tempo irreversibile sia identico.

In definitiva, “l’articolo 7 del regolamento (CE) n.261/2004 dev’essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6”.

Giuliana Gianna

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