Volkswagen, class action da record: davvero la migliore tutela?

Letizia Pieri 25/09/15
Nell’attuale scenario socio-economico gli interessi di consumatori ed utenti si relazionano quotidianamente  con l’attività di produzione e distribuzione di massa. Non di rado, da questo confronto scaturiscono lesioni di una generalità, anche potenzialmente elevata, degli  interessi e dei diritti dei cittadini. In queste circostanze, il singolo danneggiato si trova nella difficoltà di ricorrere al processo individuale, essendo quest’ultimo uno strumento per la maggior parte inadeguato.

Da questi presupposti deriva la necessità di fissare strumenti di tutela collettiva atti a consentire di azionare, in un unico processo, le difese di interessi che sono riconducibili ad una generalità di soggetti, riducendo l’asimmetria tra i diritti riconosciuti in astratto dall’ordinamento positivo e la rispettiva concretizzazione in ambito processuale. In questo modo aumenta il grado di tutela dei consumatori, considerando anche la funzione di deterrenza che la minaccia dell’iniziativa collettiva è in grado di esercitare nella dissuasione dei comportamenti sleali da parte delle imprese.

Lo strumento delle azioni collettive contro i cosiddetti “mass torts” ha origine nel diritto anglosassone e si sviluppa negli ordinamenti di common law per mezzo delle class-actions, azioni che permettono di tutelare nel medesimo giudizio una pluralità di situazioni soggettive, omogenee tra loro. In Italia, l’esigenza di riequilibrare l’asimmetria processuale che penalizza il consumatore, parte occasionale del rapporto di consumo, è stata ampiamente discussa fin dagli anni Ottanta, ma è soltanto a partire dal 2003 che sul tema si sono elaborati progetti di legge concreti. Tale modello oggi fa parte del Codice del consumo grazie al nuovo art. 140-bis, rubricato sotto “Azione collettiva risarcitoria”.

Il dibattito sull’efficacia reale dello strumento della class-action è tornato sotto i riflettori grazie al recente scandalo “Dieselgate”, sulle auto truccate targato Volkswagen, contro il quale sembra possa partire una class action mondiale con 11 milioni di potenziali aderenti, dalla quale potrebbero derivare conseguenze economiche devastanti per il gruppo tedesco.

Sul tema si riporta l’intervista al prof. Ranieri Razzante, avvocato e docente esperto di diritto societario e dei mercati finanziari.

1)      Che cosa si intende con il termine “class-action” (azione di classe)?  E sussistono differenze tra questa e l’azione collettiva?

La Class action (o azione collettiva, come tradotta nella nostra lingua) è una richiesta al giudice di ottenere un provvedimento favorevole: in questo caso però le parti sono più di una. Per la precisione, una “collettività” che si senta danneggiata allo stesso modo, anzi anche per importi singolarmente differenti ma dallo stesso fatto illecito, dal comportamento di uno o più soggetti imprenditori. Trattasi di portatori di interessi omogenei che fanno una sola richiesta a giudice per risparmiare sui tempi e sui costi, e rafforzare la loro pretesa.

2)      Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore l’articolo 140-bis del Codice del consumo che disciplina il profilo dell’azione collettiva risarcitoria. La normativa presentava, però evidenti limiti che hanno spinto le Associazioni dei consumatori a proporre una riforma dell’istituto che ha ricevuto l’approvazione della Camera dei deputati (3 giugno 2015) con la quale la class-action si trasferisce nel Codice di procedura civile. Quali erano i limiti e cosa è cambiato?

In sostanza, la normativa rende ad oggi non eccessivamente spedita la procedibilità della class action, legandola a troppi passaggi burocratici –  ad esempio, nella fase della valutazione della ammissibilità –  nonostante vengano, le azioni di tale tipo, proposte essenzialmente da associazioni di consumatori. La novità principale del nuovo ddl sta proprio nell’inserimento dell’istituto nel codice di procedura civile, togliendo la norma dal codice del consumo. Ciò dovrebbe rendere più efficace la tutela e, soprattutto, il momento dell’accertamento, che avverrebbe in via diretta da parte del giudice adito.

3)      La principale novità dell’attuale testo riguarda la legittimazione ad agire, vale a dire il potere di avviare l’azione di classe, che non è più rimessa agli enti rappresentativi dei consumatori danneggiati (associazioni o comitati), bensì al singolo componente della classe. Ciò significa che l’onere di avviare il processo graverà su uno dei singoli soggetti lesi dalla condotta posta in essere dall’azienda scorretta?

Certamente, e ciò consegna la fase di impulso ad ogni cittadino, non facendo venir mento la possibilità che si aggreghino tutti coloro che vogliono. Cade cioè il limite della qualificazione come “azione di consumo” , se mi si passa il termine.

4)      E’ possibile aderire ad una class-action anche qualora la sentenza sia già stata pronunciata?

No. La sola previsione che contiene l’art. 140-bis del codice del consumo è la seguente: “Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo”. Come noto, poi, ciascun partecipante può uscire quando vuole dal procedimento (c.d. opting out) e proporre azione individuale; questo anche dopo la pronunzia sull’azione. Il comma 14 prevede poi espressamente che “Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa “.

5)      Come commenta il recente scandalo che ha colpito il gruppo Volkswagen e qual è la sua opinione in merito alla class-action ‘globale’ che dovrebbe partire a breve? Dal punto di vista pratico, è lo strumento legale di tutela migliore per i consumatori?

Credo che la class action contro Volkswagen sia lo strumento più immediato ed efficace, ma altresì penso che dovrebbero essere adottato da ciascun Paese interessato dalle vendite delle auto azioni per risarcimenti al diritto alla salute, nonchè azioni penali per la frode. Ciò con immediata inibizione delle vendite , il danno peggiore che una impresa del genere possa trovarsi a sopportare.

6)      Negli USA sono già state annunciate 25 class-action e altre se ne prevedono, questo vuol dire che possono avere contenuti diversi?

Si possono proporre più class action, se i diritti lesi sono differenti o anche, a parità di diritti, se si desidera porla mediante altri soggetti, associazioni o legali che siano.

7)      Rimanendo negli Stati Uniti, secondo le stime sono 482mile le auto taroccate vendute nei vari Stati, come viene stabilito il Tribunale competente?

Il tribunale competente dovrebbe essere sempre quello della città sede legale dell’impresa che si denuncia.

 

Letizia Pieri

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