“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”
La ratio della fattispecie de qua è quella di reprimere le incursioni abusive nella vita altrui, al fine di tutelare i diritti inviolabili sanciti dagli articoli 2 e 14 della nostra Carta Costituzionale.
Il bene protetto è individuato, dal nostro Legislatore, nel diritto ad escludere terzi ( ius excludendi alios) da quello che accade nell’ambito dei luoghi nei quali si svolge la vita privata di ogni individuo, garantendo il pieno esercizio della stessa.
Il Legislatore ha, così, voluto privilegiare sia il diritto alla privacy, che quello alla riservatezza dell’individuo, a condizione che l’attività di interferenza, attraverso riprese fotografiche o filmate, sia di per sé indebita, ovvero manchi di una ragione giustificativa della condotta posta in essere dal soggetto agente.
Leggendo attentamente il dettato normativo, per meglio individuare la fattispecie delittuosa, occorre soffermare l’attenzione sull’avverbio ‘indebitamente” utilizzato per qualificare la condotta del soggetto agente.
Quando, dunque, la condotta deve essere qualificata indebita?
La condotta del soggetto agente è indebita quando è gratuita ed arbitraria, ovverosia quando non è giustificata da alcun fine protetto dall’ordinamento. Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta è sorretta da una finalità giuridicamente tutelata non può qualificarsi indebita e, pertanto, non si configura il reato de quo.
Proseguendo nella lettura della norma colpisce l’attenzione l’inciso “luoghi indicati ai sensi dell’articolo 614” con il quale vengono delimitati gli ambienti nei quali l’interferenza nella vita privata assume rilevanza penale, ovvero: […] abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi […].
Qual è l’elemento materiale del reato?
La giurisprudenza lo individua nel riuscire a procurarsi immagini o informazioni sullo svolgimento della vita privata delle persone offese nei luoghi di privata abitazione o domicilio.
Elemento soggettivo
Se nulla quaestio circa l’individuazione dell’elemento materiale del reato, più problematico appare individuare l’elemento soggettivo dello stesso.
Parte della giurisprudenza di legittimità lo individua nel cosiddetto dolo specifico, cioè “nella volontà di procurarsi indebitamente le immagini relative alla vita privata del titolare del luogo filmato senza nessun giustificato motivo”.
Altra parte lo individua nel cosiddetto dolo generico, cioè “risulta sufficiente la volontà di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy”.
Persona offesa
Quanto alla persona offesa, la giurisprudenza non fa alcuna differenza tra colei nei cui confronti la ricezione uditiva o visiva è rivolta e coloro che nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. svolgono abitualmente atti della vita privata
A tal riguardo, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che non assume alcun rilievo “la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona alla quale sia relativa l’immagine abusivamente captata dal terzo, avendo presente che il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel quale ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è esclusivamente il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini, ma da chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino”.
Aspetti processuali
Il reato in esame ricade nella categoria dei reati comuni perché soggetto agente è “chiunque”, fatta eccezione dell’ipotesi di cui all’ultimo comma che configura un’ipotesi di reato proprio, ovvero “se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
Il reato di interferenze illecite nella vita privata è procedibile a querela; si procede d’ufficio nell’ipotesi di cui al terzo comma e la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
La competenza è del Tribunale monocratico.
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