La nuova Legge 203 del 13 dicembre 2024, nota come Collegato Lavoro alla Legge di bilancio 2025, in vigore dal 12 gennaio, ha introdotto importanti cambiamenti sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per quanto riguarda visite mediche. Queste modifiche aggiornano il Decreto legislativo 81/2008, che stabilisce le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In questo articolo vedremo nel dettaglio le novità, tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.
Indice
Cos’è la sorveglianza sanitaria
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria interessa i lavoratori esposti a:
- agenti fisici come, ad esempio, rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche;
- agenti biologici;
- agenti chimici pericolosi per la salute;
- amianto.
Sono inoltre coinvolti dalla sorveglianza sanitaria gli addetti a:
- videoterminali;
- lavoro notturno;
- movimentazione manuale dei carichi;
- apparecchi di sollevamento e alla guida di macchine per movimentazione terra e merci.
Visite mediche anche in fase preassuntiva
La sorveglianza sanitaria si traduce in una serie di visite mediche, effettuate dal medico competente, destinate a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti:
- preventive e, in particolare, a seguito delle modifiche disposte dal Collegato Lavoro, anche in fase preassuntiva (articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.1), così da valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione;
- periodiche, per controllare lo stato di salute e confermare l’idoneità alla mansione;
- su richiesta del lavoratore, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;
- in occasione di un cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l’idoneità alla mansione (frase, quest’ultima, introdotta dal Collegato Lavoro, grazie all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.3);
- all’atto della cessazione del rapporto se si tratta di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute o iscritti anche una sola volta nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.
Con riguardo al punto 5) la Legge numero 203/2024 dispone che qualora “non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Stop a ripetizioni di esami già effettuati
Il nuovo comma 2-bis di cui all’articolo 41 del Testo Unico, come modificato dal Collegato Lavoro 2025, dispone che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici / biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del dipendente stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
In sostanza, il medico del lavoro deve evitare di far ripetere al lavoratore esami già fatti, se ritiene che siano ancora validi e utili per la visita preventiva.
Esclusione dalle visite mediche
A norma dell’articolo 41, comma 3, del Testo Unico (non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro) le visite mediche non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente, come per accertare l’idoneità / infermità per malattia o infortunio di tutti i lavoratori (tali accertamenti possono essere effettuati solo per il tramite di strutture pubbliche o Istituti specializzati di diritto pubblico).
Accertamento tossico/alcol dipendenza
Il Collegato Lavoro posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro il quale, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Esiti delle visite
Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite effettuate, esprime per iscritto (rilasciando copia del documento al datore di lavoro e al dipendente) uno dei seguenti giudizi:
- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Inidoneità temporanea;
- Inidoneità permanente.
Ricorsi contro le visite mediche del lavoro
Se un lavoratore non è d’accordo con il giudizio del medico competente, ad esempio quello ricevuto prima dell’assunzione, può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato. Il ricorso deve essere presentato all’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che potrà confermare, modificare o annullare il giudizio dopo eventuali verifiche aggiuntive.
Una novità importante introdotta dal Collegato Lavoro è che ora la competenza per gestire questi ricorsi è attribuita all’ASL, mentre in passato era affidata all’organo di vigilanza.
Cartella sanitaria e di rischio
Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono indicati dal medico competente nell’apposita cartella sanitaria e di rischio.
Il medico è chiamato a elaborare, aggiornare e custodire la cartella, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica. La cartella, predisposta su formato cartaceo e / o informatizzato, dev’essere conservata in originale dall’azienda per almeno dieci anni, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Il dipendente ha comunque diritto, alla cessazione del rapporto, di ricevere copia della cartella.
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