Un lavoratore si è rivolto ai giudici della Suprema Corte contro il certificato del medico Inps che riportava l’indicazione delle visite psichiatriche alle quali doveva sottoporsi, visualizzato dal datore di lavoro che l’ha divulgato ai colleghi. La Cassazione ha respinto il ricorso del dipendente ma è stata utile per ribadire l’esigenza di tutelare maggiormente la privacy dei lavoratori.
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Ricordiamo che dal 2012 il certificato medico cartaceo è stato sostituito dalla versione digitale. Il medico fiscale riceve sul proprio netbook, fornito dall’Inps, le visite fiscali da effettuare e dopo la visita stampa il verbale firmato da lui e dal lavoratore e ne consegna una copia al lavoratore contenente solo i dati anagrafici e relativi alla prognosi.
Dopo la visita fiscale il datore di lavoro riceve un parere in merito all’idoneità o incapacità lavorativa del dipendente. Sul netbook del medico resta solo il numero di referto, senza dati anagrafici.
Le novità in termini di digitalizzazione sono le seguenti:
- il netbook del medico fiscale sarà sostituito da un tablet con firma digitale,
- il verbale sarà visualizzato online sul sito dell’Inps da parte del lavoratore,
- il lavoratore riceverà dal medico fiscale la ricevuta contenente i dati anagrafici e la prognosi del medico.
Non sono previsti cambiamenti sulla modalità di comunicazione dell’esito della visita al datore di lavoro. In merito alla sentenza della Cassazione l’errore non è stato del medico fiscale, ma del datore di lavoro che ha divulgato dati sensibili sul suo dipendente.
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