Vediamo le principali novità del decreto.
Svolgimento delle visite fiscali
Le visite fiscali potranno essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Invariate le fasce orarie di reperibilità
Restano invariate, nonostante gli annunci dei mesi scorsi, le fasce di reperibilità dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. I lavoratori dovranno essere reperibili anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dal rispetto di tali orari i dipendenti che devono assentarsi:
- per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Il provvedimento precisa che il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro, il quale lo comunicherà all’Inps, l’eventuale variazione di domicilio per la reperibilità.
Richiesta della visita fiscale
La visita fiscale può essere richiesta da:
- datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS,
- dall’Inps.
Visita fiscale
Durante la visita fiscale il medico dovrà redigere un verbale con la valutazione medico legale relativa alla capacita’ o incapacità al lavoro riscontrata, che sarà trasmesso telematicamente all’Inps e messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS e disponibile immediatamente al datore di lavoro
mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto.
Mancata effettuazione della visita fiscale
Se il lavoratore non è reperibile durante la visita fiscale, viene data immediata comunicazione al datore di lavoro e il medico rilascia un invito a presentarsi alla visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio
Mancata accettazione dell’esito della visita
Nel caso in cui il lavoratore non accetti l’esito della visita, deve mostrare il suo dissenso seduta stante e il medico deve annotarlo facendolo sottoscrivere dal dipendente e contestualmente invitandolo a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso
l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
Se il lavoratore rifiuta di firmare, il medico fiscale deve informare subito l’Inps e predisporre l’invito alla visita ambulatoriale.
Rientro anticipato al lavoro
Nel caso di rientro anticipato al lavoro, il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in sostituzione.
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