Visita di revisione saltata: cosa succede, novità Inps

Paolo Ballanti 17/05/21
Dal 7 maggio 2021 cambiano le modalità di gestione da parte dell’INPS delle visite per l’accertamento dell’invalidità civile. A comunicarlo è lo stesso Istituto con il messaggio numero 1835 del 6 maggio scorso. Nell’ottica di una semplificazione del procedimento di revisione dell’invalidità civile, è stata introdotta la sospensione cautelativa automatica delle prestazioni, in caso di visita di revisione saltata.

L’effetto sospensivo decorre dalla data della suddetta visita con successivo invito da parte dell’INPS a presentare, entro novanta giorni, idonee giustificazioni. In caso contrario, si incorre nella revoca definitiva del beneficio economico.

L’aggiornamento delle procedure si è reso necessario, ricorda il messaggio, a seguito delle modifiche introdotte con Decreto legge numero 90 del 24 giugno 2014 con cui è stata affidata all’INPS la competenza esclusiva in materia di convocazione a visita.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Visita di revisione saltata: sospensione cautelativa

A decorrere dal 7 maggio 2021 (giorno di pubblicazione del messaggio numero 1835), in caso di assenza del soggetto convocato alla visita di revisione è prevista la sospensione della prestazione a partire dal giorno della suddetta visita.

Di conseguenza, precisa il messaggio INPS, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza all’appuntamento determinerà in automatico la sospensione in via cautelare delle prestazioni economiche, senza alcun intervento da parte degli operatori dell’Istituto.

Successivamente, trascorsi due giorni dall’assenza, dalla procedura “CIC” sarà disposto l’inserimento dell’interessato nella Fascia 80 (denominata “Sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014”) sul DB Pensioni. Non sarà pertanto più necessario segnalare la mancata visita attraverso l’apposizione dello specifico flag.

Saranno interessate dalla sospensione automatica anche le posizioni oggetto di revisione, inserite manualmente nella procedura “CIC”.

Visita di revisione saltata: decorrenza della sospensione

L’effetto sospensivo delle prestazioni economiche, conseguente all’assenza a visita di revisione, si produrrà a partire dal primo mese successivo quello della sospensione.

L’interessato riceverà apposita comunicazione dall’Istituto circa la non erogazione delle spettanze oltre all’invito a presentare entro novanta giorni, alla struttura INPS territorialmente competente, idonea giustificazione dell’assenza.

Leggi il Messaggio Inps n. 1835 del 6 maggio 2021

Visita di revisione saltata: assenza giustificata

In caso di presentazione da parte dell’interessato, entro il termine prescritto, di una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà:

  • Riavviato il procedimento di revisione;
  • Comunicata una nuova data per la visita medica.

L’ulteriore assenza alla convocazione comporterà la revoca del beneficio economico, a decorrere dalla data di sospensione.

Una volta conclusosi il processo di revisione, con rilascio di un nuovo verbale sanitario, l’interessato sarà inserito automaticamente in Fascia 81 (“Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014”) all’interno del DB Pensioni.

Visita di revisione saltata: assenza ingiustificata

Incorre nella revoca definitiva delle prestazioni economiche il soggetto che a fronte dell’assenza alla visita di revisione:

  • Non presenti nel termine prescritto (novanta giorni) idonea giustificazione dell’assenza;
  • Fornisca una giustificazione ritenuta non idonea a motivare l’assenza.

Come anticipato, nei casi appena citati, la conseguenza sarà la revoca automatica e definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Un’apposita comunicazione INPS segnalerà al cittadino la perdita del diritto a beneficiare della misura economica.

Visita di revisione

Ricordiamo che in materia di accertamento sanitario nei casi di:

  • Invalidità civile;
  • Cecità civile;
  • Sordità civile;
  • Handicap;
  • Disabilità;

il Decreto legge numero 90 del 24 giugno 2014 (convertito in Legge numero 114 del 14 agosto 2014) ha previsto (articolo 25 comma 6-bis) che nelle more, si legge nel testo, dell’effettuazione “delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Lo stesso D.l. 90 ha attribuito all’INPS la competenza esclusiva in materia di convocazione a visita.

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Visita di revisione: il nuovo verbale

È utile ricordare che, come comunicato dall’Istituto con messaggio numero 1650 del 22 aprile 2021, all’interno della procedura “CIC” è disponibile un nuovo tipo di verbale di revisione “con Timbro Digitale”.

Tale documento replica il precedente, scaduto, aggiungendo una nuova scadenza per la revisione. Vengono inoltre riportati:

  • I componenti della Commissione medica;
  • La nuova data di definizione del verbale.

La procedura (disponibile solamente sull’applicativo “CIC”) permette alla Commissione di redigere il verbale riportando le stesse informazioni di quello scaduto, ad esempio:

  • Anamnesi;
  • Diagnosi;
  • Medico legale;

oltre ad indicare la nuova data per la revisione.

Nello specifico, la Commissione ha la possibilità di:

  • Prorogare la revisione già scaduta;
  • Annullare la revisione;
  • Bloccare eventuali visite straordinarie, nuove revisioni ed accertamenti attraverso l’inserimento dell’esonero D.M. 2007.

Una volta conclusa la compilazione il verbale “con Timbro Digitale” viene spedito all’interessato, sostituendo in toto il precedente scaduto.

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Paolo Ballanti

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