Vietato il tiro al piccione!

Redazione 09/01/12
Scarica PDF Stampa
Succede anche questo.

Succede che un piccolo Comune della provincia di Ferrara, Bondeno, emani un’ordinanza nella quale si autorizzi “il tiro al piccione” per prevenire il rischio di malattie nocive per l’uomo.

E succede che un Tar, nella specie quello di Reggio Emilia, annulli l’ordinanza perché illegittima.

In effetti, a sostegno dell’originale ordinanza comunale vi era un’istruttoria dell’Asl che confermava la necessità di «prevenire la diffusione di microrganismi patogeni». Ma il Tar ha detto no: il cosiddetto “torraiolo”, meglio noto come “piccione da città“, per quanto viva a stretto contatto con la popolazione, si comporta da animale selvatico e, dunque, la sua presenza sul territorio deve essere contenuta per legge con metodi ecologici.

Prima di dare inizio alla caccia al piccione, quindi, il sindaco dal grilletto facile avrebbe dovuto chiedere il parere dell’Ispra, l’ex istituto nazionale della fauna; del resto l’eliminazione cruenta dei piccioni non può essere l’unico metodo per assicurare il pur necessario controllo demografico sul territorio.

La seconda sezione del Tar Emilia-Romagna, con sentenza 812/11, accoglie così il ricorso delle associazioni ambientaliste, deluse la Coldiretti e l’Arcicaccia che non si sono costituite (come d’altronde lo stesso Comune di Bondeno che ha adottato il provvedimento annullato).

I giudici amministrativi hanno accolto la tesi secondo cui l’ordinanza dell’amministrazione, motivata sulla base di ragioni di salute pubblica, assume per questo la natura di atto contingibile e urgente «in presenza di un fatto eccezionale che non può essere fronteggiato attraverso l’uso degli strumenti tipici disegnati dall’ordinamento», mentre non c’è una vera e propria «emergenza piccioni». Il colombo di città, spiega il collegio, si è “inselvatichito”, vale a dire che mostra abitudini di vita diverse dagli animali puramente domestici: ai fini amministrativi le distinzioni zoologiche non contano e non si può dunque escludere che ai piccioni vada riconosciuta la tutela offerta alla fauna dall’articolo 19 della legge 157/92.

In altre parole: riponete le armi. Non è infatti compatibile con il rispetto dell’ambiente la scelta della libertà di abbattimento degli animali adottata dall’amministrazione comunale, per quanto vincolata al calendario venatorio: si tratta di un’opzione individuata come alternativa agli specifici strumenti previsti dalla legge che tuttavia non è sostenibile; risulta infatti escluso che l’attività di caccia, avulsa dal suo normale ambito giuridico, possa integrare quel metodo di controllo ecologico indicato dalla normativa.

Qui il testo integrale della sentenza del Tar Emilia

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento