Viaggi online: assicurati solo se si sceglie

Redazione 20/07/12
Il venditore di viaggi aerei non può includere automaticamente un’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo al momento della vendita di biglietti aerei su Internet.

E’ la sintesi della recente Sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha scritto la parola “fine” ad una questione che, ormai da anni, impegna le Autorità di mezza Europa e sulla quale si era già pronunciata anche la nostra Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

La vicenda all’origine della Sentenza dei Giudici europei corrisponde, sfortunatamente, ad una prassi straordinariamente diffusa sulle piattaforme di vendita online di servizi turistici.

Eccola.
La società ebookers.com Deutschland gestiva un portale Internet mediante il quale commercializza viaggi aerei. Nel corso della procedura di prenotazione, quando il cliente sceglieva un volo determinato, appariva, in alto a destra della pagina Internet, sotto il titolo “le vostre effettive spese di viaggio”, l’indicazione dell’importo delle spese. Oltre alla tariffa del volo, tale indicazione includeva anche l’importo di “tasse e diritti”, nonché le spese relative ad una “assicurazione sull’annullamento”, automaticamente contabilizzate. Il totale di tali spese rappresentava il “prezzo complessivo del viaggio”. In fondo alla pagina Internet, il cliente veniva informato della procedura da seguire per rifiutare l’assicurazione sull’annullamento che era stata, frattanto, automaticamente inclusa. Tale procedura consisteva in un’operazione esplicita di rifiuto (“opt-out”). Quando il cliente pagava dopo aver finalizzato la sua prenotazione, la ebookers.com versava il prezzo del volo alla compagnia aerea, le tasse e i diritti alle autorità competenti, il premio assicurativo alla compagnia d’assicurazione, che è giuridicamente ed economicamente indipendente dalla compagnia aerea.

Niente di originale e di diverso rispetto a quanto continua ad accadere su decine di piattaforme.
E’ allora bene sapere – specie in periodo di vacanze – che la Corte di Giustizia ha chiarito che in forza del Regolamento 1008/2008, il venditore di biglietti online, i supplementi di prezzo opzionali relativi a servizi complementari non obbligatori devono essere comunicati in modo chiaro all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione e che la loro accettazione da parte del cliente deve risultare da un’operazione esplicita (“opt-in”).

I giudici di Lussemburgo, inoltre, per esser sicuri di non lasciare niente al caso hanno precisato che la nozione di “supplementi di prezzo opzionali” include i prezzi, in rapporto con il viaggio aereo, di prestazioni – proprio come un’assicurazione sull’annullamento del viaggio – fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore di tale viaggio unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo.
Se siete in partenza, dunque, ricordatevi che la decisione se assicurarvi o meno appartiene solo ed esclusivamente a voi e nessuno può spingervi ad una scelta invece che l’altra.

Qui il testo integrale della Sentenza.

Redazione

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