Versamento Iva 2013 e Unico 2014: tutto sulla scadenza di lunedì 17 marzo

Entro lunedì 17.3.2014 chi presente la dichiarazione IVA in maniera autonoma deve eseguire il pagamento del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2013 cioè se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, al netto dell’IVA portata in detrazione, è superiore all’ammontare dei versamenti periodici e dell’acconto.

Il presente articolo è firmato dall’autore dei volumi “IVA 2013” e  “IVA 2014“, pubblicati da Maggioli Editore (ndr)

 

L’importo dovuto è evidenziato al rigo VL38.

Il versamento va eseguito soltanto se ivi è evidenziato un importo superiore a € 10.

In alternativa al versamento in unica soluzione, è possibile optare per la rateazione, fino ad un massimo di 9 rate (per cui la procedura cessa il 17.11.2014) versando la prima rata entro il 17.3.2014 e le altre rate con cadenza mensile e l’applicazione degli interessi fissi nella misura dello 0,33% mensile (fissata con il d.m. 21.5.2009).

 

Il calendario della rateazione nella misura massima

rata scadenza Interessi
1 17.3 No
2 16.4 0,33%
3 16.5 0,66%
4 16.6 0,99%
5 16.7 1,32%
6 20.8 (a) 1,65%
7 16.9 1,98%
8 16.10 2,31%
9 17.11 (b) 2,64%

(a) Proroga disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4.7.2006, n. 223.

(b) Il giorno 16 cade di domenica.

 

La dichiarazione IVA unificata

Il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in maniera unificata, cioè con il modello Unico 2014, può scegliere tra una delle seguenti alternative:

a)   versare in unica soluzione entro il 17.3;

b)   versare in unica soluzione entro la scadenza fissata per il Modello Unico, cioè il 16.6, maggiorando l’importo con l’interesse dello 0,4% per ogni mese (cioè dell’1,2% se il pagamento è eseguito il 16.6);

c)    versare in unica soluzione entro il 16.7, maggiorando ulteriormente l’importo dello 0,4%, per cui il carico complessivo è dell’1,6% se il pagamento è eseguito il 16.6;

d)   versare in forma rateale dal 17.3 al 17.11 con la maggiorazione dello 0,33% mensile (vedasi l’esempio);

e)   versare in forma rateale dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico (cioè in sei rate) maggiorando dapprima dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 17.3 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima per la quale il versamento va eseguito entro il 16.6; se il contribuente vuole iniziare la rateazione con il 16.7, deve operare una ulteriore maggiorazione dello 0,4% (per cui il carico è elevato all’1,6%) prima di operare il riparto in cinque rate.

 

La compensazione

Se il debito IVA è compensato con i crediti la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta; se, invece, è solo parziale, lo 0,4% va conteggiato solo sul residuo importo a debito.

 

Le regole di versamento

Il versamento dell’IVA va eseguito con il modello F24 telematico indicando, nella sezione “Erario”:

  • il codice tributo 6099 per l’imposta;
  • il codice tributo 1668 per gli interessi rateali;
  • il numero della rata oggetto del versamento e il numero delle rate prescelto (ad esempio, se il versamento è eseguito in unica soluzione va indicato 0101, se è la prima rata di nove va indicato 0109);
  • l’anno 2013;
  • l’importo del saldo dovuto, che corrisponde all’IVA indicata nella dichiarazione annuale; se il versamento è rateizzato, l’importo della rata va esposto con i centesimi di euro;
  • l’importo del credito utilizzato, con relativo codice (ad esempio, IRPEF, ecc.).

 

Il modello F24 con “saldo zero”

Se la compensazione azzera il debito IVA, il modello deve essere presentato.

L’omessa presentazione è punita con la sanzione di euro 154, ridotta a euro 51 se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

 

Le nuove iniziative produttive

Le persone fisiche che nel 2013 hanno applicato l’art. 13 della L. 23.12.2000, n. 388, versando tutta l’IVA dovuta con cadenza annuale, potendo optare tra le suddette alternative.

 

Gli ex contribuenti minimi

Le persone fisiche che hanno applicato l’art. 27, comma 3, del D.L. 6.7.2011, n. 98, versano tutta l’IVA dovuta entro il 17.3 oppure possono optare tra le suddette alternative.

 

Le sanzioni

L’omesso o insufficiente versamento comporta l’irrogazione della sanzione nella misura del 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.

Il contribuente può sanare l’irregolarità versando contestualmente l’importo omesso unitamente agli interessi legali (attualmente 1% annuo con maturazione giorno per giorno; fino al 31.12.2013: 2,5%) e alla sanzione ridotta come segue:

a)   dallo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza (cioè da un minimo dello 0,2% per il ritardo di un giorno ad un massimo del 2,8% per un ritardo di 14 giorni);

b)   a 1/10 del 30% (cioè nella misura del 3%) se la procedura è perfezionata con un ritardo da 15 a 30 giorni;

c)    a 1/8 del 30% (cioè nella misura del 3,75%) se il perfezionamento avviene successivamente ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2014 (cioè entro il 30.9.2015).

 

 

Sergio Mogorovich

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