Verifiche sismiche: il punto dopo il cd. mille-proroghe 2011/12

Andrea Ferruti 25/01/12
Che cosa è successo

L’art. 3 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. mille-proroghe) ha differito il termine per le verifiche sismiche al 31 dicembre 2012. Prima dell’art. 3, decreto-legge n. 216/2011, il D.P.C.M. 25 marzo 2011 aveva fissato al 31 dicembre 2011 il termine entro cui effettuare le verifiche sismiche indicate nella citata O.P.C.M. 3274/2003. Ma che cosa s’intende per verifiche sismiche e su quali edifici devono essere svolte? Vale la pena fare il punto sull’intricata vicenda che va avanti almeno dal 2003.

Quali sono le disposizioni di rilievo

L’art. 2, co. 3, O.P.C.M. 3274/2003 obbliga ad effettuare le verifiche sismiche sui seguenti edifici:
(i)    edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
(ii)    edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in caso di eventuale collasso.
Concretamente, tali edifici sono individuati:
(i)    a livello statale, nell’allegato 1 al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003;
(ii)    a livello regionale, con una serie di ulteriori disposizioni.

Che fare e chi lo deve fare

L’art. 20, comma 5, decreto-legge n. 248/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008 (menzionato nell’art. 3 del cd. decreto mille-proroghe 2011-2012) stabilisce che le verifiche tecniche devono essere effettuate “a cura dei rispettivi proprietari … e riguardare in via prioritaria edifici e opere” (strategici) “ubicati nelle zone sismiche 1 e 2” (ossia in quelle di maggiore sismicità).
A livello nazionale, le zone sismiche sono state individuate nell’allegato A della citata O.P.C.M. n. 3274/2003, con cui l’intero territorio nazionale è stato classificato come “sismico” e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente.

Le indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile, a più riprese, con una serie di circolari (cfr., tra le altre, circolari n. DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010, n. DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010 e n. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010), ha fornito gli indispensabili chiarimenti su che cosa fare e su chi lo deve fare. Le indicazioni possono così riassumersi:
(i)    i proprietari degli edifici devono procedere alla verifica sismica, con conseguente compilazione ed inoltro delle schede allegate alle circolari entro il 31 dicembre 2010 (oggi, 31 dicembre 2012);
(ii)    gli esiti della verifica non determinano l’obbligatorietà e improcrastinabilità degli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, salvo i casi nei paragrafi 8.3 e 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni approvate con d.m. 14 gennaio 2008;
(iii)    gli interventi sub (i) devono essere oggetto della programmazione da parte delle Amministrazioni interessate e possono essere oggetto di finanziamento pubblico;
(iv)    “chi ha la responsabilità di un’opera che è stata soggetta a verifica, sia ai sensi dell’ordinanza 3274/2003, sia ai sensi delle NTC08, si” (deve) “attivare per gestire in modo appropriato gli esiti della verifica in questione tenendo conto di quanto riportato nelle norme”;
(v)    “se il soggetto responsabile è una Pubblica Amministrazione, deve tener conto della verifica in sede di pianificazione triennale … l’eventuale intervento potrebbe concretizzarsi a distanza di qualche anno dal momento in cui si è avuta contezza della situazione di rischio”;
(vi)    “se il soggetto è un privato, comunque obbligato alla verifica … , egli comunque deve attivarsi in funzione degli esiti della verifica interagendo con il tecnico che l’ha redatta: qualora emergesse la necessità di un intervento esso dovrebbe essere attivato in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate”.

Sintesi

In sintesi, per stabilire se un immobile sia soggetto o meno agli obblighi di verifica sismica, occorrerà valutare, caso per caso, la sua riconducibilità ad una delle tipologie di edifici prese in considerazione dalla normativa statale (ossia, all’allegato 1 del citato decreto 21 ottobre 2003) o dalla normativa della Regione in cui è situato l’immobile. In caso positivo, il soggetto proprietario dovrà:
(i)    svolgere le verifiche sismiche entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato dall’art. 3, d.l. 216/2011), con priorità per gli immobili situati nelle zone sismiche 1 e 2, compilando ed inviando le schede allegate alle circolari del Dipartimento della Protezione Civile;
(ii)    assumere l’onere delle verifiche sub a), procedendo, se del caso, all’adeguamento dell’immobile nei termini sopra sintetizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Le opportunità offerte dalla proroga

La relazione governativa al decreto-legge n. 216/2011 (A.C. N. 4865) fa ben comprendere, ove ce ne fosse bisogno, che la disposizione riportata nell’articolo 3 ha anche lo scopo di prorogare per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall’articolo 32-bis del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003 (che, è bene rammentare, ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico). La disposizione, infatti, “si propone di richiamare all’attenzione l’interesse prioritario che riveste tale ambito e soprattutto di incentivare con ogni mezzo tale attività, dando particolare rilievo anche all’individuazione di criteri di priorità nell’esecuzione delle verifiche, legati all’importanza degli edifici e delle opere la cui sicurezza riveste un ruolo fondamentale in situazioni di emergenza” (così, testualmente, la relazione governativa citata).
Un’opportunità di accedere a fondi che, nell’attuale contesto economico, non va trascurata.

Andrea Ferruti

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