L’applicazione, disponibile per smartphone e tablet (sia Android che iOS), è molto semplice e permette di verificare la validità dei certificati e di mostrare il nominativo del possessore, non invadendo ulteriormente la privacy.
Come funziona l’app VerificaC19? Chi può controllare le certificazioni? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.
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VerificaC19: come funziona
La Certificazione Verde Covid-19, o Green Pass, sia digitale che in formato cartaceo, contiene un codice bidimensionale, un QR Code univoco, che permette di verificarne la validità. Questo codice dal 1° luglio è verificabile inoltre in tutti i Paesi dell’Area Schengen. Il Green Pass italiano è quindi valido anche a livello europeo, non occorrerà richiedere un altro certificato per viaggiare, ma sul territorio europeo la certificazione verrà chiamata EU Digital Covid Certificate.
Dopo aver fatto questa premessa, veniamo al funzionamento dell’app di verifica del certificato.
Il funzionamento in realtà è semplice: una volta scaricata l’applicazione dagli store ufficiali, basterà cliccare su “Avvia scansione” e utilizzare la fotocamera dei dispositivi mobili per inquadrare il QR Code del certificato. Se il certificato sarà valido, l’app mostrerà la scritta “Certificato valido” e nome, cognome e data di nascita dell’intestatario.
Gli operatori non avranno quindi nessun dettaglio aggiuntivo sulla natura del certificato (vaccinazione, guarigione, tampone), garantendo la privacy degli interessati.
VerificaC19: chi la può utilizzare
Nel DPCM 17 giugno 2021 si legge che potranno verificare la Certificazione Verde:
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Oltre alla scansione del codice del Green Pass, nell’atto di verifica potrà essere richiesto un documento d’identità per controllare che i dati del possessore coincidano con quelli dell’intestatario.
Cosa si rischia con un certificato falso o senza Green Pass
Il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha stabilito anche le sanzioni per i gestori e cittadini che non si adeguano all’obbligo del Green Pass. Nello specifico le sanzioni previste sono:
- multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente;
- chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.
Nel caso di certificato falso, le conseguenze si alzano e non cadranno più nell’amministrativo, il rischio è quello della denuncia penale.
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VerificaC19: quando è necessario esibire il Green Pass
Ecco l’elenco delle attività per le quali è richiesto il possesso del Green Pass:
- spostamenti verso e da una Zona Arancione o Rossa;
- partecipare a matrimoni e ricevimenti successivi a cerimonie civili e religiose;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali (Rsa);
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Dal 1° settembre, il Green Pass sarà inoltre obbligatorio per:
- navi e traghetti, con esclusione di quelli intra-regionali e dei collegamenti nello stretto di Messina;
- aerei;
- treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità);
- autobus con un percorso che attraversa più di due Regioni;
- autobus NCC.
- ingresso a scuola per il personale scolastico;
- accesso agli atenei per studenti universitari, docenti e personale.
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Chi è esente dall’obbligo del Green Pass
Si legge al comma 3 dell’articolo 3 del Dl 105/2021 che le disposizioni sul Green Pass “non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute“.
In sintesi, il Green Pass non può essere richiesto ai bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti che per condizioni mediche pregresse o per reazioni avverse ai vaccini non possono essere sottoposti a vaccinazione, in questo caso sarà necessario l’apposito certificato medico.
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