Efficacia della notifica per compiuta giacenza ai fini dell’obbligo di comunicare i dati del conducente
Nel notificare alcuni verbali al c.d.s. per contestazione dell’art. 142 che prevede la decurtazione di punti, alcuni utenti non ritirano il plico nonostante avviate tutte le procedure che si concludono per compiuta giacenza.
Accertata l’effettiva compiuta giacenza, ritenendo concluso l’iter di notificazione, questo ufficio provvede a elevare decorsi i termini la sanzione di cui all’art. 126 bis per non aver comunicato i dati del trasgressore.
Il trasgressore ricevuto quest’ultimo verbale ricorre, con buon favore del G.d.P. adducendo che non avendo ritirato il primo verbale non poteva essere a conoscenza dell’obbligo della comunicazione.
Si chiede quindi se è coretto l’iter o eventualmente, nonostante la compiuta giacenza, ricorrere al messo notificatore per maggiore scrupolo, anche se in questo caso la notifica non ritirata, manterrebbe le medesime condizioni in cui l’utente non è a conoscenza dell’obbligo di comunicazione dei dati del trasgressore.
La notifica, oltre che nei modi consueti con consegna a mani, si perfeziona attraverso procedure alternative che, nel caso della spedizione con raccomandata, seguono la regolamentazione della L. n. 890/82, ovvero del CPC se effettuate tramite messo. In ogni caso, rispettate le formalità di rito, la notifica si ha per effettuata con tutti gli effetti conseguenti, quali la decadenza dal pagamento in misura ridotta e la successiva iscrizione a ruolo, il decorrere dei termini di impugnazione, etc., compreso l’inosservanza delle prescrizioni imposte con la notifica, come quella di cui all’articolo 180, comma 8 del Codice della strada, con la conseguente violazione della norma citata e successiva notifica del verbale di contestazione. Quanto ai termini, questi decoronno da quando la p.a. è in grado di conoscere della violazione, nel termine di prescrizione ordinario. Devo dire che però esistono vari sistemi per “tracciare” la notifica postale e quindi la p.a. sarebbe stata in astratto nelle condizioni di appurare il perfezionamento della notifica, con la conseguenza del principio più volte enunciato dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale che le modalità organizzative della p.a. non possono gravare sul cittadino, con la conseguente alea di un eventuale ricorso.
Ovviamente, durante la difesa si cercherà di dimostrare non tanto che il ritardo è stato dovuto alle modalità organizzative, quanto piuttosto ad una impossibilità oggettiva di seguire ogni notifica per accertare la scadenza del termine computato dal perfezionarsi della compiuta giacenza, della quale, di norma, si ha notizia con la restituzione del piego.
Quindi, dovendo definire se la contestazione della violazione è giusta, direi proprio di si perché la notifica si è perfezionata nei modi di legge per cui esplica tutti gli effetti che derivano dall’atto così notificato in una delle forme di legge; unico neo è rappresentato dai termini di notifica per i quali si cercherà di evidenziare l’impossibilità di conoscere in termini ragionevoli il giorno del perfezionamento della notifica da cui far decorrere i 30 giorni per il computo del giorno della violazione, in modo da sostenere che il giorno in cui la p.a. ha potuto conoscere della violazione è coinciso con la restituzione del piego da parte delle poste e da tale data sono iniziati a decorrere i 150 giorni secondo l’innovato articolo 201 del codice della strada.
(Giuseppe Carmagnini)
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