La normativa italiana si preoccupa di proteggere i cittadini affetti da minorazioni fisiche o mentali, attraverso forme di mantenimento economico e di assistenza sociale, in attuazione di quanto previsto dalla Carta costituzionale.
Per poter individuare i soggetti meritevoli di protezione è prevista un’apposita procedura di accertamento sanitario che, a seconda del tipo minorazione, può concludersi con il riconoscimento, da parte delle apposite Commissioni medico – legali, di uno stato di invalidità temporaneo, in quanto soggetto a una successiva visita di revisione.
Quest’ultima ha il compito di verificare l’evoluzione, in meglio o in peggio, delle condizioni psico-fisiche del cittadino, al fine di stabilirne o meno il diritto ai meccanismi di protezione economico – normativo previsti dal legislatore italiano.
Può pertanto sorgere il dubbio, in presenza di un verbale di invalidità che riporta una data di revisione, di come comportarsi quando si è prossimi alla scadenza.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Come si accerta l’invalidità
- Come si chiede l’accertamento sanitario di invalidità
- Come avviene l’accertamento sanitario
- In quali casi è prevista una scadenza del verbale di invalidità
- Cosa fare se si avvicina la data di revisione
- Chi deve convocare a visita di revisione
- Come avviene la visita di revisione
- Non mi presento alla visita di revisione: cosa succede
Come si accerta l’invalidità
L’accertamento sanitario ha l’obiettivo di verificare i requisiti necessari al riconoscimento dello stato di invalidità civile, oltre a:
– cecità civile;
– sordità;
– disabilità;
– handicap.
Possono richiedere l’accertamento sanitario i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale, nonché i cittadini comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza. Da ultimo, sono ricompresi nella platea dei potenziali richiedenti l’accertamento i cittadini stranieri extra-UE legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno.
Come si chiede l’accertamento sanitario di invalidità
Per avviare l’accertamento sanitario è necessario che l’interessato si rechi presso un medico certificatore, chiedendo il rilascio del certificato medico introduttivo.
Nel documento devono essere riportati:
– i dati anagrafici;
– il codice fiscale;
– l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il medico provvede alla compilazione online del certificato, che viene successivamente trasmesso all’Inps. All’interessato viene rilasciata:
– una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata;
– copia del certificato medico originale, da esibire all’atto della visita medica.
Una volta in possesso del certificato introduttivo, si hanno novanta giorni di tempo per presentare la domanda di invalidità civile.
Come avviene l’accertamento sanitario
A seguito della domanda di invalidità civile trasmessa all’Inps attraverso l’apposita piattaforma telematica (disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Domanda invalidità civile e accertamento sanitario”) il soggetto interessato viene sottoposto a visita da parte della Commissione medico – legale:
– presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL), integrate con un medico Inps;
– presso i Centri medico – legali dell’Inps, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’Istituto (Convenzioni CIC).
Conclusasi la visita la Commissione compila l’apposito verbale in formato elettronico e lo trasmette all’interessato in duplice copia:
– una copia con tutti i dati sanitari, compresi quelli sensibili;
– una seconda copia con il solo giudizio finale.
In quali casi è prevista una scadenza del verbale di invalidità
Può accadere che la Commissione medico – legale valuti l’invalidità come suscettibile di evolvere nel tempo. In questi casi viene prevista una data di rivedibilità entro la quale l’interessato dovrà pertanto sottoporsi ad una visita di revisione.
Tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, un verbale che riporti una data di revisione non è da intendersi come un verbale in scadenza, per le ragioni che ora descriveremo.
Cosa fare se si avvicina la data di revisione
Quanti sono in possesso di un verbale che accerta l’invalidità civile e vedono avvicinarsi la data di rivedibilità è naturale che si chiedano cosa è necessario fare. La risposta è semplice: nulla.
Infatti, come chiarito dalla normativa (articolo 25, comma 6-bis, Decreto – legge 24 giugno 2014 numero 90, inserito in sede di conversione dalla Legge 11 agosto 2014 numero 114) dispone che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali per cui sia prevista rivedibilità “conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
In definitiva, il precedente verbale di accertamento dell’invalidità resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.
Chi deve convocare a visita di revisione
Il già citato articolo 25, comma 6-bis prevede che la convocazione a visita di revisione sia di competenza dell’Inps.
Esiste quindi in capo all’Istituto un obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
In poche parole, coloro che hanno un verbale di invalidità in scadenza non devono fare altro che attendere la convocazione dell’Inps alla visita di revisione.
Come avviene la visita di revisione
Nell’ottica di rendere il procedimento di revisione più celere e immediato, l’Inps ha individuato nuove modalità operative che sfruttano l’utilizzo dei canali di comunicazione telematici.
Come descritto nel Messaggio dell’Istituto del 25 febbraio 2022 numero 926, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa in questo modo:
– 4 mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande / posizioni in attesa di valutazione sanitaria);
– in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione;
– qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta a mezzo raccomandata A/R.
In caso di impedimento a presenziare alla visita dev’essere prodotta alla struttura Inps competente per territorio una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita.
Non mi presento alla visita di revisione: cosa succede
Come chiarito dall’Inps nel Messaggio del 25 febbraio 2022 numero 926 la mancata presentazione dell’interessato (non giustificata) alla visita di revisione comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e dei benefici correlati.
Il cittadino può presentare idonea giustificazione entro novanta giorni dalla comunicazione della sospensione. In caso contrario si procede alla revoca definitiva della prestazione.
Per ricevere news come questa iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:
Foto copertina: istock/Khanchit Khirisutchalual