Poichè la realizzazione di una veranda determina l’aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell’edificio, ne discende che il suddetto intervento richieda il previo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675).
I requisiti per ottenere il permesso sono di seguito indicati:
– la veranda non deve modificare l’estetica della facciata dell’edificio;
– la veranda non deve togliere luminosità né circolazione dell’aria agli appartamenti vicini;
– la zona deve avere ancora a disposizione la volumetria necessaria per la costruzione della veranda, e questo dipende dal Piano Regolatore di ogni singolo Comune.
Di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 15193 del 13 aprile 2015 ha disposto il sequestro preventivo del manufatto, costituito dalla chiusura di un preesistente sporto balcone di modeste dimensioni, con creazione di un volume verandato in ampliamento dell’ immobile originario.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “ l’ intera unità immobiliare ricade nel perimetro del parco, zona vincolata D.Lgs. n. 42 del 2004, ex. Art. 157, e riconosciuta di particolare interesse pubblico. Orbene, di palmare evidenza che la chiusura di un preesistente sporto balcone di modeste dimensioni, con creazione di un volume verandato in ampliamento dell’ immobile originario, è opera destinata ad incidere negativamente sul paesaggio: l’ impatto negativo dell’ intervento eseguito sull’ originario assetto paesaggistico del territorio è, infatti oggettivo”.
Segue: “In tema di sequestro preventivo per i reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’ attualità del pericolo indipendentemente dall’ essere l’ edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio e all’ equilibrio ambientale, a prescindere dall’ effettivo danno al paesaggio e dall’ incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l’ utilizzazione della costruzione ultimata”.
Si ricorda, che il reato paesaggistico, previsto dall’art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
è un reato di pericolo che: “si perfeziona quando viene messa in pericolo l’integrità paesaggistico- ambientale, ritenuta esistente quando l’agente abbia fatto un uso del bene diverso da quello cui esso è destinato od abbia posto in essere interventi idonei anche solo astrattamente a mettere in pericolo tale bene” (Cass. pen., sez. 3, sent.22 gennaio 2010, n. 2903).
Tale reato si pone in armonia con i principi costituzionali di cui all’ art. 9 cost. ai sensi del quale: “ la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Gli organi preposti all’ attuazione della normativa (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, e soggetti che esercitano pubbliche funzioni), hanno l’ obbligo di informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, corrispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Nel caso di specie, la veranda utilizzata come ripostiglio integra gli estremi di un reato paesaggistico, perché vi è un concreto pericolo e offesa al territorio che la normativa sul paesaggio tutela.
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