Vaccini obbligatori: due indennizzi e un assegno per i danneggiati. Come chiederli

Sono 3 le tutele economiche previste per le persone danneggiate dai vaccini.

Paolo Ballanti 27/03/25

Lo Stato italiano si impegna ad assicurare un indennizzo a coloro per i quali risulti accertato un grave danno alla salute conseguente a trattamenti sanitari imposti, come i vaccini obbligatori.

Nel rispetto di un principio di solidarietà sociale, le prestazioni sono riconosciute a prescindere da qualsiasi condizione di reddito del beneficiario e sono da intendersi, altresì, esenti dalle imposte sui redditi e cumulabili con eventuali ulteriori provvidenze economiche erogate da enti pubblici.

Entrando in dettaglio, sono due i provvedimenti normativi che garantiscono ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previa domanda, un indennizzo di cui alla Legge numero 210/1992 e un sussidio aggiuntivo, disciplinato invece dalla successiva Legge numero 229/2005.

Ecco chi ne ha diritto e come richiederli.

Indice

Indennizzo per i danneggiati da vaccini obbligatori

La Legge 25 febbraio 1992, numero 210 riconosce un indennizzo economico ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.

La misura si traduce in un assegno composto da:

  • una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla Legge numero 177/1976 (cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito);
  • una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla Legge numero 324/1959.

I soli soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono altresì inoltrare domanda per ottenere un assegno una tantum, corrispondente al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

Chi può presentare domanda di indennizzo?

L’indennizzo può essere richiesto da:

  • Soggetti danneggiati in maniera irreversibile da epatite o infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
  • Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria;
  • Operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto infezioni per effetto di contatto con sangue e suoi derivati;
  • Soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
  • Soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio (ovvero per poter accedere ad uno stato estero) si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
  • Soggetti danneggiati irreversibilmente per vaccinazione anti SARS-COV-2;
  • Soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio, i quali si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
  • Coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra descritti;
  • Figlio contagiato durante la gestazione dalla madre che ha accesso all’indennizzo;
  • Aventi diritto nel seguente ordine:
    • Coniuge;
    • Figli;
    • Genitori;
    • Fratelli minorenni;
    • Fratelli maggiorenni;

qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla normativa, sia derivata la morte.

A chi e come chiedere l’indennizzo?

Il sussidio in argomento dev’essere richiesto all’Azienda Sanitaria di residenza, che poi si occupa dell’istruttoria e della verifica circa la completezza di tutta la documentazione fornita.

Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.

I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi diritto (nell’ordine, coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono inoltrare domanda per la liquidazione di un assegno una tantum di 77.468,53 euro (da corrispondersi in un’unica soluzione o reversibile per 15 anni).

La domanda di assegno una tantum dev’essere presentata all’Azienda sanitaria dell’ultima residenza del danneggiato deceduto, entro i 10 anni dalla data stessa del decesso.

Pagamento dell’indennizzo
Alla liquidazione dell’indennizzo provvede l’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata.

La modulistica necessaria per assicurare il corretto pagamento delle somme, da inviare all’Ufficio V della DST, è disponibile sul portale “dag.mef.gov.it – Aree Tematiche – Indennizzi – Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

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Indennizzo aggiuntivo

La Legge 29 ottobre 2005, numero 229 riconosce ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, già beneficiari dell’indennizzo di cui alla Legge numero 210/1992, un ulteriore sussidio pari, rispettivamente, a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla medesima Legge numero 210/1992, a seconda della categoria assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera.

I soggetti interessati al riconoscimento della misura devono inoltrare apposita domanda al Ministero della Salute, nel rispetto delle modalità descritte sulla pagina “salute.gov.it – Servizi – Sistemi informativi – Servizi online – Riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causa da vaccinazioni obbligatorie (Legge 229/05)”.

Nello specifico, gli aventi diritto inoltrano la richiesta di sussidio all’apposito ufficio ministeriale competente (Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure – DGVESC) che provvede ad istruirla ai fini della predisposizione della graduatoria dei richiedenti.
Tale graduatoria è realizzata in base al criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell’infermità ovvero delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.

In caso di accoglimento della domanda, viene emesso un decreto direttoriale per la liquidazione e il relativo mandato di pagamento.

Assegno una tantum

Sempre questi soggetti possono altresì ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

Come viene corrisposto l’indennizzo?
L’indennizzo aggiuntivo è riconosciuto nelle modalità di seguito descritte:

  • se trattasi di soggetto capace di intendere e volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa, l’indennizzo è corrisposto integralmente al danneggiato;
  • se il soggetto è capace di intendere e di volere e beneficia di assistenza prevalente e continuativa, l’indennizzo è riconosciuto per il 50% al danneggiato e il 50% residuo ai congiunti che prestano assistenza;
  • se il soggetto è minore e / o incapace di intendere e di volere e beneficia di assistenza prevalente e continuativa, l’indennizzo è riconosciuto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza (per conviventi si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia).

Chi paga le somme?
Il pagamento delle rate dell’ulteriore indennizzo è effettuato dall’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (presso il MEF), entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute.

L’erogazione delle somme avviene con cadenza mensile posticipata.

Per assicurare la regolarità e la correttezza dei pagamenti, sul portale “dag.mef.gov.it – Aree Tematiche – Indennizzi – Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” sono disponibili una serie di moduli, che l’interessato è tenuto a sottoscrivere e indirizzare all’Ufficio V unitamente a copia del documento di identità in corso di validità.



Foto istock:guenterguni

Paolo Ballanti