Il Tribunale accoglie parzialmente la sua richiesta, condannando il tour operator al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al valore stimato dell’orologio sottratto dal rapinatore, ma non a quello di natura non patrimoniale relativo sia alle lesioni personali subite dal turista nel corso della rapina sia al danno conseguente all’interruzione del soggiorno turistico non goduto per tutto il periodo programmato. (cd. danno da vacanza rovinata).
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In secondo grado la Corte di Appello di Campobasso riconosce invece al turista anche il risarcimento per le ulteriori somme richieste, sia per il danno da lesioni subite ad opera del rapinatore sia per il costo della vacanza non goduta.
Il tour operator si rivolge alla Cassazione che, in un’ordinanza, gli dà torto con le seguenti motivazioni:
- nel caso in esame, come accertato dai giudici di merito, si è verificata una carenza nella vigilanza della struttura turistica, che ha consentito al rapinatore di introdursi nel villaggio e di aggredire un ospite;
- per quanto riguarda il risarcimento dei danni, la sentenza della Corte d’Appello è in linea con i precedenti della Suprema Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito da chi invoca il risarcimento.
L’ordinanza della cassazione è la seguente: Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 16 marzo 2017, n. 6830.
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Risarcimento del danno da vacanza rovinata
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Roberto Di Napoli | 2016 Maggioli Editore
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