Molti consumatori lamentano di aver subito o di subire usura da parte delle banche ma occorre chiedersi qual è il momento preciso nel quale è possibile affermare che è in atto la condotta illecita?
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LA SENTENZA
La Cassazione Penale con recente pronuncia (Cass. Pen. sez. II, sentenza 17/11/2015 n° 45642) ha ritenuto che l’usura scatta alla contabilizzazione degli interessi.
La Corte di Cassazione pone l’accento sul fatto che sebbene il reato di usura possa ritenersi consumato già con la sola pattuizione tra banca e cliente dell’interesse oltre soglia, affinchè si configuri, concretamente, il profitto illecito è necessario il conseguimento di un introito da parte dell’istituto bancario: “in tema di usura, il profitto confiscabile, ex art. 644 c.p., coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti …” (Cass. Sez. 6 sent. n. 45090 del 02/10/2014).
La novità della pronuncia
Il punto però più interessante e, si potrebbe dire, innovativo della citata pronuncia è il ricomprendere nel concetto di “interessi usurari concretamente corrisposti” anche quelli erogati mediante l’emissione di titoli di credito, indipendentemente dall’ effettivo utilizzo di tali titoli.
Tali documenti, infatti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria.
Accade, quindi, che la banca è in condizione di disporre delle somme che confluiscono sul conto corrente del cliente – anche per mezzo di eventuali titoli di credito – riducendo, in tal modo, il proprio credito nei confronti del cliente medesimo.
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