Usucapione: è possibile tra genitori e figli? Risposte e chiarimenti

Luisa Camboni 18/08/20
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Prima di dare una risposta all’interrogativo sulla possibilità di usucapione tra genitori e figli, partiamo con il dare una definizione dell’istituto dell’usucapione. Che cosa è l’usucapione?

E’ un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un diritto reale di godimento che si realizza mediante il possesso protratto per un certo periodo di tempo.

Due sono gli elementi indispensabili perché si possa realizzare l’usucapione:

  • il possesso della cosa. Il possesso, ai fini dell’usucapione, deve essere: pacifico: cioè non deve essere avvenuto in modo violento o clandestino; continuo ed ininterrotto nel tempo: cioè deve essere esercitato con regolarità e non soltanto in modo occasionale.
  • il trascorrere di un determinato periodo di tempo (oltre 20 anni).

Recentemente è stato posto alla mia attenzione questo interrogativo: è possibile l’usucapione tra genitori e figli? Esaminiamo due ipotesi:

  1. Usucapione dei figli sulla casa dei genitori;
  2. Usucapione del genitore sulla casa dei figli.

>> Usucapione: cos’è, requisiti e come si avvia la pratica 

Nella prima ipotesi, ovvero usucapione del figlio nella casa dei genitori: l’usucapione non è possibile. Infatti, l’orientamento giurisprudenziale ritiene che tutte le volte in cui il possesso di un immobile altrui avviene per mera amicizia o spirito di tolleranza da parte di chi è titolare – e questo è il caso dei rapporti familiari – non può scattare l’usucapione. Vediamo il perché? L’usucapione scatta tutte le volte in cui il possesso del terzo sull’immobile si verifica a causa del totale disinteresse da parte di chi è legittimo proprietario sul proprio bene. Ciò non si verifica nei casi di accoglienza tra fratelli e sorelle, genitori e figli, o tra amici. In questi casi siamo in presenza di un contratto di comodato. E proprio l’esistenza di un rapporto contrattuale esclude a priori la possibilità di usucapire.

Si noti bene: Un figlio non può usucapire la casa dei genitori neppure nel caso in cui la ottenga in prestito per adibirla a casa coniugale. Anche in tale ipotesi, il possesso dell’immobile avviene a titolo di comodato sebbene non formalizzato con una scrittura privata. Quindi, anche dopo che sono trascorsi 50 anni non è possibile l’usucapione.

Questo non toglie, tuttavia, che potrebbero esistere situazioni – anche se assai difficili da dimostrare – in cui un figlio possa vantare l’usucapione sulla casa dei genitori. Si pensi al caso di un giovane che, chiedendo le chiavi della casa dei genitori, vi si stabilisca e vi fissi la propria residenza senza però aver mai chiesto alcun permesso al padre e alla madre. I due ne sono al corrente, ma non fanno nulla, per oltre 20 anni, per impedirglielo. Il figlio non si accontenta di abitare nell’immobile, ma inizia ad effettuare lavori: ad abbattere pareti, a costruirne altre, a modificare il giardino, i balconi… Ebbene, in tal caso, dopo 20 anni, egli potrà “intestarsi” la casa, essendone divenuto il titolare nell’indifferenza dei legittimi (ormai ex) proprietari.

Usucapione: come dimostrarlo e avviare la pratica 

Quanto alla seconda ipotesi: usucapione di un genitore sulla casa del figlio partiamo da un esempio.

Una giovane coppia decide di far convivere in casa l’anziana madre di lei. Il marito accondiscende a che la suocera abbia una propria stanza, ma si preoccupa che questa un giorno possa vantare l’usucapione. Attenzione!!! Nessun problema: anche in questo caso l’usucapione non è possibile. Infatti, Il possesso del genitore sull’immobile della figlia avviene a mero titolo di cortesia, quindi viene tollerato dal proprietario che ne è pienamente consapevole e decide, per questioni familiari, di non venir meno ai suoi doveri morali.

A cura dell’Avv. Luisa Camboni

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