In particolare il testo della legge è intervenuto sulle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti per commercianti al minuto, ed agenzie di viaggio e turismo, relative ai pagamenti degli acquisti di beni e di servizi effettuati da parte di stranieri non residenti.
Il limite “ordinario” entro il quale sono ammessi i trasferimenti in denaro contante e titoli al portatore, era stato aumentato dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) con la modifica dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017.
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Uso contanti: il limite dei 3 mila euro
Dal 1° gennaio 2016, il limite per i pagamenti in contanti, era passato da 1.000 a 3.000 euro, e naturalmente oltre tale limite vi è il divieto dell’uso del contante.
Il legislatore, successivamente e nello specifico per le attività turistiche, con il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 ha disposto una deroga al tale limite “ordinario” di 3 mila euro, applicabile agli acquisti effettuati da cittadini italiani.
La norma consentiva a determinati operatori economici, e per quanto concerne gli acquisti legati al turismo, la possibilità di accettare da parte di cittadini “Extra UE” non residenti in Italia pagamenti in contanti fino alla cifra di 15 mila euro.
La deroga al divieto di utilizzo dei contanti fin all’importo di 15 mila euro, ha interessato gli acquisti di beni e servizi legati al turismo effettuati presso:
- commercianti al dettaglio e soggetti assimilati ex art. 22 DPR 633/72 (alberghi, ristoranti, artigiani che rivendono beni prodotti nei propri laboratori, ecc.);
- agenzie di viaggio e turismo che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all’art. 74-ter DPR 633/72
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea contro il riciclaggio (D.L. n. 90 del 25 maggio 2017, articolo 3 comma 1) ha confermato il divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3 mila euro.
Inoltre viene modificato l’articolo 3 del citato D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, abbassando da 15 mila a 10 mila euro, il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Uso contanti 2019: novità in Legge di bilancio 2019
La legge di bilancio cambia le vigenti disposizioni sui pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri non residenti.
Il limite di 10 mila euro per i pagamenti in contanti effettuabili nell’ambito di prestazioni legate al turismo, effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella Italiana, e che abbiano la residenza fuori dal territorio dello stato, viene portato a 15 mila. La norma modifica il già menzionato articolo 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 sostituendo il comma 1.
Le specifiche categorie di esercizi commerciali e prestazioni ai quali si applica il limite dei 15.000 euro per l’utilizzo del contante, sono identificate dagli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Si tratta nello specifico di:
- commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- determinate operazioni esentate dall’Iva ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti finanziari;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
La possibilità di derogare al limite ordinario all’utilizzo del contante, viene condizionata al compimento di specifici adempimenti, ovvero opera con la condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla suddetta disciplina, inviino una apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2012, e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
Il cedente del bene o il prestatore del servizio deve provvedere inoltre ai seguenti adempimenti:
- all’atto dell’effettuazione dell’operazione deve acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché una apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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