Nuovi diritti e doveri per conviventi. Cosa cambia con il contratto di convivenza?

Redazione 20/07/16
La cosiddetta Legge Cirinnà, ossia la legge n. 76/2016, oltre a creare l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato le convivenze di fatto e introdotto il contratto di convivenza.

A distanza di 2 mesi dalla pubblicazione della legge, facciamo un quadro riassuntivo su quali sono i diritti e i doveri delle coppie di conviventi secondo la nuova normativa.

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Conviventi? Ecco il nuovo contratto di convivenza

Si ricorda, in via preliminare, che i diritti e gli obblighi previsti dalla Legge Cirinnà non sono subordinati in via esclusiva alla registrazione della convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza.

Infatti, la Legge è valida anche per le convivenze di fatto non registrate formalmente secondo questo sistema.

Per quanto, invece, riguarda la registrazione anagrafica questa facilita la prova della convivenza, ed è necessaria solo in caso si voglia stipulare un contratto di convivenza.

Tale contratto, che ricordiamo non è necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà, serve a regolare con maggiore precisione le “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune“, anche in caso di eventuale separazione.

Chi può firmare un contratto di convivenza?

Possono firmare un contratto di convivenza cittadini maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).

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Coppie conviventi: ecco i nuovi diritti e doveri

Le coppie conviventi che sono così costituite, che abbiano stipulato un contratto di convivenza o meno, oggi possono godere di una serie di diritti.

Partner inabile

Nel caso in cui il partner viene dichiarato inabilitato, il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno, e può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico.

Morte del partner

Qualora subentri il decesso del convivente intestatario del contratto di affitto, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Oltre a ciò, se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Risarcimento del danno

Al convivente spetta il risarcimento del danno, similmente a quanto previsto per marito e moglie, in caso di morte del partner in caso di infortunio sul lavoro o altro fatto illecito.

Partecipazione agli utili

Infine, il convivente di fatto che lavora all’interno dell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda. Non è invece attualmente concesso ai conviventi di stipulare il fondo patrimoniale.

In merito, invece ai doveri dei conviventi previsti dalla Legge Cirinnà è importante ricordare cosa succede in caso di separazione della coppia.

Versamento degli alimenti

Il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può infatti stabilire l’obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner versa in stato di bisogno.

Richiesta di mantenimento

Rispetto a quanto accade per le coppie sposate, non è possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

Redazione

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