Dunque la proroga è praticamente cosa fatta, vediamo allora qualche indicazione utile per agevolare il compito del contribuente nella presentazione della dichiarazione, anche perché sono pochi quelli che si possono ancora permettere di presentare il modello alla posta in forma cartacea. Nella fattispecie sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico i contribuenti che: possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione, pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri dell’Unico (RM, RT, RW, AC), devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti che non rientrano nella casistica precedente dovranno armarsi di un po’ di pazienza in più e impiegare la presentazione via internet. Va ricordato che la presentazione telematica può avvenire anche ricorrendo ad un intermediario (professionista abilitato o Caf) ed è anche possibile compilare su carta il modello Unico e consegnarlo ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate che lo trasmetterà in via telematica. Per evitare lunghe file si può prenotare il proprio appuntamento col fisco, telefonando al call center 848.800.444 .
Per quelli che invece preferiscono fare la dichiarazione in autonomia forniamo alcune indicazioni preliminari ma imprescindibili. La prima cosa da sapere è che gli scaglioni di reddito e le aliquote per calcolare l’Irpef rimangono identici, e praticamente è uguale all’anno scorso tutto il meccanismo di detrazioni che permette di pervenire all’imposta. In questo modo è sempre possibile godere delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, o per quelle di lavoro autonomo ed impresa minore e delle detrazioni per alcuni redditi diversi e per l’assegno del coniuge.
Inoltre sono in vigore le detrazioni per i familiari a carico, che spettano per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari e che per i redditi 2013 aumentano ma che per i redditi 2012 (che si dichiarano quest’anno con l’Unico 2013) rimangono invariate. Il “bonus”, piuttosto complesso da calcolare, diminuisce all’aumentare del reddito del contribuente, fino ad azzerarsi per i redditi più alti, in base a delle formule matematiche da applicare alle detrazioni “teoriche”.
Per essere più chiari, le detrazioni “teoriche” per i figli a carico sono, rispettivamente, di 800 euro per ogni figlio maggiore di tre anni e di 900 euro per ogni figlio fino a tre anni. A questi importi si aggiungono altre 220 euro se il figlio è portatore di handicap e altri 200 euro se si hanno più di tre figli. L’importo della detrazione “teorica”, cioè rispettivamente 800, 900, 1020 e 1120 euro, va poi moltiplicato per un “coefficiente”, risultato di una serie di operazioni algebriche, ottenendo l’esatto importo da riportare nell’Unico (indispensabile seguire per questi calcoli le istruzioni dell’Unico 2013). Anche per il coniuge e per gli altri familiari a carico spetta una detrazione da “calcolare” in modo sostanzialmente simile e che in pratica diminuisce al crescere del reddito.
Naturalmente continuano a rappresentare un salvagente a livello economico per gli italiani tutta una serie di spese che il fisco riconosce perché meritevoli e che possono essere detratte dall’imposta o dedotte dal reddito imponibile. Tra le più comuni ricordiamo le spese mediche, gli interessi sul mutuo, le assicurazioni, i contributi per la colf, la detrazione per i lavori in casa (36% e 50%) e quella per il risparmio energetico (55%).
Il primo scoglio da superare per gli italiani è certamente rappresentato dal quadro RB dedicato ai fabbricati, che anche quest’anno presenta diverse novità. Tra le buone notizie evidenziamo che gli immobili non affittati e non esenti dall’Imu quest’anno non saranno soggetti all’Irpef, l’imposta sul reddito, e alle relative addizionali. Gli immobili andranno comunque dichiarati ma il relativo reddito non confluirà nel reddito complessivo e andrà riportato nel nuovo rigo RN 50, perché potrebbe tornare in ballo per le prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio per l’Isee).
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