La nuova norma vuole incentivare l’attività di impresa tra i più giovani e potrà trovare applicazione nelle piccole società di servizi che non necessitano per la loro attività di capitali importanti. Difficile infatti che possano essere viste con particolare favore dagli istituti di credito sempre prudenti nel valutare la possibilità di erogare prestiti alle PMI, ed in questo caso forse a ragione.
Qualche dubbio si ha sul risparmio effettivo in capo ai soci vista comunque la maggiore onerosità della gestione amministrativa di una srl rispetto a forme più semplici di impresa. Ricordo inoltre che l’intervento notarile sarà necessario al compimento del 35esimo anno di età dei soci, pena lo scioglimento della società.
Se andrà in porto, questa riforma rappresenterà una interessante occasione per Commercialisti ed Avvocati che saranno felici di sostituirsi al notaio nella costituzione delle piccole srl. Sempre di più le pur timide liberalizzazioni dei servizi professionali sembrano prendere la strada delle competenze concorrenti.
La Srl si dimostra una forma societaria particolarmente snella sotto questo punto di vista. Ricordiamo infatti che già oggi è possibile effettuare cessioni di quote e mettere in liquidazione la società senza dover ricorrere ad atti notarili.
La “società semplificata a responsabilità limitata” potrebbe rivelarsi uno strumento interessante per i giovani professionisti che sfruttando le liberalizzazioni di Monti decideranno di intraprendere la loro attività sotto forma di società di capitali.
Le Srl semplificate, inoltre, sono naturalmente soggette all’Ires e favoriscono la integrale deducibilità delle spese di formazione professionale che rappresentano un obbligo deontologico a volte gravoso dal punto di vista finanziario, soprattutto per i più giovani ovviamente.
Sotto si riporta la bozza dell’Art. 4
(Accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata)
1. Dopo l’art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:
“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”
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