Parti: E. v. Ruboskizo, S.L.
FATTO
Nel caso di specie, il convenuto è la società Ruboskizo, S.L., titolare del nome di dominio www.quejasonline.com, un sito nel quale gli utenti possono esprimere le proprie lamentele su diversi argomenti.
La fattispecie è relativa ad un avvocato di Valencia, che era stato diffamato in un post pubblicato da un utente del sito. L’attore aveva informato il gestore del sito, il quale aveva rimosso il post in questione, ma si era rifiutato di rivelare l’identità dell’autore della diffamazione.
DECISIONE
L’attore ha quindi citato in giudizio la Ruboskizo, che è stata condannata sia in primo grado, dal tribunale di Valencia, sia in appello.
La sentenza della Cassazione ha ribaltato i due precedenti di merito.
È interessante, innanzi tutto, che la Suprema Corte ritenga applicabili anche ai gestori dei forum di discussione le norme previste dalla direttiva comunitaria, così come dalla legge di recepimento, in materia di responsabilità degli ISP.
In secondo luogo, la Corte ritiene che non sia stato soddisfatto il requisito della conoscenza effettiva, dal momento che la Ruboskizo era stata informata unicamente dell’esistenza dei contenuti diffamatori (peraltro rimossi dall’intermediario), mentre non aveva ricevuto l’indicazione dei singoli URL dei contenuti da rimuovere.
Così testualmente si legge nella sentenza della Suprema Corte, che, a tal proposito, richiama un proprio precedente del 2009: “En la sentencia de 9 de diciembre de 2.009 nos pronunciamos sobre la interpretación de ese artículo 16 conforme a la Directiva 2.000/31/CE, en lo referente al conocimiento efectivo, a cuya ausencia se condiciona, en uno de los supuestos, la liberación de responsabilidad de la prestadora de servicios de alojamiento por la información almacenada a petición del destinatario de aquellos.
Pues bien, la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta ese conjunto normativo al declarar la responsabilidad de la demandada Ruboskizo, SL. Y, por ello, no ha extraído consecuencia alguna de que dicha sociedad no conociera ni pudiera razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia”.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui
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