Un provider che effettua un controllo di tipo editoriale è responsabile dei contenuti pubblicati

Ius On line 22/12/11
Scarica PDF Stampa
New York Supreme Court (Stati Uniti), 1995

Parti: Strattom Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co.

FATTO

All’interno di un forum di discussione era diffuso un messaggio dal contenuto diffamatorio. Rispetto al precedente Cubby v. CompuServe, però, sussiste un elemento differente: l’ISP che fornisce il servizio utilizza un “filtro”, ossia un software capace di rimuovere i contenuti illeciti. Come si legge nel testo della sentenza, la società in questione utilizzava un «software screening program which automatically prescreens all bulletin board postings for offensive language».

DECISIONE

Nel caso in esame, il ricorso al “filtro” per bloccare i messaggi dal contenuto illecito è l’elemento che permette alla corte di discostarsi dalla ratio decidendiespressa in Cubby Inc. v. CompuServe e di affermare la responsabilità dell’ISP convenuto.

Questo, in estrema sintesi, il ragionamento fatto dai giudici. Agli ISP non sono applicabili le regole di responsabilità editoriale, poiché essi non esercitano alcun controllo sui contenuti veicolati dai loro servers. Tuttavia, la societàProdigy, utilizzando un sistema di controllo sulle informazioni, non agisce in qualità di distributor, ma di publisher: per questo motivo, essa è tenuta a sorvegliare i propri siti e, allo stesso tempo, è soggetta alle regole di strict liability.

Ius On line

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento