Un collegamento ipertestuale, di per sé, non può essere considerato “pubblicazione”

Ius On line 21/12/11
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Corte Suprema (Canada), 19 ottobre 2011

Parti: Crookes v. Newton

FATTO

Nel luglio del 2006, John Newton, titolare del sito internet p2p.net scriveva un articolo sulla libertà di espressione in internet, citando alcuni articoli (“Wayne Crookes”, “Friends of Crookes” and “Gang of Crookes”) usciti nel corso del 2005 a firma di Mike Pilling e diffusi per mezzo del sito Openpolitics. Newton, però, non solo citava tali articoli, ma includeva i link ipertuestuali degli articoli stessi.

Wayne Crookes, titolare della West Coast Title Search Ltd., ritenendo che gli articoli lo diffamassero, chiedeva a Newton di rimuovere i link. Quest’ultimo, però, si rifiutava, adducendo, quali ragioni, i suoi collegamenti personali con l’autore e la sua adesione alle tesi di Openpolitics. Crookes decideva, pertanto, di adire le vie legali, chiedendo che fosse affermata la responsabilità per diffamazione del Newton.

DECISIONE

Sia la prima corte di merito, sia la British Columbia Court of Appeal hanno rigettato l’istanza di Crookes. Interessante appare un passaggio della sentenza di appello che equipara i link a note a piè pagina o a citazioni e non un suggerimento a prendere visione degli articoli richiamati.

Analogamente, la Corte Suprema ha statuito che non può essere considerata diffamazione la mera messa a disposizione del pubblico di un link attraverso il quale l’utente viene reindirizzato verso un sito con contenuti denigratori.

La pubblicazione – prerequisito per affermarsi la responsabilità – non è quella del soggetto che diffonde il link, ma unicamente quella perpetrata dall’autore materiale dell’articolo: è necessario, in definitiva, che sia pubblicato qualcosa di effettivamente lesivo nei confronti dell’onore e/o della reputazione dell’attore, non essendo sufficiente l’attività che facilita la visualizzazione del contenuto illecito.

Né, è questa l’opinione della maggioranza della giuria, può ritenersi che vi sia una deliberata scelta di violare i diritti di terzi.

Interessante appare anche il punto nel quale la Corte richiama un proprio precedente, rilevando che la capacità di internet di diffondere informazioni deve essere vista come “una delle grandi innovazioni dell’era dell’informazione” il cui “uso dovrebbe essere facilitato piuttosto che scoraggiato”.

Gli intermediari, e in particolare gli host provider, sono dei “facilitatori” che agevolano la pubblicazione e la diffusione di materiale su internet. Non operando alcuna scelta sui contenuti pubblicati, non possono essere considerati responsabili, neanche a titolo di contribuzione nella commissione dell’illecito.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Ius On line

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