Premessa
Con il decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011 prende avvio il processo di armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di uniformare i diversi sistemi contabili presenti nel settore pubblico in modo da assicurare il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo quanto disposto dalle direttive dell’Unione Europea.
Una modifica così sostanziale della contabilità non poteva, chiaramente, essere realizzata con immediatezza. E’ per questo motivo che il processo di armonizzazione contabile è preceduto da un periodo di sperimentazione che ha avuto inizio il primo gennaio 2012.
Obiettivo della sperimentazione (inizialmente di durata biennale e successivamente prorogata di un anno sino al 31 dicembre 2014) è quello di verificare l’impatto della riforma contabile con le esigenze conoscitive della finanza pubblica, di individuare le criticità e le difficoltà applicative e di adottare le opportune correzioni al fine di addivenire a un più efficace sistema contabile.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 dicembre 2011 sono stati individuati, nel sistema delle autonomie locali, quali enti sperimentatori, 5 regioni, 12 province e 68 comuni.
La scelta è stata compiuta tenendo conto della posizione geografica e della dimensione demografica degli enti locali di modo tale che essi potessero essere rappresentativi dell’intero universo delle Autonomie locali.
La Regione Sardegna è presente alla sperimentazione con quattro comuni:
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Cagliari, comune capoluogo di Regione,
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Iglesias, comune capoluogo della Provincia regionale di “Carbonia-Iglesias”,
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il Comune di Sanluri, capoluogo della Provincia regionale del “Medio Campidano”,
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il Comune di Morgongiori facente parte della Provincia di Oristano.
L’elencazione è fatta sulla base della dimensione demografica, con Cagliari comune di 170.000 abitanti, Iglesias con 27.000 abitanti, Sanluri con 8.000 abitanti e Morgongiori piccolo comune con meno di 1.000 abitanti.
Il presente scritto intende illustrare quello che è stato l’impatto della nuova contabilità sul sistema contabile del Comune di Iglesias.
Esso è realizzato come uno studio sul campo, ma con gli occhi del revisore dei conti.
Lo spunto per l’analisi è dato dall’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2012 e dalla correlata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’armonizzazione contabile
Le principali innovazioni introdotte dal decreto sull’armonizzazione possono essere così compendiate:
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le regioni e gli enti locali adottano il nuovo sistema di contabilità finanziaria, cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale in modo tale da garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
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gli enti dovranno giungere all’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società e altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
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al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, le regioni e gli enti locali adottano un piano dei conti comune;
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in applicazione del piano dei conti comune, sarà vietato, nella registrazione dei fatti di gestione, applicare il criterio della prevalenza, l’imputazione anche provvisoria a partite di giro, impegnare il fondo di riserva. Saranno, inoltre, aggiornate le codifiche del sistema SIOPE (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici);
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è confermato l’attuale ‘‘sistema di bilancio’’ secondo cui esso rappresenta lo strumento fondamentale del processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria;
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il bilancio finanziario di previsione annuale e triennale, continuerà ad avere carattere autorizzatorio;
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gli enti allegano al proprio bilancio di previsione e di rendicontazione, l’elenco dei propri organismi strumentali;
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è previsto che, in sede di rendicontazione, sia predisposta un’esposizione sintetica dei dati di bilancio dalla quale risulti anche l’eventuale scostamento tra i costi standard e quelli effettivi.
La fase sperimentale, come già detto, durerà tre anni. Accanto al sistema di bilancio consueto che viene presentato al Consiglio comunale, nel corso della gestione, sarà adottato un bilancio di competenza e di cassa.
Al decreto legislativo n. 118/2011 sono allegati i nuovi principi contabili. Essi sono in numero di diciotto. Nella sostanza essi riprendono e ampliano i vecchi principi che sono stati approvati dall’Osservatorio per la finanza locale il 18 novembre 2008.
Essi sono i seguenti:
1. Principio dell’annualità.
2. Principio dell’unità.
3. Principio dell’universalità.
4. Principio dell’integrità.
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità.
6. Principio della significatività e rilevanza.
7. Principio della flessibilità.
8. Principio della congruità.
9. Principio della prudenza.
10. Principio della coerenza.
11. Principio della continuità e della costanza.
12. Principio della comparabilità e della verificabilità.
13. Principio della neutralità.
14. Principio della pubblicità.
15. Principio dell’equilibrio di bilancio.
16. Principio della competenza finanziaria.
17. Principio della competenza economica.
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Il decreto prevede un percorso dell’armonizzazione contabile per gradi consentendo agli enti sperimentatori, l’applicazione del nuovo impianto contabile attraverso un percorso progressivo lungo i tre anni.
Nel primo anno di applicazione i vecchi schemi di bilancio conservano valore a tutti gli effetti giuridici, ivi inclusa la funzione autorizzatoria. Gli enti affiancano ai bilanci redatti sulla base degli attuali schemi, quelli previsti dall’armonizzazione. I nuovi schemi contabili sono utilizzati solo ai fini conoscitivi.
Nel secondo e nel terzo anno di sperimentazione gli schemi di bilancio redatti secondo il D.P.R. del 1996 hanno una funzione conoscitiva, mentre assumono valore a tutti gli effetti giuridici i nuovi schemi contabili.
I principali elementi di novità introdotti dalla riforma sono:
- il principio della competenza finanziaria “potenziata” (o “rafforzata”),
- la gestione degli impegni di spesa pluriennali e il Fondo Pluriennale Vincolato,
- il Fondo per la Svalutazione dei Crediti,
- la classificazione delle entrate e delle spese,
- la flessibilità nella gestione delle risorse,
- il bilancio consolidato,
- il piano degli indicatori.
La sperimentazione nel Comune di Iglesias
Nell’applicare la nuova disciplina contabile il Comune di Iglesias, anche a seguito del ritardo con il quale è stato pubblicato il decreto attuativo, ha preferito adottare un sistema flessibile, rinviando all’anno 2013:
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l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale,
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il piano integrato dei conti,
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l’adozione del bilancio consolidato,
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il piano degli indicatori.
Per quanto riguarda la contabilità economico patrimoniale, il Comune ha continuato ad adottare il sistema contabile semplificato con la tenuta della sola contabilità finanziaria e l’utilizzo del conto del bilancio per costruire, alla fine dell’esercizio, il conto economico e il conto del patrimonio attraverso il prospetto di conciliazione la riconciliazione dei valori e le rilevazioni integrative.
Parimenti non è stato utilizzato un piano integrato dei conti preferendo utilizzare la classificazione delle entrate e delle spese propria del sistema SIOPE, certamente meno dettagliato ma di più semplice applicazione.
Il Comune di Iglesias detiene una partecipazione totalitaria nella società in House “Iglesias Servizi” srl, alla quale ha affidato, dall’anno 2009, la gestione di alcuni servizi che in precedenza erano commissionati all’esterno.
Il Comune ha preferito mantenere distinte la contabilità dell’Ente dalla contabilità della società controllata. Il consolidamento dei conti sarà effettuato, per la prima volta, nel corso dell’anno 2013.
E’ da porre in rilievo l’ottima gestione della società con l’adozione di un’efficiente organizzazione della gestione, nell’ambito della quale sono stati ridotti al minimo i costi di funzionamento degli organi societari (il Consiglio di amministrazione è costituito da tre componenti, il Presidente è un dipendente dell’Ente il quale riversa le proprie competenze al fondo delle risorse decentrate dell’Ente, mentre i componenti esterni hanno rinunciato a percepire il gettone di presenza. Il costo dell’intero Collegio Sindacale non supera i diecimila euro). La società in House, nello svolgimento della propria attività, segue con particolare attenzione la disciplina pubblicistica propria dell’Ente controllore.
Gli obiettivi iscritti nella relazione previsionale e programmatica hanno sostituito per il 2012 Il “piano degli indicatori” previsto dalla nuova normativa.
L’andamento delle entrate e delle spese di competenza.
Le registrazioni contabili e l’imputazione delle operazioni finanziarie sono state effettuate, nel corso dell’esercizio 2012, utilizzando appieno il criterio della competenza finanziaria “rafforzata”.
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio d’imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (gli accertamenti e gli impegni).
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, sia attive sia passive, che danno luogo a entrate e spese, devono essere registrate nelle contabilità dell’ente quando l’obbligazione è perfezionata, ma con l’imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ fatta salva la copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
Non possono essere imputate a un esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio il diritto di credito. E’ esclusa la possibilità di accertamento attuale di entrate future poiché ciò darebbe luogo a un’anticipazione di impieghi in attesa dell’effettivomaturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario.
L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale è registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a un’obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza.
Il risultato che deriva dallo svolgimento della gestione e dalla rilevazione degli accadimenti gestionali sulla base del nuovo principio ha portato, nel corso del 2012, al risultato di competenza rappresentato dalla seguente tabella:
La tabella seguente, invece, pone a raffronto gli accertamenti e gli impegni dell’ultimo quadriennio mettendo in evidenza l’andamento del risultato della gestione della competenza (il triennio 2011-2009 è rilevato secondo i vecchi principi contabili):
Il primo dato che si rileva è la riduzione dell’entità degli impegni e degli accertamenti dell’anno 2012 rispetto agli esercizi precedenti. L’andamento è più accentuato per gli impegni rispetto agli accertamenti.
Gli accertamenti si sono ridotti, rispetto alla media del triennio precedente, del 12,39%.
Gli impegni, sempre confrontati con la media del triennio precedente, hanno subito una flessione del 25,70%.
La tendenziale riduzione degli accertamenti e degli impegni, anche se influenzati dalle manovre finanziarie degli ultimi anni, dà conto della maggiore severità del principio della competenza finanziaria “rafforzata” nell’imputazione dei fatti di gestione.
Allo stato attuale non esistono indici di riferimento (“benchmarchs”) di settore per affermare che la riduzione percentuale è in linea con quella degli altri enti.
Ciò che però si può porre in evidenza è certamente la dinamica della riduzione degli accertamenti e degli impegni.
Gli accertamenti si sono ridotti in misura inferiore (rispetto agli impegni) e questo può essere spiegato anche con la particolare attenzione che gli uffici hanno sempre posto nell’accertamento delle entrate, soprattutto quelle proprie, essendo i margini di manovra sui trasferimenti regionali ed erariali minimi se non nulli (ad esempio fra le entrate del titolo III gli accertamenti derivanti dagli oneri per permessi da costruire, sono sempre avvenuti per cassa, anticipando così le indicazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti. Ancora, le entrate relative alle sanzioni per violazione del codice della strada erano sottostimate rispetto agli incassi effettivi. Nell’ultimo anno gli accertamenti degli anni precedenti relativi ad alcuni tributi si sono rilevati superiori a quanto preventivato).
Strettamente legato a questo dato, e certamente sorprendente, è quello della determinazione del risultato di competenza, schizzato nel 2012 a oltre 5 milioni di euro mentre negli anni precedenti non superava il milione e nell’esercizio 2009 era addirittura negativo.
Nel corso dell’anno 2012, il collegio dei Revisori, accanto alle consolidate procedure di revisione, ha prestato una particolare attenzione alle modalità di applicazione del nuovo principio contabile attraverso dei controlli a campione, verificando il sostanziale rispetto della nuova disciplina.
Il risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto, è rappresentato, ai sensi dell’articolo 186 del testo unico degli enti locali, dal fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Mentre il risultato di gestione rappresenta il risultato della sola gestione di competenza, il risultato di amministrazione deriva dalla gestione finanziaria in conto competenza e in conto residui.
Esso, quindi è frutto dell’effetto combinato della gestione di competenza e delle risultanze degli esercizi precedenti alle quali è collega attraverso l’evoluzione dei residui.
Esso esprime un avanzo se presenta un segno positivo, un disavanzo se presenta un segno negativo ed un pareggio se è pari a zero.
Può essere considerato come una sorta di margine di tesoreria che offre indicazioni sulle possibili manovre che l’ente può attuare per il futuro.
L’andamento del risultato di amministrazione del Comune di Iglesias, nell’ultimo quadriennio, è rappresentato nella seguente tabella:
Poiché il rendiconto della gestione è stato determinato secondo gli schemi della vecchia contabilità esso include anche il fondo plurinnale vincolato. Escluso tale fondo il risultato di amministrazione ammonta a euro 17.689.895,36.
L’impatto del nuovo sistema di contabilità, con la maggiore rigidità del principio della competenza finanziaria, ha determinato un notevole incremento del risultato di amministrazione.
L’incremento del risultato di amministrazione, rispetto alla media del triennio precedente è stato del 54,17%.
Suddiviso nelle sue diverse componenti il risultato di amministrazione è così rappresentato:
Oltre il 50% dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 è rappresentato da fondi vincolati poiché vi sono confluite tutte quelle entità di spesa che, pur avendo ricevuto specifico finanziamento che mantiene vincoli di utilizzo, non hanno ancora iniziato il processo gestionale che consentirà di attuarle.
La quota parte vincolata dell’avanzo ha un contenuto disparato in quanto in esso sono confluite:
– spese correnti e spese in conto capitale;
– spese con un vincolo di “tipologia di utilizzo” (esempio fondi acquisiti con finanziamenti regionali a destinazione vincolata).
Esso permetterà l’applicazione al bilancio 2013 anche del fondo pluriennale vincolato.
Rispetto agli avanzi degli anni precedenti si rileva l’assenza di fondi non vincolati e questo determinerà un limite alle politiche di bilancio degli anni futuri, in parte compensati dalla maggiore presenza di fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale.
L’andamento dei residui attivi e passivi.
Il Comune di Iglesias, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione dell’anno 2012, ha provveduto al riaccertamento degli stessi verificandone le ragioni del mantenimento.
Sono state conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Sono state mantenute tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, verranno re-imputate all’esercizio in cui saranno esigibili.
L’esito del riaccertamento risulta dalle determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 915 e n° 916 del 10 aprile 2013.
Rispetto agli esercizi precedenti il riaccertamento è stato effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale ha raccolto i dati dei Dirigenti degli altri Servizi. Il Collegio dei Revisori, prendendo atto delle motivazioni degli uffici, legate alle difficoltà applicative della nuova normativa, ha avvallato tale scelta.
I Responsabili di Settore hanno, comunque, attestato ai fini della loro conservazione, che per i residui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 179 e 189 per i residui passivi e quelle degli articoli 183 e 190 del decreto legislativo n° 267/2000, così come previsto dal nuovo principio della competenza finanziaria.
Il risultato dell’attività di riaccertamento dei residui ha influito sul risultato di amministrazione così come evidenziato nella tabella seguente:
Se si pone a raffronto l’influenza che la gestione dei residui ha avuto sul risultato di amministrazione, ciò che si evidenzia non è tanto il risultato finale (il 2012 è in linea con l’anno 2011), quanto l’entità degli aggregati che ha determinato la variazione:
Nell’anno 2012 sono stati eliminati residui attivi per euro 39.773.494,69 mentre nel triennio precedente la media dei residui attivi eliminati è stata di 2.177.699,26 euro.
I residui passivi eliminati nell’anno 2012 ammontano a euro 43.288.638,34. Nel triennio 2009-2011 la media dei residui passivi cancellati è stata di euro 3.459.050,09.
Il nuovo concetto di competenza finanziaria ha determinato il rinvio all’esercizio successivo di valori finanziari relativi ai residui, determinando però una maggiore significatività dei risultati della gestione.
L’entità dei residui attivi e passivi mantenuti nella contabilità dell’Ente è la seguente:
Anno 2012 |
|
residui attivi |
18.267.145,68 |
residui passivi |
8.147.623,95 |
L’entità dei residui attivi e passivi dell’ultimo quadriennio è la seguente:
Anno |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
RESIDUI ATTIVI |
18.267.145,68 |
57.151.234,19 |
55.291.129,83 |
63.521.557,65 |
RESIDUI PASSIVI |
8.147.623,95 |
58.305.610,04 |
60.876.813,57 |
68.156.600,81 |
Il Collegio dei Revisori nel corso degli anni:
– ha rilevato l’eccessiva entità dei residui attivi e passivi rispetto agli accertamenti e agli impegni di competenza,
– l’elevata anzianità degli stessi,
Inducendo gli uffici ad un surplus di lavoro sul riaccertamento dei residui che ha comunque prodotto effetti positivi, come evidenziato nelle proprie relazioni ai rendiconti dei diversi anni.
Il fondo pluriennale vincolato
Il D.P.C.M. del 30 dicembre 2011 all’art. 7stabilisce che, “In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti di cui al comma 1 (enti sperimentatori) istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.”
Con questa disposizione la norma spiega le ragioni per le quali è istituito il nuovo sistema contabile.
Infatti, per applicare in maniera compiuta il nuovo principio della competenza finanziaria “rafforzata” nell’ambito della nuova contabilità finanziaria, bisogna mantenere in modo assoluto il principio secondo il quale la copertura finanziaria di ogni spesa deve essere assicurata costantemente sia con riferimento alla gestione annuale che pluriennale.
Nella nuova contabilità armonizzata l’enunciazione di “accertamento” e “impegno”, entrambi connessi al momento dell’esigibilità dell’obbligazione giuridicamente perfezionata cui si riferiscono, fa superare quell’immediato legame tra l’entrata e la spesa permessi nel precedente ordinamento contabile. Nel vecchio ordinamento, nelle situazioni di tipologie di entrate destinate al finanziamento di determinate spese, era possibile conservare impegnata una spesa quando questa fosse stata finanziata con un correlato accertamento.
Con il nuovo sistema contabile il nuovo concetto di accertamento impone di verificare l’esigibilità nell’esercizio stesso in cui è rilevato, parimenti il concetto di impegno richiede che sia verificata l’esigibilità della somma dovuta nello stesso esercizio.
Con il nuovo sistema contabile non potrà più essere messa in pratica la metodologia che permetteva di assumere e conservare gli impegni contabili solo perché si era accertata una risorsa finanziaria che si destinava, ponendo un vincolo di bilancio, alla copertura di una specifica spesa stanziata.
Dalla sfasatura temporale fra il momento dell’accertamento e il momento del concreto impegno, e dalla necessità di mantenere il correlato legame fra accertamento e impegno nasce il fondo pluriennale vincolato.
In altri termini Il fondo pluriennale vincolato è anche definito come un saldo finanziario, costituito dalla differenza fra le risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate (quindi giuridicamente perfezionate), ma esigibili negli esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Ancora, il fondo pluriennale vincolato, in relazione alla sua applicazione al bilancio di previsione, può essere pensato come un:
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fondo finanziato nella parte entrata con le modalità tipiche dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, nella misura in cui contiene i finanziamenti vincolati legati con altrettanti vincoli di fondi nella spesa;
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fondo bloccato nel momento in cui è applicato alla spesa in sostituzione di impegni non ancora pienamente perfezionati in debiti.
Il Comune di Iglesias, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2012 ha provveduto al riaccertamento degli stessi verificandone le ragioni del mantenimento.
Sono state conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Sono state conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tal esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili.
Il fondo pluriennale vincolato del Comune di Iglesias è stato quantificato in euro 4.848.872,69.
Tale valore deriva per euro 1.300.480,79 dalla parte corrente e per euro 3.548.391,90 dalla parte in conto capitale.
Riguardo la parte in conto capitale il valore di euro 3.548.391,90 deriva dalla differenza di euro16.118.933,19 quali residui attivi ed euro 19.667.325,09 quali residui passivi da riapplicare al bilancio pluriennale 2013-2015.
Il Comune di Iglesias con deliberazione del Commissario Straordinario n° 72 del 30 aprile 2013, in sintonia con le disposizioni concernenti la sperimentazione contabile e in sede di esercizio provvisorio, ha provveduto all’applicazione al bilancio di previsione dell’anno 2013 di parte del fondo pluriennale vincolato.
Il Collegio dei revisori ha espresso il proprio parere favorevole rilevando la correttezza del procedimento.
Nel proprio parere il Collegio ha evidenziato che:
“Il fondo pluriennale rappresenta lo strumento attraverso il quale il bilancio dà contezza della regola secondo la quale l’obbligazione giuridica dovrà essere registrata non nel momento in cui sorge ma imputata nell’esercizio in cui essa scadrà. Le spese in conto capitale oltre a tale criterio debbono rispettare il principio secondo il quale possono essere attivate solo se sono state acquisite le necessarie risorse finanziarie. Lo sfasamento temporale fra l’acquisizione delle risorse e il loro impiego è evidenziato dal fondo pluriennale vincolato.
Il fondo è costituito dalla differenza fra le risorse accertate in entrata e destinate a impegni giuridicamente perfezionati ma esigibili in esercizi successivi a quello nel quale l’entrata è accertata.
Gli uffici, contestualmente alla predisposizione del rendiconto della gestione, hanno determinato l’entità del fondo pluriennale vincolato.
Il fondo vincolato risulta essere pari a euro4.848.872,69 così determinato:
entrate correnti 142.222,31
spese correnti 1.442.703,10
fondo di parte corrente 1.300.480,79
entrate in c/c 16.118.933,19
spese in c/c 19.667.325,09
fondo di parte capitale 3.548.391,90
Il fondo svalutazione crediti
Il principio contabile applicato al punto 3.3 (dell’allegato n° 2 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011: l’accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile all’esercizio del bilancio annuale e pluriennale) prevede l’accantonamento a un apposito fondo di una quota delle poste stanziate in entrata di dubbia e difficile esigibilità. Tale accantonamento riguarda sia le entrate iscritte nel bilancio di previsione, sia i residui attivi derivanti dall’ultimo rendiconto approvato.
E’ possibile pertanto distinguere tra due componenti del fondo a seconda che si riferiscano agli accertamenti di competenza o quelli tenuti a residui:
a) Fondo rischi accertamento entrate, per gli accantonamenti previsti per le entrate di dubbio incasso, stanziate nel bilancio di previsione;
b) Fondo svalutazione crediti, relative alle entrate conservate a residui che siano di dubbia esigibilità.
Il valore da attribuire al fondo rischi accertamento entrate deve essere correlato all’ammontare delle entrate imputate all’esercizio di dubbia esigibilità, alla loro natura ed alla media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.
Nella predisposizione del rendiconto 2012 il Comune di Iglesias, attraverso l’analisi del bilancio e delle correlate entrate ha:
-
individuato le categorie di entrate stanziate che davano luogo a incassi incerti,
-
calcolato, per ciascun’entrata il rapporto tra la media semplice degli incassi in conto competenza e in conto residui e la media semplice degli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
Il valore del fondo al 31 dicembre 2012 è pari a euro 4.638.127,31.
Il fondo svalutazione crediti deve avere una consistenza non inferiore al 25 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni, riferiti ai titoli primo e terzo dell’entrata.
Il valore minimo del fondo riferito alle entrate del titolo I è di euro 2.056.993,22.
L’Ente ha ritenuto opportuno accantonare la somma di euro 2.607.993,22.
L’accantonamento minimo per i residui del titolo III è pari a euro 1.584.134,09.
L’Ente ha ritenuto di accantonare la somma di euro 2.030.134,09.
In tal modo l’Ente, iscrivendo il fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, ha, di fatto, limitato la propria capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità o insussistenti, riducendo il rischio del verificarsi di eventuali situazioni di deficit di risorse finanziarie.
Vi sono tipologie di entrata che non richiedono l’accantonamento al fondo svalutazione crediti e per le quali il Comune di Iglesias non ha operato alcun accantonamento. Esse sono:
– i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, poiché accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
– i crediti assistiti da fidejussione,
– le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
Con riferimento alle entrate che l’Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non è costituito il fondo svalutazione crediti, è necessario dare adeguata illustrazione nella Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio.
E’ compito del responsabile del servizio finanziario scegliere e adottare la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione.
Il prospetto con l’indicazione della composizione del fondo svalutazione crediti sarà allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2013.
In occasione della redazione del rendiconto della gestione 2012 è stata verificata la congruità del fondo svalutazione crediti, facendo riferimento sia ai residui attivi sorti dell’esercizio, sia rispetto ai residui attivi degli esercizi precedenti.
L’andamento nel tempo degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti è stato il seguente:
Rendiconto 2011 € 0,00
Bilancio di previsione 2012 € 39.254,21
Rendiconto 2012 € 4.638.127,31
L’andamento degli accantonamenti al fondo di svalutazione crediti è chiaramente influenzato dalla nuova disciplina che impone l’accantonamento al fondo di almeno il 25% dell’entità dei residui attivi e passivi con un’anzianità superiore ai cinque anni. Un altro elemento che ha determinato l’entità del fondo negli anni precedenti è la politica dell’Ente sui residui.
Il Comune di Iglesias ha avuto, da sempre, una massa notevole di residui, se paragonata ai valori del bilancio di previsione.
Nel corso degli anni i revisori hanno spronato gli uffici a una maggiore verifica della sussistenza delle ragioni di mantenimento dei crediti e dei debiti nella contabilità dell’Ente.
Invece di implementare il fondo svalutazione, gli uffici hanno preferito cancellare i residui attivi di dubbia esigibilità iscrivendoli invece nell’attivo dello stato patrimoniale.
I parametri di deficitarietà strutturale
Sulla base della sperimentazione il ministero dell’interno apporterà delle opportune modifiche ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale al fine di evitare che la nuova contabilità possa portare a risultati non congrui con le finalità perseguite.
Dall’analisi dei risultati della contabilità sperimentale sui parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale previsto per il triennio 2013-2015, sembrerebbe non essersi verificate grandi problematiche.
Il Collegio dei Revisori, per l’anno 2012, ha rilevato il verificarsi di una sola condizione di deficitarietà che attiene al punto 2:
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. |
Nel corso degli anni precedenti si era verificata la seguente situazione:
anno 2009 mancato rispetto del punto 4*
anno 2010 mancato rispetto del punto 2
anno 2011 mancato rispetto dei punti 1* e 2
* Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente |
** Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 % rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). |
Dai dati relativi al Comune di Iglesias parrebbe che la nuova contabilità non produca delle discrasie sulla determinazione deiparametri di deficitarietà strutturale.
Il conto economico
Il “conto economico” è disciplinato dall’articolo 229 del decreto legislativo 267/2000. Lo schema applicativo è quello previsto dal modello 17 approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n°194 del 1996.
Il conto economico è redatto secondo una struttura scalare, in cui le voci sono classificate secondo la loro natura, con rilevazione di risultati parziali e di risultati economici finali.
Il conto economico compendia i componenti positivi (proventi) e negativi (oneri) dell’attività dell’ente, imputati secondo il principio competenza economica.
Esso ricomprende:
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gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati in modo da costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza;
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le insussistenze e le sopravvenienze conseguenti alla gestione dei residui (minori e maggiori riaccertamenti di residui);
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gli elementi economici non rilevati nella contabilità finanziaria.
Indicando le movimentazioni economiche verificatesi nel corso dell’esercizio esso determina il risultato economico come differenza fra proventi e costi.
L’esercizio 2012 si è concluso con un risultato negativo d’esercizio pari a euro 194.026,15.
Il risultato di gestione dei periodi presi in considerazione dalla tabella precedente è sempre positivo. Ciò che determina il risultato economico dell’esercizio sono i proventi e gli oneri finanziari ma soprattutto i proventi e gli oneri straordinari.
Il 2012 è influenzato nel risultato della gestione per i minori impegni di competenza, frutto del nuovo principio della competenza finanziaria, che si trasformano in minori costi della gestione (sono pari a euro 29.190.567,17 inferiori ai costi di gestione degli esercizi precedenti), mentre gli accertamenti rimangono sostanzialmente simili.
Il risultato economico della gestione depurato degli oneri straordinari ammonta a euro 2.683.504,30. L’importo degli oneri straordinari, che determina un risultato negativo dell’esercizio, ricomprende minori crediti ma anche gli accantonamenti al fondo per la svalutazione dei crediti.
Il conto del patrimonio.
Il conto del patrimonio rappresenta la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio (complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi dell’ente, suscettibili di valutazione), evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio per effetto della gestione.
Il conto del patrimonio è strutturato in modo da permettere di visualizzare la consistenza del patrimonio all’inizio dell’esercizio, le variazioni positive o negative intervenute e la consistenza finale.
Il prospetto del conto del patrimonio è quello previsto dal modello 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n°194 del 1996.
Il Conto del patrimonio del Comune di Iglesias dell’ultimo quadriennio è il seguente:
L’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale del Comune di Iglesias pone in evidenza alcuni effetti dell’applicazione della nuova contabilità armonizzata che sono coerenti con quanto indicato nei paragrafi precedenti.
Innanzitutto una riduzione dell’attivo circolante e dei debiti, che promanano dagli accertamenti e dagli impegni sia in conto competenza sia in conto residui, soggetti al nuovo principio di rilevazione (competenza finanziaria rafforzata).
Mentre la media dell’attivo circolante del triennio 2009-2011 è pari a euro 72.835.405,52 quello del 2012 è di soli 30.788.260,98 euro.
Si rileva inoltre una riduzione dei conferimenti. La classe dei conferimenti rappresenta il valore complessivo dei trasferimenti finalizzati agli investimenti. Il valore dei conferimenti è influenzato dai movimenti finanziari del titolo IV del conto del bilancio. Gli accertamenti relativi alle categorie 2, 3 e 4 del titolo IV dell’entrata determinano una variazione in aumento dei conferimenti. Le variazioni in diminuzione dei conferimenti sono pari all’ammontare dell’ammortamento attivo del valore iniziale dei conferimenti.
Riducendosi gli accertamenti in conto competenza e i valori in conto residui l’effetto primo su tale posta è necessariamente la sua riduzione. Esso passa dalla media del triennio precedente di euro 90.311.962,21 al valore del 2012 di euro 61.308.460,55.
Conclusioni
A conclusione dello studio empirico, per il Comune di Iglesias, si rileva la piena e amplia applicazione del principio contabile della competenza finanziaria “rafforzata”.
L’applicazione di questo principio contabile ha permesso di evitare, nella contabilità del Comune l’accertamento e l’impegno di obbligazioni giuridicamente inesistenti, determinando di conseguenza una riduzione notevole dell’entità degli accertamenti e degli impegni di competenza e dei residui attivi e passivi mantenuti nella contabilità finanziaria.
Il Fondo pluriennale vincolato, con l’applicazione al bilancio di previsione 2013, è divenuto uno strumento programmatorio delle spese dell’Ente, soprattutto di quelle in conto capitale (come visto il fondo è stato applicato al bilancio 2013 determinando un migliore e preciso percorso temporale delle politiche di bilancio).
L’introduzione del fondo per la svalutazione dei crediti ha determinato una maggiore certezza delle risorse finanziarie disponibili dal Comune evitando di mantenere in contabilità di risorse fittizie o di difficile esazione riducendo così il rischio di futuri disequilibri.
La nuova contabilità, inoltre, ha determinato una migliore gestione dei flussi di cassa, imponendo ai responsabili di settore una maggiore attenzione alle politiche dell’approvvigionamento e degli impieghi delle risorse finanziarie (comportando così anche notevoli benefici per il rispetto del patto di sviluppo e stabilità interna che, ricordiamo essendo di carattere misto, per la parte in conto capitale prevede l’uso del principio della cassa).
Le conseguenze sulla valutazione dei risultati di finanziari sono stati positivi, è stato incrementato sia il risultato di gestione sia quello di amministrazione, ma soprattutto è stata data maggiore significatività a questi risultati.
Anche l’incidenza dei residui attivi e passivi sull’entità degli accertamenti e degli impegni è notevolmente calata.
L’applicazione, in via sperimentale, della nuova contabilità armonizzata ha imposto strategie organizzative diverse e una modifica della mentalità dei funzionari chiamati a supportare le decisioni degli organi politici, i quali sono “costretti” a lavorare in gruppo condividendo di conseguenza decisioni collegiali.
Rimane ancora da definire:
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la contabilità economico patrimoniale, capace di consentire politiche di controllo mirate: – a interventi correttivi delle politiche di contenimento delle spese dovute ai tagli dei trasferimenti, – a determinazione di risultati sintetici anche per periodi temporali inferiori all’anno, – a individuare risultati analitici relativi ai diversi settori dell’ente,
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l’adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio con il fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e verificarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio,
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l’adozione del bilancio consolidato di gruppo che unisca le risultanze contabili dei soggetti esterni con quello dell’amministrazione al fine di valutare l’efficienza del gruppo comunale e di fornire utili indicazioni sull’effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
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