Siamo ad Alassio, in provincia di Savona, e una donna al settimo mese di gravidanza, seduta sulla sabbia in riva al mare, viene fatta spostare in quanto ostacolo per il traffico dei bagnanti.
La motivazione, si fa per dire, addotta è che l’ordinanza n. 63 del 12 marzo 2012 del Comune di Alassio vieta ai bagnati di occupare la fascia di cinque metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.
La questione è una delle più note; semmai questo è l’ultimo espediente!
Ed invero, tutti siamo consapevoli che impedire al bagnante di sostare sulla battigia equivale ad imporre allo stesso l’obbligo di affittare sedia, sdraia, lettino e ombrellone e quant’altro forniti, guarda caso, dall’apposito stabilimento balneare.
Tolto il giudizio in ordine al buon senso di tale ordinanza, sul quale ognuno giustamente ha diritto di esprimersi, va ora accertato se effettivamente il Comune abbia oppure no il potere di disporre un’ordinanza del genere.
In particolare, quello che ci si chiede è se il Comune sia legittimato o meno ad emanare ordinanze che vietino la sosta sul litorale ?
A tal fine appare necessario ripercorrere brevemente il complesso quadro normativo vigente in materia.
Il primo intervento legislativo, in tema di attribuzione di funzioni amministrative statali in materia di demanio marittimo alle Regioni si è avuto con l’emanazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale ha specificamente delegato alle Regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative».
In tale ottica, pertanto, è stato previsto che compete alle Regione e per esse ai Comuni la regolamentazione delle spiagge quando l’utilizzo delle stesse abbia finalità turistiche e ricreative.
Dall’altro il d.P.C.M del 21 dicembre 1995 ha, tuttavia, espressamente escluso le funzioni amministrative delle Regioni sulla battigia e sul litorale in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato.
In questo contesto, peraltro, la modifica del Titolo V della Costituzione non ha portato modifiche significative.
Ed invero, sebbene la generalità delle funzioni amministrative sia passata ai Comuni, resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione).
Sintetizzando, dunque, è di competenza delle Regioni e per esse dei Comuni la regolamentazione dell’attività svolta sulla spiaggia, escluso la regolamentazione del litorale antistante al mare che rimane di competenza della Capitaneria di Porto.
Posta in questi termini la questione, appare ragionevole propendere per l’assoluta illegittimità dell’ordinanza in questione.
Ed invero, considerando che la competenza in ordine ai cinque metri prospicienti al mare è della Capitaneria di porto dovrebbe escludersi qualunque potere del Sindaco in ordine alla materia.
A maggior ragione, se poi l’ordinanza viene fatta rispettare dai bagnini del lido in veste di tutori della legge e dell’ordine pubblico.
Infine, ad onor di completezza, va detto che in ogni caso la Capitaneria di porto competente può con ordinanza stabilire i limiti della sosta sulla battigia o sul litorale antistante.
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