Tutela dei consumatori In vigore la direttiva 2011/83/ue

Nata dall’esigenza di semplificare e aggiornare le norme di precedenti direttive, la nuova direttiva europea sui diritti dei consumatori 2011/83/U abrogale direttive 85/577/CEE (tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 97/7/CE(protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), modificando le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE al fine di rimuovere le incoerenze e colmare le lacune sostituendole con norme standard per gli aspetti comuni, così consentendo agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti.

Maggiori informazioni precontrattuali, dunque, per tutti i tipi di contratto di consumo: eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla direttiva, non vincoleranno il consumatore.

In Italia, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013 ed è ora all’esame della Camera dei Deputati

Le norme nazionali di recepimento della direttiva entreranno in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.

Con le nuove norme saranno eliminate le spese e i costi nascosti

Maggiore trasparenza dei prezzi

I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima dell’effettuazione dell’ordine.

Divieto delle caselle preselezionate sui siti web

E’ tra le novità di maggior rilievo.

Attualmente i consumatori sono costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari. Con la nuova direttiva, le caselle preselezionate saranno vietate: quindi, in caso di acquisto on line di biglietto aereo, non si correrà il rischio di acquistare involontariamente anche un’assicurazione per il viaggio.

14 giorni di tempo per cambiare idea

Grazie all’articolo 9 della direttiva “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”. Quindi, si allunga il periodo durante il quale i consumatori possono recedere dal contratto di acquisto, portato a 14 giorni rispetto ai 7 attualmente prescritti. I consumatori possono restituire le merci per qualunque ragione se cambiano idea. Inoltre, qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa ad un anno.

Il diritto di recesso è esteso alle aste online, come eBay.

Le norme si applicano a vendite via internet, per telefono e per corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori di punti vendita, ad esempio al domicilio del consumatore, per strada, in un “party Tupperware” o durante una gita organizzata dal commerciante.

Maggiori diritti di rimborso

I commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso. Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. Il commerciante assume il rischio di eventuali danni alle merci che si verificano durante il trasporto fino al momento in cui l’acquirente ne prende possesso.

Introduzione di un modulo di recesso standard per l’intera UE

Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica

I commercianti non potranno più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I commercianti che mettono a disposizione linee telefoniche di assistenza, su cui i clienti possono contattarli relativamente al contratto, non potranno addebitare per le telefonate più dei normali costi telefonici.

Informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci

Se i commercianti intendono far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, essi devono informarne chiaramente e preventivamente i consumatori, altrimenti tali costi rimarranno a loro carico.

Migliore tutela dei consumatori riguardo ai prodotti digitali

Le informazioni sui contenuti digitali devono essere più chiare, comprese quelle relative alla compatibilità con hardware e software e all’applicazione di eventuali sistemi tecnici di protezione, che ad esempio limitino il diritto del consumatore di fare copie del contenuto.

I consumatori avranno il diritto di recedere dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di musica o di video, ma solo fino a quando ha inizio l’effettivo processo di download.

Introduzione di norme comuni per le imprese che renderanno più agevoli gli scambi in tutta Europa

Giuliana Gianna

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