Tripadvisor non è responsabile per i giudizi diffamatori

Tripadvisor veniva convenuta in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, da una prestigiosa struttura turistico-alberghiera poiché sul sito omonimo era apparsa una recensione dal contenuto diffamatorio, ovvero qualificante l’Hotel “Hotel di m***a”.

La parte attrice chiedeva accertarsi la responsabilità di Tripadvisor, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, sotto tre distinti profili:

  1. l’aver pubblicato la recensione, escludendo che Tripadvisor fosse un hosting provider, trattandosi , invece di un sito web;
  2. il non aver rimosso immediatamente l’inserzione
  3. il non averle fornito i dati dell’anonimo inserzionista

Il Giudice rigettava la domanda attrice sul presupposto che la convenuta Tripadvisor fosse da qualificare come hosting provider e che avesse agito in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del decreto 70/03.

Tali fattispecie normative dispongono l’esonero di responsabilità del prestatore del servizio di hosting, salvo che lo stesso, venuto a conoscenza della commissione di un illecito su espressa comunicazione delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite pubblicate sulla sua piattaforma.

L’hosting provider ha la funzione di limitarsi ad offrire ospitalità sul proprio server ad informazioni fornite dagli utenti, ponendosi, rispetto al contenuto delle stesse, in modo neutro. Esso difetta, infatti, di poteri preventivi di selezione dei contenuti pubblicati e si differenzia, dunque, dal content provider, che fornisce invece contenuti pubblicati sotto la responsabilità editoriale dello stesso titolare gestore/del sito.

Il discrimine per l’applicazione dell’esenzione di responsabilità non risiede nella circostanza che il fornitore del servizio gestisca un “sito” ; questo è lo strumento attraverso il quale tutti i provider (content o hosting) offrono il proprio servizio. La linea di demarcazione si situa, piuttosto, nel potere di controllo e di gestione dei contenuti che sullo stesso vengono pubblicati.

Tripadvisor si limita ad offrire un portale web (o sito) dove trovano ospitalità circa 3,7 milioni di strutture turistiche e ben 150 milioni di recensioni. Ogni commento è redatto autonomamente dagli utenti del portale, sotto la loro esclusiva responsabilità.

Il fatto che Tripadvisor sia dotato di un sistema di filtri volti a bloccare una serie di informazioni (sull’account utente, sui possibili legami tra questo e la struttura oggetto di recensione) non significa, secondo il Giudicante, che lo stesso sia in grado di controllare preventivamente i contenuti che vengono pubblicati sulla piattaforma. Tale filtro accessorio non comporta l’inapplicabilità dell’esenzione prevista a beneficio degli hosting provider, in quanto si tratta di una mera funzionalità atta a migliorare l’offerta del servizio di hosting.

Inoltre, il Regolamento di Tripadvisor, nel quale viene indicato che le inserzioni non devono essere mendaci e/o volgari a pena di non accettazione delle stesse, costituisce un mero intento moralizzatore affinché gli utenti vengano scoraggiati a commettere illeciti ed incoraggiati a conformarsi al modello comportamentale auspicato da Tripadvisor, ma non può a assurgere a garanzia di veridicità di quanto pubblicato né, tanto meno, ad assunzione di responsabilità.

La giurisprudenza europea (Scarlet Extended SA/ SABAM C-70/10) e nazionale ( ex plurimis Cass pen sent n. 5107/2013) sono risultate granitiche nell’affermare che il principio della libertà di espressione e di informazione nella rete Internet è ostativo all’imposizione di un pregnante sistema di controllo di filtraggio nei servizi di hosting provider , che ne altererebbe altrimenti e ineluttabilmente la funzione.

Ne consegue che non sussiste neanche alcun obbligo di rimozione del contenuto illecito, in assenza di una decisione giudiziaria accertante la natura diffamatoria dello stesso (nel caso in esame mancante attesa l’assenza di denuncia penale) ; né si configura una responsabilità di Tripadvisor per l’omessa comunicazione dei dati dell’anonimo inserzionista, atteso che l’obbligo sorge solo in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che, nel caso di specie mai era stato richiesto.

Peraltro lo stesso Garante della Privacy ha escluso l’obbligo di comunicazione dei dati degli utenti in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

 

 

 

 

 

Alessia Ciavattini

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