In particolare, l’art. 36 Codice del Consumo recita che: “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3) La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
Tanto premesso, recentemente Trenitalia è stata convenuta in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone per rispondere della richiesta risarcitoria avanzata da alcuni passeggeri.
Gli attori lamentavano che a causa dello sciopero cui era derivato la soppressione del treno della tratta Ceprano Falvaterra- Roma Termini si erano trovati costretti a prendere la macchina per non perdere il Frecciargento per Venezia Mestre già prenotato successivamente provvedendo altresì al pagamento del parcheggio dell’ autovettura e il pedaggio autostradale.
Al riguardo chiedevano il rimborso delle spese di viaggio oltre i danni documentati nonché dei danni non patrimoniali morali ed esistenziali dovuti per il disagio a loro arrecato dalla Società in relazione al quale avevano provveduto autonomamente al viaggio in sostituzione della corsa ferroviaria soppressa.
La Società dal canto suo eccepiva di poter risarcire il danno soltanto nei limiti delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, a norrna del quale, in caso di ritardi od interruzioni del servizio, l’unico risarcimento riconoscibile era il rimborso totale o parziale del biglietto ferroviario.
Giova ricordare, un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa civilistica veniva derogata dalla normativa speciale quando si trattava di tutelare un interesse generale con conseguente risarcimento dei danni causati dal ritardi o soppressioni se non nei limiti minimi previsti (Cass. 16945/03).
In merito alla questione il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 47/2015 dichiarava risolto il contratto di trasporto ribadendo che:“ le clausole inserite introducono una disciplina contrattuale palesemente vessatoria nei confronti del consumatore, il quale non è affatto posto nella condizione, al momento della conclusione del contratto di trasporto, di prenderne conoscenza” .
Pertanto, ai sensi dell’ art. 36 del Codice del consumo tale clausole erano da considerare nulle con conseguente risarcimento dei danni a carico della Società Trenitalia SPA.
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