Trenitalia – Club Eurostar: e l’informativa privacy?

Sono un fortunato possessore della Carta Freccia Oro, quella meravigliosa tesserina che ti consente di accedere al Club Alta Velocità e di mangiare a sbafo cioccolatini e biscottini da the e di non pagare l’acqua minerale che, come si sa, sui treni ha un prezzo immorale. A pensarci bene, tanto fortunato non sono, se penso che l’accesso al Club è riservato ai clienti che abbiano speso qualcosa come tremila euro in treni nel corso dell’anno solare precedente.

Ad ogni modo, nel tripudio di tarallini, aranciate e bella gente che affolla il Club, mi ha colpito una cosa.

Si tratta, evidentemente, di una deformazione professionale, però mi piace raccontarla e confrontarmi con voi. Magari sono io che ho capito male o che mi sono perso qualche passaggio.

In breve: chiedo alla signorina al desk una password per accedere al wi-fi. Lei mi chiede il mio numero di cellulare e lo segna su un pezzettino di carta. Poi si gira e mi spedisce un sms con il codice. Il messaggio arriva immediatamente, il wi-fi funziona benissimo. Qual è il problema?

Il problema è che, come tutti sanno, il numero di telefono è un dato personale, perché consente di risalire alla mia persona. Un dato personale che viene evidentemente raccolto da un dipendente di Trenitalia, senza che mi sia stata fornita un’informativa.

Qualcuno potrebbe obiettare: ma quando accedi al servizio on-line l’informativa c’è. Vero, ma non basta.

Immaginate, infatti, che io, dopo essermi accorto che il mio treno è in stazione, decida di non collegarmi al servizio. Immaginate che abbia incontrato un mio vecchio amico, mi sia fermato a chiacchierare con lui e non abbia usufruito del wi-fi. Trenitalia avrebbe raccolto un mio dato personale senza fornirmi l’informativa, così come previsto dall’art. 13 del Codice sulla privacy e spiegarmi in che modo avrebbe utilizzato il mio dato personale. E poi, a voler essere rigorosi, l’informativa è – salvo rare eccezioni – un atto antecedente sia alla raccolta (che si realizza quando la signorina scrive il mio numero) che al trattamento (che si realizza quando la stessa signorina inserisce il mio numero nel sistema per farmi spedire l’sms con il codice per il wi-fi).

È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’art. 162 del Codice della privacy, la mancata prestazione dell’informativa comporta una sanzione amministrativa pari ad una somma da seimila a trentaseimila euro.

Possibile che una società come Trenitalia sia così “leggera” nel trattare i dati personali dei suoi clienti? Eppure basterebbe un foglietto di carta appoggiato sul desk, da far leggere qualche istante prima della raccolta del numero…

Giovanni Maria Riccio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento