Tregua fiscale, liti tributarie: nuovo calendario pagamento in 51 rate

Chiara Arroi 19/05/23
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Cambia il pagamento a rate della definizione agevolata delle liti tributarie, una delle misure di tregua fiscale introdotte con la Legge di bilancio 2023. La novità arriva dal Decreto Bollette (approvato dalla Camera e in viaggio verso l’ok definitivo del Senato al testo). Durante i lavori è stato approvato un emendamento che dà la possibilità ai contribuenti aderenti al piano di definizione, di saldare il debito dovuto in 51 rate mensili, quando l’importo superi i 1.000 euro.

Una novità rispetto alla precedente rateizzazione, che prevedeva 20 rate trimestrale per somme oltre i 1.000 euro. Ora invece si potrà scegliere di dilazionare ulteriormente il pagamento. Vediamo le novità e come funzionerà il nuovo piano di pagamento a rate dei debiti tributari inseriti nella tregua fiscale 2023.

Indice

Tregua fiscale 2023: cos’è la definizione delle liti tributarie

La Legge di bilancio 2023, ai commi 186-202, ha inserito, tra le varie possibilità di tregua fiscale, anche la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con il fisco. Si tratta di un’opzione per chiudere le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia entrate, pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Possono essere ad esempio:

  • avvisi di accertamento,
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
  • ogni altro atto di imposizione tributaria emesso

Il comma 186 dell’articolo 1 della Manovra di bilancio spiega appunto che: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia“.

Tregua fiscale 2023: pagamento liti tributarie

Cosa e come deve pagare il contribuente che aderisce a questo piano di definizione della controversie tributarie con il fisco?

Il governo Meloni non ne vuole sapere di pubblicizzarlo come condono. Ecco perché questa maggioranza l’ha ribattezzata come misura di “tregua fiscale”. Per chi fosse interessato a conoscere e approfondire tutte le misure introdotte quest’anno e come aderire consigliamo il libro “Pace fiscale 2023“.

Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. In particolare:

  • il pagamento di un importo corrispondente al 100% del valore della controversia nei casi in cui l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 o quando il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, ma a questa data non si è ancora costituito in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
  • il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

In sostanza, si paga solo l’importo netto dovuto.

Fino ad oggi, per questa tipologia di tregua fiscale tributaria, era prevista questa modalità di versamento contestuale alla domanda:

  • pagamento integrale dell’importo dovuto o della prima rata, se la somma dovuta supera 1.000 euro, entro il 30 giugno 2023.
  • nel caso di pagamento a rate, versamento in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Tutto questo cambierà per effetto delle novità introdotte sulla tregua fiscale con il decreto bollette, che di fatto stravolgono il pagamento rateale.

Gli effetti della Definizione agevolata liti tributarie

L’avvio della definizione agevolata sospende di fatto la controversia tributaria fino 10 luglio 2023. Questo vale ovviamente se il contribuente in lite presenta apposita domanda, e depositando, entro questa data, la domanda di definizione ed il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Una volta depositata questa documentazione, il processo sarà dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, qualora sia stata fissata la data della decisione.

Tregua fiscale 2023: le novità del Decreto Bollette 2023

Come anticipato, il Decreto bollette porta con sé novità importanti sul pagamento a rate delle somme dovute a titolo di definizione agevolata liti tributarie pendenti e su uno slittamento dei termini. In particolare:

  • pagamento intero o prima rate: la scadenza slitta al 30 settembre 2023 (anziché il 30 giugno);
  • le rate diventano 51 e sono mensili (anziché le 20 trimestrali).

Tregua fiscale 2023, liti tributarie: nuovo calendario pagamento a rate

Spieghiamo meglio come funzionerà il pagamento rateale. Accanto al pagamento in rate trimestrali, quando il totale dovuto per la definizione superi i mille euro, è facoltà del contribuente di avvalersi di un piano di pagamento di cinquantuno rate mensili del medesimo importo, scadenza fine mese (a parte il mese di dicembre in cui si deve pagare entro il 20) a partire dal mese di gennaio 2024, oltre le prime tre rate, da versarsi la prima entro il 30/9/2023 e le successive due il 31/10 e il 20/12/2023. Questo il succo dell’emendamento approvato al Dl Bollette. Cosa vuol dire?

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Pace fiscale 2023

Con l’avvio delle riforme del sistema fiscale trova nuovamente spazio una misura straordinaria di “tregua” fiscale, una sorta di “condono” con possibilità di chiudere le liti potenziali, attuali o passate, con il pagamento delle imposte (ma non delle sanzioni). L’ambito di operatività delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023 è vasto, e parte dall’ opportunità di definire gli avvisi bonari sino alla riapertura dei termini per la rottamazione, senza trascurare il rafforzamento della conciliazione giudiziale e la possibilità di definire le liti pendenti; particolarmente importante è poi l’innovativo strumento del “ravvedimento speciale”, che si affianca alla sanatoria delle violazioni formali e al saldo e stralcio per i debiti fino a 1.000 euro. Le misure presentate dal legislatore sono naturalmente da valutare all’interno della sfera di ogni singolo soggetto, alla luce della situazione personale e della necessità di considerare tutte le opportunità fornite dalla normativa, tenendo presente peraltro che riguardano tutti i contribuenti, dalla persona fisica alla grande impresa. In questo contesto, il libro si propone di fornire uno strumento di rapida consultazione e una “bussola” per orientare il professionista nell’interpretazione della legislazione e soprattutto della prassi rilevanti in materia. Alessandro AlbanoAvvocato cassazionista, collabora stabilmente con Studio Gnudi. Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, è autore di diversi capitoli in opere collettanee e di numerosi articoli, anche in lingua inglese, pubblicati sulle principali riviste tributarie. Professore a contratto in Diritto tributario e processuale nell’Università degli Studi di Bologna, docente in Master post lauream organizzati da Atenei universitari. È relatore a seminari e convegni organizzati dagli Ordini professionali, oltre che componente di commissioni di studio. È tra l’altro socio IFA- sezione italiana, dell’ANTI, Sezione Emilia-Romagna e della Camera degli Avvocati tributaristi di Bologna.

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In sostanza, in caso di pagamento rateizzato:

le prime tre rate del 2023 devono essere versate:

  •  entro il 30 settembre 2023;
  • entro il 31 ottobre 2023;
  • entro il 20 dicembre 2023.

Dopodiché le rate successive saranno per ciascun anno:

  • entro il 31 marzo;
  • entro il 30 giugno;
  • entro il 30 settembre;
  • entro il 20 dicembre.

IMPORTO DOVUTO SOPRA 1.000 EURO
C’è di più. Per effetto delle novità, se la somma dovuta supera i 1.000 euro le rate possono diventare 51 mensili. In questo caso il contribuente verserà le prime 3 rate 2023:

  • entro il 30 settembre 2023;
  • entro il 31 ottobre 2023;
  • entro il 20 dicembre 2023.

Le successive somme rateizzate in base a un calendario di 51 rate mensili.

Definizione controversie tributarie: come fare domanda

Dal 15 marzo 2023 è attivo il canale online per inviare domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. C’è un modello da compilare.

La domanda di definizione delle liti pendenti va presentata entro fine giugno 2023, per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro il 30 giugno 2023 il contribuente o il soggetto da lui incaricato, deve presentare la domanda relativa al singolo atto impugnato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’agenzia delle entrate.

In attesa della loro attivazione è possibile inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio che è parte nel giudizio (punto 4.2 del Provvedimento. Non sono ammesse modalità diverse (ad es., consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.)

La compilazione della domanda è effettuata utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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