La Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra 2023) ha dedicato particolare attenzione al tema della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cosiddetta tregua fiscale 2023.
Dopo i chiarimenti forniti con le Circolari del 13 gennaio 2023, numero 1/E, e del 27 gennaio 2023, numero 2/E, l’Agenzia entrate è intervenuta nuovamente per dare risposta ai quesiti degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, oltre che alle domande formulate in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
Grazie alla Circolare del 20 marzo 2023 numero 6/E l’AE, attraverso lo schema domanda – risposta, ha dato indicazioni “sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto ravvedimento speciale e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento” dando spazio “anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo / mediazione e conciliazione giudiziale” (Comunicato stampa Agenzia entrate del 20 marzo 2023, pubblicato su “agenziaentrate.gov.it”).
Analizziamo in dettaglio i principali chiarimenti forniti.
Indice
- Tregua fiscale 2023: definizione agevolata
- Tregua fiscale 2023: irregolarità formali
- Tregue fiscale 2023: ravvedimento speciale e impatriati
- Tregua fiscale 2023: definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- Tregua fiscale 2023: definizione agevolata controversie tributarie
- Tregua fiscale 2023: Rottamazione quater
Tregua fiscale 2023: definizione agevolata
In tema di definizione agevolata delle somme, dal momento che la Manovra 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3% anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato, considerato che potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridotto dell’entrata in vigore della novità normativa (ad esempio nei mesi di gennaio o febbraio) si chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare. L’importo a suo tempo calcolato ha infatti considerato la sanzione al 10%.
Sul punto l’AE precisa che l’articolo 1 comma 155 della Manovra 2023 prevede “che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”.
La Circolare numero 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3% vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre scorso, in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi.
Nel calcolare le somme versate entro il 31 dicembre 2022, peraltro, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (per esempio rata scaduta il 31 ottobre 2022, versata entro il 31 gennaio 2023).
Sul portale “agenziaentrate.gov.it” è comunque disponibile uno strumento di ausilio per la determinazione del debito residuo, con il calcolo delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.
Per conoscere in concreto tutte le misure di tregua fiscale in vigore nel 2023 consigliamo il libro “Pace fiscale 2023“ (scopri di più qui sotto). Dall’ opportunità di definire gli avvisi bonari sino alla riapertura dei termini per la rottamazione: dal rafforzamento della conciliazione giudiziale alla possibilità di definire le liti pendenti; e poi ancora “ravvedimento speciale”, sanatoria delle violazioni formali e al saldo e stralcio per i debiti fino a 1.000 euro.
Libro utile
Pace fiscale 2023
Con l’avvio delle riforme del sistema fiscale trova nuovamente spazio una misura straordinaria di “tregua” fiscale, una sorta di “condono” con possibilità di chiudere le liti potenziali, attuali o passate, con il pagamento delle imposte (ma non delle sanzioni). L’ambito di operatività delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023 è vasto, e parte dall’ opportunità di definire gli avvisi bonari sino alla riapertura dei termini per la rottamazione, senza trascurare il rafforzamento della conciliazione giudiziale e la possibilità di definire le liti pendenti; particolarmente importante è poi l’innovativo strumento del “ravvedimento speciale”, che si affianca alla sanatoria delle violazioni formali e al saldo e stralcio per i debiti fino a 1.000 euro. Le misure presentate dal legislatore sono naturalmente da valutare all’interno della sfera di ogni singolo soggetto, alla luce della situazione personale e della necessità di considerare tutte le opportunità fornite dalla normativa, tenendo presente peraltro che riguardano tutti i contribuenti, dalla persona fisica alla grande impresa. In questo contesto, il libro si propone di fornire uno strumento di rapida consultazione e una “bussola” per orientare il professionista nell’interpretazione della legislazione e soprattutto della prassi rilevanti in materia. Alessandro AlbanoAvvocato cassazionista, collabora stabilmente con Studio Gnudi. Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, è autore di diversi capitoli in opere collettanee e di numerosi articoli, anche in lingua inglese, pubblicati sulle principali riviste tributarie. Professore a contratto in Diritto tributario e processuale nell’Università degli Studi di Bologna, docente in Master post lauream organizzati da Atenei universitari. È relatore a seminari e convegni organizzati dagli Ordini professionali, oltre che componente di commissioni di studio. È tra l’altro socio IFA- sezione italiana, dell’ANTI, Sezione Emilia-Romagna e della Camera degli Avvocati tributaristi di Bologna.
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Tregua fiscale 2023: irregolarità formali
Al paragrafo 2.2 è riportato il quesito se possono considerarsi formali le seguenti violazioni:
- Fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice natura, ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
- Fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
- Corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia entrate, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
In via preliminare, l’Agenzia sottolinea che:
- Ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472 non sono punibili “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”, le cosiddette violazioni meramente formali;
- Al contrario, sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Alla luce di quanto anticipato, l’Agenzia osserva che:
- L’errata indicazione del codice natura, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale (in ogni caso il codice natura rileva ai fini della predisposizione dei documenti IVA precompilati da parte dell’AE);
- L’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale (quindi sanabile);
- I corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia entrate ma “inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale”.
Tregue fiscale 2023: ravvedimento speciale e impatriati
La questione 3.1 riguarda il ravvedimento speciale e, in particolare, se lo stesso opera anche ai fini dell’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale dei soggetti cosiddetti impatriati, ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis, del Decreto – legge 30 aprile 2019 numero 34.
Sul punto l’AE afferma che già con la Circolare numero 2/E del 2023 è stato chiarito che al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente.
L’Agenzia ricorda inoltre che il versamento con modello F24 (ai sensi del citato articolo 5, comma 2-bis) è funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime degli impatriati.
L’assenza o l’insufficienza del versamento in parola “determina l’esclusione dalla proroga predetta e, quindi, non rappresenta alcuna violazione regolarizzabile nella forma del ravvedimento speciale, al pari di quanto già detto con riferimento al ravvedimento ordinario”.
Tregua fiscale 2023: definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Nel quesito 4.1, si legge nella Circolare AE, si afferma che, nell’ambito delle misure agevolative previste dalla Manovra 2023, gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. numero 600/1973 “non sembrano trovare spazio”. Ci si chiede pertanto se è possibile includerli nell’ambito degli avvisi di rettifica passibili di adesione agevolata e definizione agevolata.
Sul punto l’Agenzia risponde che gli atti in parola non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della Manovra.
Di conseguenza, non è possibile applicare la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione previste dai citati commi.
Al contrario le violazioni rilevabili in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178 della Manovra 2023) fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale.
Tregua fiscale 2023: definizione agevolata controversie tributarie
In merito alle novità contenute nell’articolo 1, commi da 186 a 205, della Manovra 2023, con il quesito 5.1 è stato chiesto all’AE se è possibile definire con il pagamento del 90% del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni previsti, di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. numero 546/1992.
La risposta dell’Agenzia ha ricordato che ai sensi dei commi da 186 a 205 sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Nello specifico:
- Il comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100% del valore della controversia nei casi in cui l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 o quando il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. numero 546/1992, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- Il comma 187 prevede invece il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.
Ne consegue, chiarisce l’AE, che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1° gennaio 2023 implica ai fini della definizione della lite il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia.
Con riferimento all’istituzione della mediazione, l’articolo 17-bis del Decreto legislativo numero 546 del 1992 prevede che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e che, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.
Ciò premesso, qualora alla data del 31 dicembre 2022, come nel caso prospettato nel quesito, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente.
Si ritiene, conclude l’AE, che nell’ipotesi considerata il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Tregua fiscale 2023: Rottamazione quater
Con riguardo alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Manovra 2023) è stato chiesto all’AE (domanda 8.2) se è possibile aderire alla rottamazione-quater “nelle ipotesi in cui ci si è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti tramite un piano di rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata”.
Sul punto l’Agenzia ha precisato che per effetto dell’articolo 1, comma 249 della Manovra possono essere oggetto della rottamazione in parola tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni “purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata”.
Quanto detto vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente rottamazione in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.