I dipendenti pubblici al pari di quelli privati ricevono in occasione delle festività natalizie una mensilità di retribuzione aggiuntiva alle dodici ordinarie da gennaio a dicembre: la cosiddetta Tredicesima statali su NoiPA.
Per il 2024 assieme all’importo spettante a titolo di tredicesima, verrà erogato anche il Bonus Natale, introdotto dal Decreto – legge 9 agosto 2024, numero 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, numero 143.
Per fornire una serie di istruzioni ai dipendenti pubblici beneficiari della tredicesima, sul portale NoiPA è stata pubblicata una guida al pagamento, per verificare tempi, calcolo e accrediti.
Di seguito tutte le istruzione per la Tredicesima ai dipendenti pubblici.
Indice
A chi spetta la Tredicesima statali
La tredicesima mensilità è riconosciuta da NoiPA a tutti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni gestite che hanno maturato almeno un mese di retribuzione nell’anno in corso.
Tempi di pagamento della Tredicesima statali
NoiPA eroga la tredicesima ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche gestite, in un’unica soluzione, nel cedolino ordinario di dicembre.
In caso di conclusione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, pensionamento o scadenza contrattuale in una data antecedente al 1° dicembre, la tredicesima maturata è, al contrario, liquidata con il cedolino di competenza dell’ultimo mese in forza.
In deroga a quanto descritto:
- i dipendenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ricevono la tredicesima a dicembre in un cedolino aggiuntivo rispetto a quello ordinario;
- ai supplenti brevi e saltuari della Scuola la tredicesima è corrisposta mensilmente nel cedolino ordinario in proporzione ai mesi lavorati;
- i supplenti con contratto fino al 30 giugno e supplenti annuali al 31 agosto ricevono invece la tredicesima nel mese di dicembre (nel caso in cui nel nuovo anno scolastico non abbiano un contratto di lavoro, la tredicesima è liquidata con un cedolino aggiuntivo).
Calcolo della Tredicesima
Stando alla guida di NoiPA la tredicesima si calcola in funzione della retribuzione globale del dipendente. Lo stipendio di riferimento è quello relativo alla mensilità di dicembre. In caso di risoluzione antecedente del rapporto di lavoro, al contrario, si prende a riferimento il mese di cessazione.
Nel calcolo della retribuzione di riferimento rientrano:
- paga base contrattuale;
- indennità di vacanza contrattuale;
- scatti di anzianità.
Al contrario, non sono ricomprese nel calcolo:
- indennità sostitutiva;
- lavoro straordinario;
- indennità ferie;
- indennità reperibilità;
- rimborsi spese.
Le voci descritte non hanno alcuna rilevanza nel calcolo della tredicesima dal momento che “non hanno carattere retributivo” (guida NoiPA).
Dipendenti con orario part-time
Per il calcolo della tredicesima si prende a riferimento l’intero ammontare della retribuzione globale nella sola ipotesi in cui il dipendente beneficiario abbia un orario full-time.
Al contrario, per i lavoratori a tempo parziale, lo stipendio preso a riferimento viene proporzionato in base alle ore lavorate.
Ratei di tredicesima spettanti
In caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso d’anno il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di tredicesima in base al numero di mesi (o frazioni di essi superiori a 15 giorni) in forza in azienda.
Il totale spettante si ottiene con la seguente operazione:
(Importo annuo della tredicesima / 12) * mesi o frazioni di mese superiori a 15 giorni totalizzati nel 2024 = importo lordo della tredicesima. |
Ai fini del calcolo dei dodicesimi di mensilità aggiuntiva spettanti non si considerano, oltre ai mesi non in forza, anche i periodi di aspettativa non retribuita. Per questi ultimi, infatti, il dipendente non matura il diritto alla tredicesima mensilità.
Tassazione Tredicesima statali
L’importo della tredicesima è, al pari delle mensilità ordinarie, soggetto a:
- contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga;
- contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.
Inoltre la mensilità aggiuntiva è soggetta a tassazione, a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali del contribuente e utile, tra le altre cose, al calcolo di deduzioni – detrazioni – bonus fiscali e / o crediti d’imposta.
Il Bonus Natale 2024
Il Decreto – legge numero 113/2024, articolo 2-bis, riconosce (unitamente alla tredicesima) per l’anno 2024 il cosiddetto Bonus Natale, un’indennità pari a 100,00 euro netti, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro;
- lavoratore con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, considerato fiscalmente a carico;
- il beneficiario deve avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917) di importo superiore quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR stesso.
L’indennità è riconosciuta ai dipendenti pubblici (previa apposita richiesta) unitamente alla tredicesima e si considera, peraltro:
- rapportata ai periodi di lavoro totalizzati dal dipendente nell’anno d’imposta 2024;
- non spettante al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (o convivente) sia beneficiario della stessa indennità.
Con la news del 28 novembre 2024 (pubblicata sul portale “noipa.mef.gov.it”) è stato reso noto che i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche gestite da NoiPA, aventi diritto all’indennità, i quali non hanno presentato richiesta entro il 22 novembre 2024, potranno comunque usufruire del Bonus Natale mediante dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.
Resta inteso che eventuali importi non dovuti saranno recuperati “in sede di conguaglio fiscale con il cedolino di febbraio o in sede di dichiarazione dei redditi, ad esempio per dipendenti cessati dal servizio”.
Foto copertina: istock/
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