Tredicesima dipendenti in arrivo a dicembre 2024.
Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per l’obbligo in capo all’azienda di corrispondere la retribuzione a fronte della prestazione manuale e / o intellettuale garantita dal dipendente nel rispetto della mansione definita in sede di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.
Nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) il compenso economico spettante al dipendente dev’essere riconosciuto entro una determinata data, collocata (al più tardi) nel mese immediatamente successivo il periodo di paga nel corso del quale è maturato il diritto del lavoratore alla retribuzione stessa.
Esistono tuttavia alcune eccezioni di voci retributive che vengono corrisposte, a differenza delle tempistiche descritte, alla cessazione del rapporto di lavoro (è il caso del TFR) o in un’unica soluzione in un determinato periodo dell’anno. Appartengono a quest’ultima categoria le cosiddette mensilità aggiuntive, così definite in quanto ulteriori rispetto ai dodici mesi ordinari di retribuzione (da gennaio a dicembre).
La disciplina sul riconoscimento o meno delle mensilità aggiuntive è demandata ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro i quali, di norma, riconoscono quantomeno la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia).
Altri CCNL (si pensi al contratto collettivo Commercio e terziario – Confcommercio) prevedono un’ulteriore mensilità aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, in genere corrisposta nei mesi estivi.
Tornado alla tredicesima, ecco in dettaglio quando arriva, come viene tassata e quanto spetta al dipendente.
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Indice
Quando viene riconosciuta la tredicesima
Le tempistiche di erogazione della tredicesima variano in ragione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda.
Da notare comunque che il periodo di liquidazione della tredicesima corrisponde di norma con le festività natalizie.
Ecco di seguito alcuni esempi di CCNL e delle relative tempistiche di pagamento della mensilità aggiuntiva:
Contratto collettivo nazionale di lavoro | Scadenza per la liquidazione |
Alimentari – industria | In occasione del Natale |
Metalmeccanica – industria | Alla Vigilia di Natale |
Pubblici esercizi, turismo e ristorazione | In occasione del Natale |
Pulizia multiservizi – industria | Entro il 20 di dicembre |
Terziario e commercio – Confcommercio | In coincidenza con la vigilia di Natale |
Come viene liquidata la mensilità aggiuntiva
La tredicesima è pagata ai dipendenti con le stesse modalità previste per le mensilità ordinarie. A seconda delle scadenze di pagamento definite dal CCNL, il datore di lavoro può procedere a, in alternativa:
- liquidazione della tredicesima con il cedolino paga del mese di novembre 2024;
- liquidazione della tredicesima con il cedolino paga del mese di dicembre 2024;
- liquidazione della tredicesima con un cedolino paga a parte, di norma tra quello di novembre e il successivo di dicembre.
Come si calcola la tredicesima
I contratti collettivi hanno competenza esclusiva in merito alla definizione dell’importo spettante a titolo di tredicesima. Di norma quest’ultimo è pari:
- alla retribuzione fissa mensile lorda in vigore nel mese di liquidazione della tredicesima per i dipendenti pagati in misura fissa mensile (detti anche mensilizzati);
- a un determinato numero di ore (in generale corrispondente al valore convenzionale orario definito dal CCNL e pari ad una mensilità) per i dipendenti pagati ad ore.
Il diritto alla mensilità aggiuntiva matura in ogni periodo di paga mensile, di norma all’interno del lasso temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità.
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Di conseguenza, spetta l’importo pieno della tredicesima come sopra descritto (una mensilità di retribuzione o il convenzionale orario pari ad un mese) a quanti possono far valere un periodo in forza in azienda, ininterrotto, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
In caso contrario, per esempio a fronte di assunzione o cessazione in corso d’anno, spettano tanti dodicesimi per quanti sono stati i mesi in forza. Da notare che le frazioni di mese pari o superiori a due settimane sono considerate mese intero.
Lo stesso meccanismo di riduzione si applica per tutte quelle assenze dal lavoro, totalizzate nell’anno, che non conferiscono al dipendente il diritto alla maturazione della gratifica natalizia. Appartengono a questa categoria, ad esempio:
- aspettative non retribuite;
- permessi non retribuiti;
- assenze ingiustificate;
- sciopero.
Naturalmente sono fatte salve, rispetto a quanto descritto, eventuali disposizioni difformi previste dai singoli contratti collettivi.
Un esempio di calcolo
Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, assunto in data 27 maggio 2024. La retribuzione in vigore nel mese di liquidazione della tredicesima è pari a 1.650,00 euro lordi.
Essendo mensilizzato e assunto in corso d’anno, Caio ha diritto a tanti dodicesimi di 1.650,00 euro lordi quanti sono stati i mesi in forza / di lavoro.
Pertanto, la somma da riconoscere all’interessato sarà:
(1.650,00 euro / 12) * 7 mesi in forza in azienda = 962,50 euro.
In questa situazione i mesi maturati sono sette, in quanto l’assunzione è avvenuta il 27 maggio. Ne consegue che maggio non può contare su una frazione di mese superiore a due settimane.
Come viene tassata la tredicesima
La somma spettante è soggetta alle trattenute operate in cedolino a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.
Dal punto di vista fiscale la mensilità aggiuntiva:
- è soggetta all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), calcolata applicando aliquote percentuali diverse a seconda della porzione (scaglione) di reddito interessata;
- concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Se la tredicesima è riconosciuta con la mensilità ordinaria di novembre o dicembre:
- si calcola l’IRPEF lorda, in base agli scaglioni di imposta;
- l’IRPEF lorda è diminuita delle detrazioni fiscali, ad esempio quelle riconosciute per coloro che producono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati;
- dalla sottrazione IRPEF lorda – detrazioni si ottiene l’imposta netta da recuperare sulla tredicesima.
La somma netta spettante al dipendente è in questo caso il risultato di: tredicesima lorda – contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente – IRPEF netta = tredicesima da pagare al lavoratore.
Lo stesso calcolo avviene se la tredicesima è riconosciuta in un cedolino a parte, con la sola differenza che, in questo caso, non spettano le detrazioni fiscali (essendo riconosciute in dodici quote mensili o in un numero massimo di 365 giorni).
Pertanto, se la tredicesima è liquidata con un cedolino ad hoc l’IRPEF lorda è uguale all’imposta netta effettivamente a carico del contribuente.
In ogni caso, non c’è alcuna disparità di trattamento tra coloro che ricevono la tredicesima con il cedolino della mensilità ordinaria e quanti la percepiscono con una busta paga a parte.
Per questi ultimi le detrazioni non riconosciute saranno applicate in un secondo momento in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
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