In arrivo la Tredicesima 2024 per i lavoratori inquadrati nel CCNL commercio. Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro Commercio e terziario – Confcommercio, in vigore dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, riconosce all’articolo 220 una mensilità di retribuzione aggiuntiva alle dodici ordinarie da riconoscere nel mese di dicembre.
Il nuovo CCNL commercio, in vigore fino al 2027, oltre alle tredicesime, interviene anche su aumenti di stipendio e una serie di istituti quali la bilateralità, l’assistenza sanitaria integrativa, i congedi per le donne vittime di violenza di genere nonché le causali per il ricorso ai contratti a termine.
Venendo al punto, l’importo della mensilità natalizia, dev’essere calcolato ed erogato ai dipendenti cui si applica il CCNL Commercio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto stesso.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Per una panoramica completa delle novità nel nuovo CCNL commercio 2024/27, consigliamo il testo CCNL Commercio, All’interno si trovano protocolli aggiuntivi e appendici e un quadro sintetico in cui si pone l’attenzione in particolare sulle novità apportate al CCNL, a partire dalle tabelle con gli incrementi retributivi.
Indice
Importi della Tredicesima 2024 CCNL commercio
La tredicesima ammonta (articolo 220, CCNL) ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Quest’ultima corrisponde alla retribuzione lorda mensile del dipendente, composta dalle voci fisse della retribuzione quelle, per intenderci, che devono essere riconosciute in ogni periodo di paga mensile, per effetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, come:
- paga base;
- scatti di anzianità;
- contingenza + EDR;
- altri elementi;
Alle voci descritte se ne aggiungono altre definite come fisse per accordo individuale tra azienda e dipendente ovvero per contratto aziendale. Si citano, a tal proposito:
- superminimi individuali o collettivi;
- indennità ad personam;
- altre voci retributive fisse, riconosciute per accordo individuale o collettivo (aziendale).
In ragione di quanto descritto, il dipendente in forza per l’intero periodo di maturazione della mensilità aggiuntiva (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) ha diritto ad una quota intera della mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione mensile lorda che, in assenza di altri importi definiti per accordo individuale / contratto aziendale, corrisponde ai seguenti valori, aggiornati per effetto del recente rinnovo contrattuale:
Livelli | Minimo | Contingenza | Altri elementi | Totale |
Q | 2.070,25 | 540,37 | 262,83 | 2.873,45 |
1 | 1.864,88 | 537,52 | 2,07 | 2.404,47 |
2 | 1.613,11 | 532,54 | 2,07 | 2.147,72 |
3 | 1.378,78 | 527,90 | 2,07 | 1.908,75 |
4 | 1.192,46 | 524,22 | 2,07 | 1.718,75 |
5 | 1.077,35 | 521,94 | 2,07 | 1.601,36 |
6 | 967,22 | 519,76 | 2,07 | 1.489,05 |
7 | 828,08 | 517,51 | 7,23 | 1.352,82 |
Operatori vendita 1 | 1.125,64 | 530,04 | 2,07 | 1.657,75 |
Operatori vendita 2 | 943,44 | 526,11 | 2,07 | 1.471,62 |
In presenza di un contratto a tempo parziale, la retribuzione mensile lorda spettante a titolo di tredicesima, come risultante dalla tabella di cui sopra, dev’essere proporzionalmente ridotta in ragione della percentuale di part-time.
Assunzione o cessazione in corso d’anno
In caso di assunzione o cessazione nel corso del periodo di maturazione della tredicesima (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’importo intero della mensilità aggiuntiva (come sopra calcolato) quanti sono stati i mesi interi di servizio prestato.
Questo significa che, il dipendente inquadrato al livello 5° del CCNL Commercio, per il quale la tredicesima intera è pari ad euro 1.601,36 lordi, in caso di assunzione il 1° maggio 2024, la mensilità aggiuntiva da riconoscere in coincidenza con la vigilia di Natale ammonta a:
(Importo pieno tredicesima mensilità / 12) * mesi in forza in azienda = tredicesima 2024. |
Nell’esempio descritto la somma spettante è pari a:
(1.601,36 euro / 12) * 8 mesi in forza dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024 = 1.067,60 euro lordi da riconoscere nel cedolino della tredicesima 2024. |
La stessa opera di riduzione della tredicesima dev’essere effettuata in caso di:
- cessazione del contratto in corso d’anno (in tal caso la tredicesima maturata viene liquidata nel cedolino di competenza dell’ultimo mese in forza in azienda);
- assenze del lavoratore, che non consentono la maturazione della tredicesima.
Leggi anche: Assenza ingiustificata: si perde il lavoro senza diritto alla Naspi. Le nuove regole
Entro quando dev’essere pagata la Tredicesima CCNL commercio?
A norma dell’articolo 220 del CCNL la tredicesima dev’essere riconosciuta in coincidenza con la vigilia di Natale (24 dicembre).
Questo significa che i datori di lavoro interessati sono tenuti a elaborare i cedolini paga contenenti il calcolo della tredicesima e, altresì, riconoscere il netto spettante entro e non oltre martedì 24 dicembre 2024.
Ciò non toglie che, per prassi aziendale interna, il datore di lavoro riconosca materialmente la tredicesima in una data antecedente il 24 dicembre.
La scadenza coincidente con la vigilia di Natale dev’essere interpretata nel senso che le somme devono essere materialmente percepite dal lavoratore entro la giornata del 24 dicembre. In caso di accredito sul conto corrente, il netto derivante dalla dev’essere disponibile sul conto intestato al lavoratore nella giornata del 24 dicembre o, eventualmente, in data antecedente.
Dal momento che la tredicesima si qualifica come retribuzione, la stessa dev’essere riconosciuta ai dipendenti con modalità tracciabili, nel rispetto del divieto di riconoscimento della retribuzione stessa in denaro contante direttamente al lavoratore.
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Tredicesima in un cedolino paga a parte
Considerata la scadenza per il pagamento della tredicesima, collocata tra i periodi di elaborazione delle mensilità ordinarie di:
- Novembre 2024, primi giorni del mese di dicembre 2024;
- Dicembre 2024, primi giorni del mese di gennaio 2025;
i datori di lavoro sono tenuti ad elaborare un cedolino paga a parte che, in tal caso, si inserisce tra le due mensilità ordinarie citate.
Mensilità | Scadenza di pagamento | Cedolino paga |
Novembre 2024 – mensilità ordinaria | Primi giorni mese di dicembre 2024 (in base alla prassi aziendale interna) | Novembre 2024 – mensilità ordinaria |
Tredicesima 2024 – mensilità aggiuntiva | In coincidenza con la vigilia di Natale | Tredicesima 2024 – mensilità aggiuntiva |
Dicembre 2024 – mensilità ordinaria | Primi giorni mese di gennaio 2025 (in base alla prassi aziendale interna) | Dicembre 2024 – mensilità ordinaria |
Da notare che, in base al principio di cassa allargato, le competenze di dicembre 2024, per poter essere considerate nel periodo d’imposta relativo all’anno corrente, devono essere comunque riconosciute ai dipendenti entro il 12 gennaio 2025, a prescindere da quelle che sono le scadenze contrattuali / prassi interne.
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Foto copertina: istock/Lothar Drechsel
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