In arrivo una Tredicesima 2024 un po’ più corposa a dicembre, ma non per tutti. A determinare l’aumento per alcuni lavoratori e lavoratrici sarà l’erogazione del Bonus Natale 2024.
Il dipendente, sappiamo, ha diritto a fronte della prestazione lavorativa svolta a alle dipendenze del datore di lavoro di ricevere da quest’ultimo la retribuzione mensile corrisposta in dodici quote da gennaio a dicembre.
Al fine di garantire un ulteriore sostegno economico ai dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) riconoscono in generale una somma aggiuntiva alle dodici mensilità ordinarie.
L’importo in questione prende il nome di tredicesima mensilità se non addirittura di gratifica natalizia, dal momento che è riconosciuta, sempre secondo quando previsto dai singoli Ccnl, in occasione del Natale.
A seguito di quanto recentemente disposto dalla conversione in legge del Decreto Omnibus (Decreto legge 9 agosto 2024, numero 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, numero 143), nell’anno corrente unitamente alla tredicesima i datori di lavoro saranno tenuti a corrispondere una somma una tantum pari a 100,00 euro a beneficio dei dipendenti in possesso di determinati requisiti, i quali hanno presentato al datore di lavoro un’apposita autodichiarazione dei requisiti.
La somma anticipata in busta paga dall’azienda sarà poi dalla stessa recuperata in F24 sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Alla luce della novità rappresentata dal contributo una tantum analizziamo in dettaglio quando sarà pagata la tredicesima 2024 e quale impatto avrà il Bonus 100,00 euro.
Indice
Importo Tredicesima 2024
L’importo spettante a titolo di tredicesima mensilità (aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie) è determinato dai singoli contratti collettivi i quali, di norma, prevedono il riconoscimento di una somma pari:
- a una mensilità della retribuzione lorda, per i dipendenti con paga fissa mensile (cosiddetti mensilizzati);
- A un determinato numero di ore, convenzionalmente fissato dagli stessi accordi collettivi, per i dipendenti con paga oraria.
Dipendenti mensilizzati
I lavoratori mensilizzati sono coloro che maturano ogni mese la stessa retribuzione lorda, a prescindere dalle giornate lavorabili nel mese interessato. Fanno eccezione le ipotesi di:
- somme aggiuntive, riconosciute ad esempio a titolo di straordinario, lavoro supplementare, premi, indennità e altre somme erogate una tantum;
- assenze non retribuite (aspettative, sospensioni, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate);
- assenze che comportano l’intervento economico di Inps e Inail (malattie, maternità, congedi parentali, infortuni sul lavoro, etc.).
Consideriamo l’esempio del dipendente Caio (mensilizzato) in forza presso l’azienda Alfa S.p.a. con una paga base di 1.850,00 euro cui si sommano gli scatti di anzianità pari ad euro 50,00. La retribuzione mensile lorda si attesta pertanto a 1.900,00 euro.
Nel mese di dicembre il Ccnl applicato a Caio dispone il riconoscimento della tredicesima, in misura corrispondente ad una mensilità della retribuzione lorda. Pertanto, l’interessato avrà diritto a una somma, aggiuntiva a quelle ordinarie del mese di dicembre, di 1.900,00 euro, al lordo della tassazione, che ne ridurrà comunque un po’ l’importo.
Dipendenti pagati ad ore
I dipendenti a paga oraria hanno diritto ad una retribuzione calcolata moltiplicando il compenso orario per il numero di ore totalizzate dal dipendente nel corso del singolo mese, a titolo di:
- ore lavorate;
- assenze retribuite dall’azienda, come ferie e permessi.
Fanno eccezione le ipotesi di assenze:
- non retribuite;
- per le quali spetta un’indennità economica a carico di Inps e Inail (malattie e altre casistiche citate nel paragrafo precedente sui mensilizzati).
Riprendendo l’esempio di Caio immaginiamo che lo stesso abbia diritto ad una retribuzione oraria di 15,60 euro lordi.
Il Ccnl dispone il riconoscimento, sempre con la mensilità di dicembre, di un importo a titolo di tredicesima pari a una quantità convenzionale di 165 ore. Pertanto, Caio avrà diritto a una somma di: 15,60 * 165 = 2.574,00 euro lordi.
Quale retribuzione si prende in considerazione?
La retribuzione lorda (lavoratori mensilizzati) o oraria (dipendenti pagati ad ore) da assumere a riferimento per il calcolo della tredicesima è definita dalla contrattazione collettiva. Di norma si prende in considerazione il valore retributivo applicato nel mese di erogazione della mensilità aggiuntiva.
Maturazione della Tredicesima
Il diritto alla mensilità natalizia matura nel periodo 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.
Questo significa che il dipendente, se in forza in azienda per l’intero periodo di maturazione, ha diritto all’importo pieno della tredicesima, come sopra calcolato.
Al contrario, a fronte di assenze che non consentono la maturazione della tredicesima o Assunzioni/cessazioni in corso d’anno,
l’ammontare della mensilità aggiuntiva dev’essere proporzionalmente ridotto. In tali ipotesi maturano tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono stati i mesi in forza.
Di norma i contratti collettivi considerano le frazioni di mese superiori a due settimane come mese intero.
Nelle ipotesi in cui è necessario riproporzionare la tredicesima è sufficiente applicare la seguente formula:
(Ammontare pieno della tredicesima / 12) * i mesi maturati dal 1° gennaio al 31 dicembre. |
Assenze che non incidono sulla mensilità
Esistono una serie di assenze che, pur non comportando lo svolgimento della prestazione lavorativa, vengono equiparate (ai sensi del Ccnl applicato e della normativa) ai periodi di lavoro effettivo ai fini della maturazione della tredicesima. Le assenze in parola sono:
- Ferie;
- Permessi;
- Congedi di maternità e paternità;
- Congedo parentale;
- Congedo matrimoniale.
Tempi di pagamento Tredicesima 2024
I contratti collettivi definiscono le tempistiche di liquidazione della tredicesima, in generale corrisposta in occasione delle festività natalizie.
A seconda delle scadenze imposte dagli accordi collettivi la tredicesima può essere riconosciuta, in alternativa:
- con un cedolino a parte, aggiuntivo rispetto alle buste paga di una delle dodici mensilità ordinarie (ad esempio, quelle di novembre e dicembre);
- nel cedolino di competenza di una delle dodici mensilità ordinarie.
La modalità di liquidazione della tredicesima 2024, se con un cedolino ad hoc o insieme alla mensilità ordinaria, non ha alcun impatto sulla procedura di calcolo della somma in parola, né tantomeno sull’erogazione del Bonus 100,00 euro.
Come cambia la Tredicesima 2024
Rispetto alle annualità precedenti, nel 2024 all’importo spettante a titolo di tredicesima si sommerà, per i dipendenti che ne hanno diritto ai sensi del Decreto legge numero 113/2024 e previa apposita dichiarazione trasmessa al datore di lavoro, il riconoscimento in busta paga del Bonus Natale da 100 euro.
Considerando che l’importo in questione è netto, in quanto non soggetto alle trattenute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e di Irpef, la somma non fa che aumentare l’importo altrimenti riconosciuto al dipendente a titolo di tredicesima.
>> Scarica qui l’Autodichiarazione Bonus Natale 2024
Importo Tredicesima con Bonus natale 2024: un esempio
Ecco di seguito un esempio per meglio comprendere l’impatto del Bonus in busta paga.
Al dipendente Tizio si applica un Ccnl che prevede il riconoscimento della tredicesima 2024 in corrispondenza della Vigilia di Natale (24 dicembre). Pertanto, la mensilità aggiuntiva è riconosciuta con un cedolino a parte, elaborato tra la mensilità ordinaria di novembre (liquidata nei primi giorni di dicembre) e quella di dicembre (corrisposta ai dipendenti nei primi giorni del mese di gennaio).
Tizio possiede i requisiti per l’erogazione del Bonus 100,00 euro e, oltre ad aver diritto all’importo pieno, ha presentato al suo datore di lavoro l’apposita Autodichiarazione richiesta per il bonus (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
L’azienda, pertanto, procede alla liquidazione del bonus in busta paga insieme alla tredicesima.
Voce | Competenza | Trattenuta |
Tredicesima 2024 | 1.950,00 euro (A) | / |
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente (9,76%) (*) | / | 190,32 euro (B) |
Irpef netta (23%) calcolata su 1.950,00 – 190,32 = 1.759,68 euro | / | 404,73 euro (C) |
Bonus una tantum ai sensi dell’articolo 2-bis, Decreto – legge numero 113/2024 | 100,00 euro (D) | |
Netto da pagare (A) – (B) – (C) + (D) | 1.454,95 euro | |
(*) L’aliquota è quella applicata per una realtà del settore Inps – Commercio, con una forza aziendale di 100 dipendenti. La quota di contributi è composta da 9,19% (contributi IVS), 0,30% (contributi CIGS) e 0,27% (contributi FIS) |
Al contrario, in assenza del Bonus Natale, ecco di seguito il calcolo del netto spettante con la sola tredicesima mensilità:
Voce | Competenza | Trattenuta |
Tredicesima mensilità 2024 | 1.950,00 euro (A) | / |
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente (9,76%) (*) | / | 190,32 euro (B) |
Irpef netta (23%) calcolata su 1.950,00 – 190,32 = 1.759,68 euro | / | 404,73 euro (C) |
Netto da pagare (A) – (B) – (C) | 1.354,95 euro | |
(*) L’aliquota è quella applicata per una realtà del settore Inps – Commercio, con una forza aziendale di 100 dipendenti. La quota di contributi è composta da 9,19% (contributi IVS), 0,30% (contributi CIGS) e 0,27% (contributi FIS) |
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Foto copertina: istock/Lothar Drechsel