- recupero in via amministrativa;
- esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
- iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.
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Trattenute su pensione: come avvengono
Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.
Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante il prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori. Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l’Istituto svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale sussistente tra il pensionato debitore e il soggetto titolare del credito. Detto ruolo di terzietà è connesso al rapporto di provvista con il pensionato/debitore e permane fino all’estinzione del debito ovvero fino alla eliminazione della pensione per decesso del titolare o per altre cause di estinzione (ad esempio, la salvaguardia del trattamento minimo).
Il prelievo può altresì essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei casi di:
- rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
- sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
- provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).
Leggi anche “Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo entro il 30 novembre: istruzioni Inps”
Trattenute su pensione: processi di recupero crediti c.d. extra ordinem
In assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensione, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.
Le richieste di recupero c.d. extra ordinem – ivi comprese quelle provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti, collocati poi in quiescenza – mancano, pertanto, dei presupposti legali per la relativa applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.
In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione. La sussistenza di tali trattenute non potrà in ogni caso prescindere dal rispetto delle salvaguardie di legge previste e dovrà soggiacere ad eventuale concorso con altre ritenute, anche successive da considerarsi prioritarie rispetto a quelle operate a tale titolo.
Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Organismi pubblici, eventualmente interessati, di ricorrere alla proposta di atti convenzionali con l’Istituto, da stipulare esclusivamente a livello centrale, aventi ad oggetto servizi di pagamento a beneficio di specifiche platee di potenziali fruitori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.
Trattenute su pensione: recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti
L’esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile, di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 174/2016 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 214 del citato Codice, alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito – attraverso l’Ufficio designato – a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:
- recupero in via amministrativa;
- esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
- iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.
Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’Ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’Ufficio o l’Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata. Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’Ufficio procedente.
A richiesta del debitore, il recupero o il pagamento possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall’Ufficio designato, tenuto conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del Pubblico Ministero territorialmente competente.
Trattenute su pensione: recupero crediti per danno all’erario
L’INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi.
L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.
In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:
- dati anagrafici del pensionato debitore;
- codice fiscale del pensionato debitore;
- ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore; importo complessivo da recuperare;
- coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA dell’intestatario del conto;
- copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
- atto dell’Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
- eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal Pubblico Ministero competente.
Le richieste sprovviste degli elementi suddetti, indispensabili a individuare il soggetto debitore e a confermare la natura del credito vantato, non potranno essere prese in considerazione da parte dell’INPS, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dello stesso.
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