Trasparenza PA,consulenze esterne: no pubblicazione no liquidazione

Redazione 28/05/13
Il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione della pubblicazione, sul proprio sito web, del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito. Questo è quanto decretato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise tramite la sentenza n. 48/2013 depositata il 29 aprile scorso. La Corte infatti, in applicazione, per la prima volta nello scenario giurisprudenziale, dei dettami segnalati dal legislatore all’articolo 1, comma 127 della legge finanziaria 2007 (come variato dall’articolo 3, comma 54, della finanziaria del 2008), ha posto fine al caso giudiziario che aveva come protagonista un responsabile finanziario di un comune del molisano responsabile di aver liquidato il compenso a persona esterna, non avendo anticipatamente controllato l’avvenuta pubblicazione dell’incarico sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione comunale, il quale, effettivamente, al momento del versamento non riportava nessun riferimento al provvedimento di incarico.

L’articolo 1, comma 127, originariamente prospettato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificato dalla normativa del 24 dicembre 2007, n. 244, testualmente sancisce che “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”. In base alla norma richiamata dai fatti oggetto di giudizio, la condotta che origina la responsabilità erariale del funzionario coincide quindi nella liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione previa mancata pubblicazione sulla pagina web dell’Amministrazione del relativo provvedimento di conferimento, integrato dall’indicazione del soggetto percettore, dalla motivazione dell’incarico e dall’ammontare erogato.

Con attinenza alla questione del danno patrimoniale, il Collegio giudicante della magistratura contabile molisana ha stabilito che la responsabilità amministrativa annunciata dalla normativa rievocata, in virtù della valenza sanzionatoria, non giunge inequivocabilmente a comportare la sussistenza di un impoverimento delle casse comunali (appunto di un danno di tipo patrimoniale). Ai fini dell’effettivo riscontro della fondatezza di questa peculiare affermazione di responsabilità amministrativa, di conseguenza, non risulta necessario appurare la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile, bensì piuttosto accertare l’avvenuta violazione del precetto previsto dalla legge, in aggiunta all’elemento psicologico. La norma violata, ha specificato la Corte dei conti, nonostante arrivi a connotare di illiceità la liquidazione del compenso in assenza dei necessari requisiti di pubblicità e trasparenza, non determina, come prodotto della violazione precettuale, una specifica sanzione.

La sua diretta quantificazione, pertanto, viene rimessa all’autonomia di giudizio del giudice contabile. Nonostante sotto il profilo soggettivo, l’attribuzione di colpa del responsabile finanziario sia caratterizzata da indubitabile gravità (la colpa ha chiarito il collegio “si mostra estremamente chiara ed inequivoca”), nel processo di quantificazione del danno, rispetto alla richiesta della Procura pari all’ammontare del compenso, liquidato in 3.900 euro, la Corte dei conti, pur condividendo la tesi secondo cui tutta la spesa sostenuta per l’incarico illegittimamente liquidato realizzerebbe danno erariale, ne ha dimezzato l’entità, ritenendo che la liquidazione del danno debba essere effettuata sottraendo da tale importo i vantaggi comunque ricavati dall’amministrazione e dalla comunità amministrata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 bis L. n. 20 del 14 gennaio 1994.

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